Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1751 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1751 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 22876-2012 proposto da:
BATTAGLIA CHIARINA BTTCRN67C352H, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 117, presso lo studio
dell’avvocato TONELLO ALDO, rappresentata e difesa dall’avvocato
POLACCO ANGELO, giusta procura a margine del ricorso;

T

.071c.) lr

n

C

a. /1-4.4,(-L4

-ricorrente –

LRA-C
contro

CONAFI PRESTITO SPA,
CURATELA DEL FALLIMENTO SOA ORG. AT. 2000 SPA,
SOA ORGAT, 2000 IN FALL.;

intimate

avverso il decreto nel procedimento R.G. 3223/2011 del
TRIBUNALE di CATANZARO del 20.6.2012, depositato il
05/07/2012;

es

Data pubblicazione: 28/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

PIERFELICE PRATIS.

Ric. 2012 n. 22876 sez. M1 – ud. 05-11-2013
-2-

La Corte rilevato che sul ricorso n. 22876/12 proposto da
Battaglia Chiarina nei confronti di Conafi Prestito spa e
Fallimento Soa.S.AT.2000 s.p.a. Il Consigliere relatore ha

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:

RILEVATO
che Battaglia Chiarina ha proposto ricorso per Cassazione
sulla base di due motivi avverso il decreto depositato in data
5.10.12 con cui il Tribunale di Catanzaro ha rigettato
l ‘opposizione allo stato passivo ex artt. 98 lf del fallimento
della Soa.S.AT.2000 s.p.a. proposta dalla ricorrente che
aveva lamentato l’ammissione parziale del proprio credito in
quanto decurtata della somma riconosciuta spettante alla
Con afi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Osserva

depositato la relazione che segue.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente si duole sotto
diversi profili , prospettati come violazione di legge o vizi
motivazionali, che il Tribunale non abbia dichiarato la nullità

Il motivo è inammissibile.
A seguito della riforma ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006, la nuova
previsione dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., oltre a
richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a
fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede
processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto.
Tale puntuale indicazione, quando riguardi un documento prodotto in
giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di
merito, e, in ragione dell’art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.,
anche che esso sia prodotto in sede di legittimità, con la conseguenza
che, in caso di omissione di tale adempimento, il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile (Cass 20535/09; Cass sez un 7161/10)
Nel caso di specie, le censure della ricorrente si fondano sul contratto di
finanziamento della Conafi , ma la ricorrente non dice dove il detto
documento sia rinvenibile tra gli atti della fase di merito né risulta
averlo prodotto in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell’art

del contratto di finanziamento intercorso con la Conafi

369,comma 2 n. 4 cpc., né infine riporta nel ricorso il testo di detto
contratto.
Con il secondo motivo lamenta che l’importo di ammissione al passivo
del credito della Conafi pari a euro 12.672,00 doveva essere ridotto e

L’assunto è manifestamente infondato dal momento che il tribunale ha
dato espressamente atto che il predetto importo di oltre 12 mila euro
era stato riconosciuto dalla ricorrente.

Ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può
essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di
cui all’art 375 cpc.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la
trattazione in Camera di Consiglio
Roma 10.6.13
Il Cons.relatore

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di
quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che pertanto il ricorso va rigettato senza condanna alle spese non avendo gli intimati
svolto attività difensiva.
PQM

che sul punto non vi era stata motivazione da parte del decreto.

Rigetta il ricorso.

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