Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17510 del 18/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 18/06/2021), n.17510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 1730-2020 proposto da:

ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

NAPOLITANO, rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO MARONE;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 19513/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 19/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

PELLECCHIA ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ordinanza n. 19513/2019 del 19 luglio 2019, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Condominio di via Pergolesi n. 128 avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 128 del 2016 a cui aveva resistito con controricorso l’Ente Autonomo di Volturno S.r.l. (già S.E.P.S.A. S.p.A) costituitosi a mezzo del difensore avv. Riccardo Marone.

2. Avverso tale pronuncia l’Ente Autonomo di Volturno S.r.l. ricorre per cassazione ex artt. 287 e 391 bis c.p.c. al fine di ottenere la correzione dell’errore materiale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. La ricorrente lamenta che la Corte sarebbe incorsa in errore materiale laddove ha indicato la società S.E.P.S.A. S.p.A. in luogo dell’Ente Autonomo di Volturno S.r.l. ed ha omesso di indicare che l’avv. Riccardo Marone si era costituito in giudizio nell’interesse della predetta società. Chiede pertanto che venga disposta la correzione del duplice errore.

Il ricorso è manifestatamente fondato.

Nell’ordinanza la controricorrente è indicata quale “SEPSA SPA” in luogo della “E.A.V. S.r.l.” che è la denominazione esatta, come risulta dal controricorso. Inoltre non è fatta indicazione della costituzione del difensore Avv. Riccardo Marone per conto della E.A.V. S.r.l.

E’ evidente, dunque l’errore e l’ordinanza pertanto dovrà essere corretta con indicazione della ricorrente come “Ente Autonomo di Volturno S.r.l.” in luogo della “SEPSA SPA” nonchè con indicazione dell’avv. Riccardo Marone quale procuratore costituito nell’interesse della controricorrente. Tale correzione dovrà essere effettuata anche sulla intestazione della ordinanza.

4. Pertanto, la Corte dispone la correzione della ordinanza n. 19513/2019 provvedendosi quindi a sostituire a pagina due dell’intestazione dove si legge “Sepsa spa – intimata” si deve leggere “Ente Autonomo Volturno S.R.L. (già Sepsa) – controricorrente, rappresentata e difesa dall’avvocato Riccardo Marone”; che a pag. 3 dove si legge “le parti intimate Sepsa spa” si deve leggere “i controricorrenti EAV s.r.l.”; che a pag. 6 dell’ordinanza citata nel P.Q.M. dove si legge condanna il ricorrente alle spese” si deve inserire “per ciascun controricorrente”.

5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (cfr. Sez. U., Ordinanza 9438/2002).

PQM

la Corte dispone la correzione della ordinanza n. 19513/2019 provvedendosi quindi a sostituire a pagina due dell’intestazione dove si legge “Sepsa spa – intimata” si deve leggere “Ente Autonomo Volturno S.R.L. (già Sepsa) – controricorrente, rappresentata e difesa dall’avvocato Riccardo Marone”; che a pag. 3 dove si legge “le parti intimate Sepsa spa” si deve leggere “i controricorrenti EAV s.r.l.”; che a pag. 6 dell’ordinanza citata nel P.Q.M. dove si legge “condanna il ricorrente alle spese” a seguire si deve inserire “per ciascun controricorrente”.

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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