Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1751 del 25/01/2011

Cassazione civile sez. III, 25/01/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 25/01/2011), n.1751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9625/2006 proposto da:

ITTICA AZZURRA S.C.A.R.L., (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante pro tempore Sig. Dottor C.G. nella sua

qualità e fornito dei necessari poteri, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE G. MAZZINI 131, presso lo studio dell’avvocato ZACCARIA

Giuseppe Egidio, che la rappresenta e difende giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IMP EDILE C.F. (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso 13788/2006 proposto da:

C.F., (OMISSIS), titolare dell’omonima Impresa

Edile, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA MERCEDE 11,

presso lo studio dell’avvocato MASCIOCCHI ALESSANDRO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASCOLO ANGELO giusta mandato a margine del

controricorso;

– ricorrente –

e contro

ITTICA AZZURRA SCARL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 974/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

Sezione Prima Civile, emessa il 10/10/2005, depositata il 18/10/2005;

R.G.N. 138 + 1279/2004.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- In esito ad arbitrato rituale definito con lodo reso il 19.10.2003, la Cooperativa Ittica Azzurra s.c.r.l. fu condannata a pagare alla “impresa C.F.”, cui aveva commesso in appalto la costruzione di un impianto di acquacoltura e di vasche di ingrasso, la somma di Euro 106.309,27, oltre Iva, “nell’ipotesi che l’impresa … non esegua i lavori che possano consentire l’utilizzo dell’impianto per l’uso per il quale era stato previsto”.

La corte d’appello di Bari, decidendo con sentenza n. 974/05 sulle impugnazioni di entrambe le parti, ha dichiarato inammissibile quella della Cooperativa per essere stata proposta in via autonoma quando erano già scaduti i termini per proporla in via incidentale a seguito dell’anteriore impugnazione di C.F., ed ha rigettato quella di quest’ultimo, compensando integralmente le spese.

2.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione la Cooperativa Ittica Azzurra sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso C.F., che propone ricorso incidentale affidato a quattro motivi.

Il C. ha depositato anche memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

2.- Infondatamente il C. prospetta l’inammissibilità del ricorso principale per tardività, risultando ex actis che esso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione (poi avvenuta) il 17.3.2006, dunque entro il termine utile per impugnare la sentenza notificata il 16.1.2006.

3.- Il ricorso principale, col quale la Cooperativa deduce violazione degli artt. 145, 159, 160, 291 e 359 c.p.c., e vizi della motivazione in ordine al l’erroneamente presupposta validità della notificazione dell’impugnazione del lodo da parte del C., notificata a mani di B.G., il 16.2.2004, in luogo diverso dalla sede della società;

a) è infondato sotto il primo profilo, poichè la ricorrente principale, a fronte di documentazione di segno opposto prodotta dal C., non indica da quali atti risultasse che, alla data in questione, non il B. ma C.G. era il presidente del consiglio di amministrazione, munito dei poteri rappresentativi della società;

b) è invece fondato sotto il secondo profilo (come illustrato alle pagine da 7 a 9 del ricorso) in quanto, per la notificazione alle persone giuridiche, l’art. 145 c.p.c., comma 3 (anteriormente alle modifiche introdotte dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. c) consentiva la notificazione nei confronti della persona fisica che rappresenta l’ente, secondo le modalità di cui agli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., subordinatamente alla constatata impossibilità di procedere presso la sede (ex multis Cass., n. 13409/03, cui adde Cass., nn. 8291/92, 73/97, 8045/08); impossibilità nella specie non documentata; sicchè era ammissibile l’impugnazione autonomamente proposta dalla Cooperativa.

4.- Il ricorso incidentale è fondato in tutti e quattro i motivi in cui è articolato.

4.1.- Il primo (vizi della motivazione sulla valutazione dei punti 1, 2, e 3 dell’atto d’impugnazione del lodo arbitrale, illustrato alle pagine da 31 a 34 del ricorso) poichè la mera affermazione della corte d’appello che “il collegio arbitrale ha spiegato ampiamente il filo logico delle decisioni adottate” (pagina 7, quintultima riga della sentenza impugnata) è del tutto apodittica.

4.2.- Il secondo motivo (violazione di norme di diritto in ordine all’onere della prova circa, l’entità delle somme ricevute dall’appaltatore, illustrato alle pagine 35 e 36 del ricorso), poichè, allegato dal creditore l’inadempimento del committente, la prova dell’adempimento circa l’entità degli importi da quest’ultimo corrisposti va offerta dal debitore è non è suscettibile di essere “assunta in via equitativa”.

4.3.- Il terzo (omessa pronuncia in relazione al motivo di doglianza col quale la sentenza arbitrale era stata censurata per non aver riconosciuto gli interessi sulle somme dovute all’appaltatore, illustrato a pag. 36 del ricorso) poichè nessun riferimento è fatto dalla certe d’appello alla questione.

4.4.- Il quarto (relativo al rigetto del motivo di impugnazione concernente l’avvenuta compensazione delle spese del giudizio arbitrale) poichè l’affermazione (a cavallo delle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata) che al giudizio arbitrale sono applicabili le regole del processo ordinario e, che, per questo, non risultava violato l’art. 92 c.p.c., non vale certamente a spiegare perchè, secondo la corte d’appello, le spese fossero state legittimamente compensate dagli arbitri.

5-. La sentenza è cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione, che si pronuncerà sui gravami di entrambe le parti e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il secondo profilo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011

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