Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1751 del 27/01/2021

Cassazione civile sez. II, 27/01/2021, (ud. 11/09/2020, dep. 27/01/2021), n.1751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23289/2019 proposto da:

J.O., rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Natale, con

studio in Torre Le Nocelle (AV) alla via Bosco Faiano n. 4;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli, depositata il 25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– J.O. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Napoli che ha rigettato l’impugnazione del diniego dello status di rifugiato nonchè della protezione sussidiaria e di quella umanitaria deciso dalla Commissione territoriale;

– a sostegno delle sue domande il richiedente asilo aveva allegato di essere cittadino (OMISSIS), partito dal suo paese per motivi politici, avendo partecipato ad una manifestazione organizzata dal partito (OMISSIS) e di temere di essere arrestato a causa del sostegno a detta compagine politica;

– la Commissione aveva ritenuto il racconto non credibile e comunque non più sussistenti le ragioni di persecuzione allegate, a seguito della elezione del nuovo presidente A.B. espressione dell'(OMISSIS);

– la Commissione escludeva altresì l’esistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria nonchè per quella umanitaria;

– la cassazione del decreto impugnato è chiesta sulla base di tre motivi;

– nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimato Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia la motivazione apparente e perplessa in ordine alla scarsa credibilità del richiedente asilo ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato;

– assume il ricorrente che il tribunale avrebbe dovuto considerare che alcune approssimazioni ed imprecisioni erano dovute al basso livello culturale del ricorrente;

– la censura appare inammissibile perchè non si confronta con la motivazione del decreto impugnato;

– il tribunale ha, infatti, proceduto ad una valutazione complessiva sia delle dichiarazioni rese avanti alla Commissione sia della condotta processuale del richiedente, evidenziando come il carattere generico delle dichiarazioni rese non sia stato colmato attraverso un successivo sforzo di circostanziare meglio il racconto, ritenuto poco credibile, integrando le dichiarazioni rese avanti alla commissione con le spiegazioni ed i chiarimenti che egli avrebbe potuto rendere comparendo all’udienza fissata dal tribunale;

– pertanto, le considerazioni svolte dal tribunale circa il mancato assolvimento dell’onere probatorio seppure nella forma attenuata, non appaiono efficacemente attinte dalla censura in esame;

– con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e art. 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2, oltre alla motivazione apparente in relazione al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria;

– assume il ricorrente che non sarebbero state acquisite le necessarie informazioni sulla situazione socio-politica del paese e della regione di provenienza del ricorrente;

– la censura è inammissibile perchè la decisione relativa alla protezione sussidiaria è stata fondata all’esito della consultazione delle fonti informative acquisite sul sito Easo COI marzo 2017, che non risultano smentite da fonti altrettanto autorevoli, dalle quali evincere la sussistenza in Gambia di una situazione socio-politica assimilabile alla violenza indiscriminata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza Eurounitaria (Causa C-285/12, sentenza del 30 gennaio 2014, Diakitè);

– con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere erroneamente escluso il presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria trascurando le condizioni di particolare vulnerabilità del ricorrente quali la giovane età, la condizione di orfano di padre, la buona integrazione sociale in Italia, il pericolo di essere arrestato e sottoposto a minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona in caso di rimpatrio forzato in Gambia;

– la censura è inammissibile perchè indica in termini generici ed astratti elementi di vulnerabilità di cui, viceversa, nel decreto impugnato, si è espressamente esclusa l’esistenza, con la conseguenza che la censura difetta di specificità;

– attesa l’inammissibilità di tutti i motivi, il ricorso va dichiarato inammissibile;

– nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2021

 

 

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