Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1751 del 24/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.24/01/2017),  n. 1751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14353-2015 proposto da:

B.R.P.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA MARIO SAVINI 7, presso lo studio dell’avvocato

VALENTINA ROMAGNA, rappresentato e difeso dagli avvocati EMILIO

MAIOCCHI, PIER ANGELO GALMOZZI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI;

– intimata –

Nonchè da:

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIULIANELLO 26, presso lo studio

dell’avvocato SANDRO MARIA MUSILLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIORGIO BOTTANI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.R.P.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA MARIO SAVINI 7, presso lo studio dell’avvocato

VALENTINA ROMAGNA, rappresentato e difeso dagli avvocati EMILIO

MAIOCCHI, PIER ANGELO GALMOZZI, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1101/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/01/2015 R.G.N. 393/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l’Avvocato ROMAGNA EGIDIO per delega verbale Avvocato GALMOZZI

PIERANGELO;

udito l’Avvocato MINOZZI GIORGIA per delega Avvocato BOTTANI GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 1101/2014, pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 23330/2012 di questa Corte, ha condannato l’Azienda ospedaliera della Provincia di Lodi alla reintegrazione del dr. B.R. nel posto di lavoro precedentemente occupato o in altro equivalente ed ha condannato l’Azienda ospedaliera al risarcimento dei danni pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del licenziamento alla effettiva reintegrazione per il complessivo importo, calcolato al 31 ottobre 2014, di Euro 779.078,71 con interessi legali dal dovuto al saldo, detratto quanto percepito dal B.R. in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad Euro 100.000,00, e detratto l’aliunde perceptum, quantificato in Euro 566.053,61.

2. Il Giudice di rinvio ha premesso che la sentenza rescindente aveva statuito l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 18 stat. lav. anche ai dirigenti del pubblico impiego ed aveva cassato con rinvio la sentenza di appello al fine della determinazione del risarcimento del danno conseguente alla illegittimità del licenziamento. Ha poi osservato che il dispositivo della sentenza rescindente doveva essere integrato con quanto statuito in motivazione, dove era stato affermato anche il diritto del dr. B.R. ad essere reintegrato nel posto di lavoro precedentemente occupato o in altro equivalente. Quanto all’indennità risarcitoria, la Corte territoriale ha osservato – per quanto ancora rileva nella presente sede – che dovevano essere detratti dall’ammontare del dovuto gli importi già corrisposti al ricorrente in esecuzione della sentenza di primo grado, nonchè le retribuzioni percepite dal B.R. per l’attività prestata in favore delle Aziende ospedaliere di Crema e di Treviglio negli anni dal 2006 al 2014, non potendo essere accolta l’eccezione da costui proposta di tardività della richiesta di detrazione dell’aliunde perceptum.

3. Per la cassazione di tale sentenza il dott. B.R. ha proposto ricorso affidato ad un motivo. L’Azienda ospedaliera ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi, cui resiste il B.R. con controricorso, seguito da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esame del ricorso principale

1. Con il ricorso principale si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 300 del 1970, art. 18 in relazione agli artt. 416 e 115 c.p.c. e all’art. 2697 c.c. Si sostiene che l’eccezione di detrazione dell’aliunde perceptum è soggetta a termini di decadenza, in quanto deve essere proposta dalla parte interessata nella prima difesa utile successiva alla conoscenza dei relativi fatti costitutivi. Nella fattispecie, nulla aveva eccepito l’Azienda ospedaliera nei gradi del giudizio di merito, per cui la stessa era decaduta dal potere di sollevare l’eccezione nel giudizio di rinvio.

2. Il motivo è infondato.

3. Il c.d. aliunde perceptum, come fatto sopravvenuto dedotto nel primo momento utile, è rilevabile anche nel giudizio di rinvio, ove solo in occasione del suo svolgimento sia stato possibile rilevare una tale circostanza di fatto (cfr. Cass. n. 26828 del 2013 e 17460 del 2014).

4. Questa è la situazione che ricorre nel caso in esame. La disciplina di cui all’art. 18 stat. lav. non era stata applicata nel corso del giudizio di merito, mentre è stato l’accoglimento della relativa censura in sede di legittimità che ha comportato il riconoscimento, per la prima volta in tale sede, di questo regime sanzionatorio. La difesa dell’Azienda ospedaliera formulò l’eccezione nel giudizio di rinvio con il primo atto difensivo utile, ossia in sede di memoria di costituzione in riassunzione. Prima di tale momento la questione era priva di attualità, poichè l’aliunde perceptum inerisce al regime giuridico di cui all’art. 18 stat. lav., la cui applicazione in giudizio non era ancora venuta in considerazione prima della pronuncia rescindente.

