Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17509 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 28/06/2019), n.17509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7079-2015 proposto da:

PONTIFICIO COLLEGIO MARONITA DEL PATRIARCATO ANTIOCHENO, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIALE CARSO 63, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MARIA

FARGIONE, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5454/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 09/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/04/2019 dal Consigliere Dott. ALDO CRISCUOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per il rigetto del 1 motivo di

ricorso, inammissibilità del 2 motivo, in subordine infondatezza

del 2 motivo;

udito per il ricorrente l’Avvocato FARGIONE che si riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 392/05/02 la CTP di Roma accoglieva, limitatamente ad alcuni degli immobili, il ricorso proposto dal PONTIFICIO COLLEGIO MARONITA DEL PATRIARCATO ANTIOCHENO avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) aventi ad oggetto l’imposta ICI non versata per gli anni 2005 e 2006, riconoscendo la sussistenza dei requisiti legali richiesti, ai finni della esenzione, dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. I).

In particolare, la CTP riconosceva valenza probatoria alla produzione della dichiarazione emessa dalla Congregazione delle Chiese Orientali in data 29 dicembre 2009 attestante le finalità di culto della attività di formazione dei giovani sacerdoti svolta negli immobili in questione, in assenza di contestazione di detto documento da parte dell’Amministrazione pur in difetto di indicazioni, sia pure generiche, circa l’eventuale svolgimento di attività commerciali nelle predette unità immobiliari.

Avverso detta decisione proponeva appello il COMUNE di ROMA lamentando una insufficiente motivazione con riferimento agli atti comprovanti il diritto all’esenzione ICI e al contenuto del certificato della Congregazione del (OMISSIS), rilevando altresì come non fosse stata considerata l’esclusività delle attività svolte, nè la categoria catastale degli immobili in questione, classificati come C/1 (negozi e botteghe). Lamentava, infine, la mancanza di prova da parte dell’Ente Ecclesiastico circa lo svolgimento esclusivo dell’attività di culto.

Il PONTIFICIO COLLEGIO proponeva appello incidentale precisando la categoria catastale degli immobili (D/2 – alberghi e non C/1), e la piena valenza probatoria, alla luce della normativa disciplinante i rapporti tra Stato e Chiesa, della dichiarazione (OMISSIS), attestante la destinazione al culto delle Chiese Cristiane Orientali.

La CTR del Lazio con sentenza n. 5454/38/14 del 9.9.2014 accoglieva parzialmente sia l’appello dell’Ente comunale che l’appello incidentale.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il PONTIFICIO COLLEGIO MARONITA DEL PATRIARCATO ANTIOCHENO affidato a due motivi.

ROMA CAPITALE (già COMUNE DI ROMA) non ha svolto difese. Il Procuratore Generale ha concluso come da verbale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo (“omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”), il PATRIARCATO ricorrente ha indicato quale fatto decisivo non esaminato la circostanza che il documento della Congregazione Pro Ecclesia Orientalibus, valutato quale “atto di parte”, dovesse essere invece considerato “documento promanante da Organizzazione dello Stato del Vaticano, competente alla luce degli accordi tra Stato e Chiesa ad attestare circostanze di fatto quali la destinazione al culto o finalità di culto dei beni immobili in questione”.

Il motivo è infondato.

Va osservato che la questione, come prospettata, riguarda all’evidenza il requisito soggettivo necessario per beneficiare dell’esenzione dal tributo la dimostrazione della cui sussistenza, in base ai principi generali, costituisce un onere per il contribuente.

Va ancora precisato, come del resto ha fatto la CTR, che tale requisito non può essere desunto esclusivamente sulla base di documenti attestanti “a priori” il tipo di attività cui l’immobile è destinato, occorrendo, invece, verificare che tale attività, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta in concreto con le modalità di un’attività commerciale (Cass. 20776/2005).

Orbene, premesso che esula nella presente sede la disamina della regolamentazione dei rapporti tra Stato e Chiesa di cui al Concordato e alla successiva riforma ex L. n. 222 del 1985, va affermata la insussistenza della lamentata omissione ove si consideri che la CTR ha dimostrato di aver correttamente esaminato l’atto in questione, in uno con il decreto del Ministro dell’Interno attributivo di personalità giuridica al Patriarcato ricorrente, qualificandolo correttamente come atto di parte, ovverosia atto proveniente da una delle parti del giudizio, pur se “… formato da un organo dello Stato del Vaticano, nei confronti del quale, in subiecta materia, la Repubblica Italiana dà piena libertà e riconoscimento legale” e ritenendolo idoneo a provare esclusivamente la natura di ente religioso del Patriarcato, non senza considerare che la dichiarazione circa l’assenza di fine di lucro dell’attività svolta negli immobili in questione risulta da una classica attestazione “a priori”, come tale priva di valore probatorio.

Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto una “violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3” in quanto la CTR avrebbe preso posizione sulla eccezione mossa dal Comune di Roma in ordine alla valenza probatoria delle avverse produzioni documentali solo in sede di appello e non già in primo grado.

Il motivo è infondato non potendosi ritenere, come invece mostra di ritenere il ricorrente, che sia stata introdotta in appello una inammissibile mutatio libelli, ciò sulla base del principio secondo cui nel processo tributario la parte resistente la quale, in primo grado, si sia limitata ad una contestazione generica del ricorso può rendere specifica la stessa in sede di gravame poichè il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non anche le mere difese che non introducono nuovi temi di indagine (Cass. n. 12651/2018).

Appare, infatti, decisivo il rilievo secondo cui non si è in presenza di nuova eccezione avendo riguardato non il contenuto della certificazione della Congregazione per le Chiese Orientali, bensì solo la valenza probatoria da attribuire a detta certificazione, ciò che costituisce prerogativa esclusiva dell’Organo giudicante.

La reiezione del ricorso comporta la conferma della sentenza impugnata. Nulla per le spese.

Sussistono le condizioni per disporre la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del doppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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