Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17510 del 26/07/2010
Cassazione civile sez. lav., 26/07/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 26/07/2010), n.17510
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA, giusta mandato in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 554/2 007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 10/05/2007 R.G.N. 847/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/05/2010 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI
La Corte d’appello de L’Aquila, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale della stessa sede, dichiarava, nei confronti dell’Inps, il diritto di C.M. alla maggiorazione della pensione di cui alla L. n. 140 del 1985, art. 6, riconosciutale per la sua qualità di orfana di guerra, con perequazione (rivalutazione) computata non già dall’epoca di decorrenza della pensione, ma dall’epoca della introduzione con legge del beneficio in questione.
L’Inps ricorre per cassazione con un unico motivo, con cui, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 140 del 1940, art. 6, sostiene che tale maggiorazione di L. 30.000 deve essere applicata al singolo avente diritto nel suo valore nominale (salva la successiva perequazione della pensione comprensiva di tale maggiorazione).
L’intimata non si è costituita.
La questione di diritto proposta ha ricevuto soluzioni difformi nella giurisprudenza di questa Corte, ma ormai si è affermato l’orientamento interpretativo proposto dall’Inps, puntualizzato nel seguente principio di diritto: ®La maggiorazione del trattamento pensionistico a favore degli ex combattenti o appartenenti a categorie assimilate che non abbiano goduto di benefici ai sensi della L. 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, non costituisce una prestazione autonoma, ma (come ritenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 401 del 2008) è una maggiorazione del trattamento pensionistico, atta ad incrementarlo; ne consegue che sia la maggiorazione del trattamento, sia la relativa perequazione (ai sensi della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 505, che ha interpretato autenticamente la L. 15 aprile 1985, n. 140, art. 6, comma 3) non possono che decorrere dalla data del pensionamento, non essendo ipotizzabile una maggiorazione della pensione – che peraltro non compete “ex lege” ma a domanda – che si rivaluta autonomamente, in tempi in cui la pensione non. esisteva ancora” (Cass. n. 13723/2009; Cass. 14051/2009 che ha esaminato anche le questioni di costituzionalità connesse con l’intervento di una norma interpretativa; e altre).
Il ricorso deve quindi essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decisione nel merito nel senso del rigetto della domanda.
Si ritiene di compensare le spese dell’intero processo, in relazione ai dubbi interpretativi ancora sussistenti all’epoca del giudizio di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010