Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1751 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. III, 27/01/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 27/01/2020), n.1751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10437-2018 proposto da:

METRA HOLDING, GIA’ SPA già FIN METAL, in persona del legale

rappresentante Dott. M.V., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA AREZZO, 38, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

TUCCI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA

CASTELLI, TULLIO CASTELLI, MAURIZIO MESSINA;

– ricorrente –

contro

BANCA DELLE MARCHE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;

– intimata –

Nonchè da:

UNIONE DI BANCHE ITALIANE UBI BANCA SPA, in persona del Procuratore

Speciale Dott. F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 318, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO CAPPUCCILLI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNA BETTINI;

– ricorrente incidentale –

contro

METRA HOLDING, GIA’ SPA FIN METAL, BANCO BPM SPA, POSTE ITALIANE SPA

97103880585, P.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 136/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 26/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione 10-3-2004 Fin Metal SpA (ora Metra Holding SpA) convenne in giudizio Poste Italiane SpA, Banca Popolare di Cremona SpA (ora Banco BPM SpA) e Banca delle Marche (ora UBI Banca SpA) per sentirli condannare al pagamento della somma di Euro 97.860,00, a titolo di risarcimento del danno subito a seguito di trafugamento e negoziazione (previa falsificazione) di un assegno bancario; in particolare la società attrice, dovendo eseguire un pagamento nei confronti di altra società (Forma Illuminazione Tecnica srl), inviò per posta, con plico assicurato, un assegno di c/c bancario, tratto sulla Banca Popolare di Cremona, dell’importo di Euro 60,00; siffatto assegno fu oggetto di furto durante la fase di consegna della corrispondenza, e successivamente, previa alterazione dello stesso, posto all’incasso presso Banca delle Marche SpA da soggetto diverso (tal P.L.) dall’effettivo destinatario e per la somma di Euro 97.860,00.

Si costituirono le convenute, chiedendo il rigetto della domanda attorea; nel giudizio fu disposta anche la chiamata in causa di P.L., rimasto tuttavia contumace.

Con sentenza 1284/2013 l’adito Tribunale, sul presupposto che la contraffazione non fosse riconoscibile ictu oculi, respinse la domanda attorea e compensò tra le parti le spese di lite.

Con sentenza 136/2018 la Corte d’Appello di Brescia ha rigettato il gravame principale proposto dalla Metra Holding e quello incidentale proposto da Banca delle Marche in amministrazione controllata; ha quindi condannato la Banca delle Marche in amministrazione straordinaria al pagamento delle spese in favore di Metra Holding SpA e dichiarato compensate tra le altre parti le spese del giudizio.

Avverso detta sentenza la Metra Holding SpA propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.

Banco BPM resiste con controricorso.

Unione di Banche Italiane UBI Banca SpA resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale, affidato a sei motivi.

Rileva il Collegio che il giudizio pone, in ordine ai rapporti tra la disciplina codicistica e la normativa speciale di cui al D.Lgs. n. 259 del 2003, questioni nomofilattiche che appare opportuno vengano esaminate nel contradditori della pubblica udienza.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblico udienze e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA