Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17510 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 23/08/2011), n.17510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA STEFANO LONGANESI 9, presso lo studio dell’avvocato RUSSO

CARMELO, rappresentato e difeso dall’avvocato GURZILLO SANTO giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE REGGIO CALABRIA (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante Sindaco F.F. dott. R.G., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 130, presso lo studio

dell’avvocato NERI ELISA, rappresentato e difeso dall’avvocato NERI

GIUSEPPE giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 203/2009 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, emessa l’8/06/2009, depositata il 23/06/2009; R.G.N.

606/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato GURZILLO SANTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

la Corte d’appello di Reggio Calabria con la sentenza ora impugnata per cassazione ha confermato la prima sentenza che aveva respinto la domanda proposta dall’ing. A. ed altri contro il Comune di Reggio Calabria per il pagamento di una somma di danaro (a titolo contrattuale o di ingiustificato arricchimento) per la progettazione dell’impianto di gas metano nel Comune menzionato; l’ A. propone ricorso per cassazione attraverso tre motivi;

risponde con controricorso il Comune di Reggio Calabria; ambedue le parti hanno depositato memorie per l’udienza; osserva che:

il primo motivo – che censura la sentenza nel punto in cui ha affermato l’infondatezza dell’azione ex art. 2041 c.c. per mancato riconoscimento dell’utilità della prestazione da parte dell’Ente – sostiene che, invece, il menzionato riconoscimento sarebbe desumibile dalla stessa delibera comunale, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che questa sia stata dichiarata illegittima dal CO.RE.CO. e poi annullata;

il secondo motivo sostiene che l’azione d’arricchimento è giustificata dal conseguimento dell’utilità economica, non solo quando vi sia stato un incremento patrimoniale, ma anche quando la prestazione eseguita da altri con diminuzione del proprio patrimonio abbia fatto risparmiare una spesa necessaria ovvero, come nel caso di specie, abbia evitato all’amministrazione il verificarsi di una perdita; il terzo motivo sostiene che la sentenza impugnata si sarebbe sostituita all’Amministrazione in ordine all’utilità della prestazione professionale, andando alla ricerca di una diversa volontà dell’Ente in ordine al vantaggio conseguito;

i tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati;

la sentenza, invero, reca l’accertamento di fatto in ordine alla circostanza della mancanza stessa di un arricchimento a favore del Comune, siccome il finanziamento rispetto al quale era preordinata la progettazione non è stato mai conseguito, nè il progetto stesso è stato mai utilizzato (gli stessi attori hanno riconosciuto che, dopo l’annullamento della deliberazione, l’Amministrazione conferì lo stesso incarico ad altra società);

circostanze, queste, che manifestano l’impertinenza delle censure rispetto al tenore della sentenza impugnata; in conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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