Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1751 del 27/01/2020
Cassazione civile sez. III, 27/01/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 27/01/2020), n.1751
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10437-2018 proposto da:
METRA HOLDING, GIA’ SPA già FIN METAL, in persona del legale
rappresentante Dott. M.V., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA AREZZO, 38, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO
TUCCI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA
CASTELLI, TULLIO CASTELLI, MAURIZIO MESSINA;
– ricorrente –
contro
BANCA DELLE MARCHE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;
– intimata –
Nonchè da:
UNIONE DI BANCHE ITALIANE UBI BANCA SPA, in persona del Procuratore
Speciale Dott. F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FLAMINIA 318, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO CAPPUCCILLI,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNA BETTINI;
– ricorrente incidentale –
contro
METRA HOLDING, GIA’ SPA FIN METAL, BANCO BPM SPA, POSTE ITALIANE SPA
97103880585, P.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 136/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 26/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/09/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con citazione 10-3-2004 Fin Metal SpA (ora Metra Holding SpA) convenne in giudizio Poste Italiane SpA, Banca Popolare di Cremona SpA (ora Banco BPM SpA) e Banca delle Marche (ora UBI Banca SpA) per sentirli condannare al pagamento della somma di Euro 97.860,00, a titolo di risarcimento del danno subito a seguito di trafugamento e negoziazione (previa falsificazione) di un assegno bancario; in particolare la società attrice, dovendo eseguire un pagamento nei confronti di altra società (Forma Illuminazione Tecnica srl), inviò per posta, con plico assicurato, un assegno di c/c bancario, tratto sulla Banca Popolare di Cremona, dell’importo di Euro 60,00; siffatto assegno fu oggetto di furto durante la fase di consegna della corrispondenza, e successivamente, previa alterazione dello stesso, posto all’incasso presso Banca delle Marche SpA da soggetto diverso (tal P.L.) dall’effettivo destinatario e per la somma di Euro 97.860,00.
Si costituirono le convenute, chiedendo il rigetto della domanda attorea; nel giudizio fu disposta anche la chiamata in causa di P.L., rimasto tuttavia contumace.
Con sentenza 1284/2013 l’adito Tribunale, sul presupposto che la contraffazione non fosse riconoscibile ictu oculi, respinse la domanda attorea e compensò tra le parti le spese di lite.
Con sentenza 136/2018 la Corte d’Appello di Brescia ha rigettato il gravame principale proposto dalla Metra Holding e quello incidentale proposto da Banca delle Marche in amministrazione controllata; ha quindi condannato la Banca delle Marche in amministrazione straordinaria al pagamento delle spese in favore di Metra Holding SpA e dichiarato compensate tra le altre parti le spese del giudizio.
Avverso detta sentenza la Metra Holding SpA propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.
Banco BPM resiste con controricorso.
Unione di Banche Italiane UBI Banca SpA resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale, affidato a sei motivi.
Rileva il Collegio che il giudizio pone, in ordine ai rapporti tra la disciplina codicistica e la normativa speciale di cui al D.Lgs. n. 259 del 2003, questioni nomofilattiche che appare opportuno vengano esaminate nel contradditori della pubblica udienza.
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblico udienze e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020