Esame del ricorso incidentale.

5. Con il primo motivo del ricorso incidentale, l’Azienda ospedaliera denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 384 c.p.c., per avere la Corte di merito statuito la reintegrazione del B.R. nel posto di lavoro a distanza di circa dieci anni dai fatti e senza che il dispositivo della sentenza della Corte di cassazione l’avesse prevista, non potendo ritenersi che anche la motivazione abbia efficacia precettiva.

6. Con il secondo motivo del ricorso incidentale l’Azienda ospedaliera denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 324 c.p.c. e all’art. 2909 c.c.. Deduce che nel giudizio di primo grado il Tribunale aveva riconosciuto l’indennità supplementare nella misura di Euro 100.000,00 e che tale statuizione non aveva formato oggetto di uno specifico motivo di appello, per cui si era formato il giudicato interno sulla misura del risarcimento spettante. Il giudice di rinvio non avrebbe potuto superare tale soglia, stante la preclusione da giudicato interno.

7. Entrambi i motivi sono infondati.

8. La sentenza rescindente aveva precisato che l’illegittimità del recesso comporta anche per i dirigenti pubblici gli effetti reintegratori stabiliti dall’art. 18 stat. lav. e, citando alcuni precedenti giurisprudenziali (Cass. n. 3929 del 2007 e S.U. n. 3677 del 2009), aveva ritenuto che, in caso di licenziamento dichiarato nullo, il dirigente ha diritto alla reintegrazione nel rapporto d’impiego e nell’incarico dirigenziale di cui fosse stato investito, oltre alle retribuzioni maturate sino all’effettiva reintegrazione. Aveva poi espressamente affermato che “alla stregua dei suddetti principi”, ai quali occorreva dare continuità, la sentenza impugnata doveva essere cassata in relazione al ricorso accolto. Il rinvio al giudice designato veniva disposto “ai fini della determinazione del risarcimento del danno ex art. 18 St. lav. conseguente alla illegittimità del licenziamento”.

9. Orbene, poichè la reintegrazione costituisce un effetto ordinario del regime di cui all’art. 18 stat. lav., la mancanza di una statuizione in dispositivo che espressamente la contemplasse non può essere interpretata come esclusione di tale effetto, tanto più in presenza dell’affermazione, in motivazione, del diritto del dirigente illegittimamente licenziato ad essere reintegrato in servizio. Il giudice del rinvio ha dunque correttamente interpretato il complessivo dictum della sentenza rescindente.

10. Vale ribadire che l’illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro di una Pubblica Amministrazione con un dirigente comporta l’applicazione, al rapporto fondamentale sottostante, della disciplina dell’art. 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, con conseguenze reintegratorie, a norma dell’art. 51, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mentre all’incarico dirigenziale si applica la disciplina del rapporto a termine sua propria (Cass. n. 8077 del 2014, n. 18198 del 2013, nn. 9651 e 13710 del 2012, n. 2233 del 2007).

11. Quanto al secondo motivo, nessuna preclusione da giudicato interno poteva discendere dall’avere il Giudice di primo grado riconosciuto, a titolo risarcitorio, la somma di Euro 100.000. Questa era stata attribuita sul presupposto della non applicabilità del regime di cui all’art. 18 stat. lav., ma tale statuizione è stata cassata in accoglimento dell’impugnazione proposta dal B.R.. Di conseguenza è stato travolto ex art. 336 c.p.c., come effetto dell’annullamento in parte qua della sentenza di appello, anche il titolo sottostante al riconoscimento dell’indennità risarcitoria. Le somme medio tempore percepite non potevano che essere detratte dal dovuto, ma non presupponevano alcun accertamento definitivo sul titolo o sull’ammontare della liquidazione, essendo tali questioni ancora sub iudice siccome oggetto di ricorso per cassazione.

12 In conclusione, vanno respinti tanto il ricorso principale quanto quello incidentale. Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese sono compensate tra le parti.

PQM

La Corte rigetta sia il ricorso principale, sia quello incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2017

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