Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17509 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 23/08/2011), n.17509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AUTOSERVIZI FIORINO PREITE SRL, (OMISSIS), in persona del suo

legale rappresentante pro tempore geom. P.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G MAZZINI 11, presso lo

studio dell’avvocato DI RIENZO PASQUALE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DE SANTIS STANISLAO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSITALIA SPA, in persona del Procuratore Speciale Avv. F.

M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 32,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO CAVALIERE, rappresentata e

difesa dall’avvocato CAMPISE SERGIO giusta delega in calce al

controricorso;

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante dott.ssa G.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio

dell’avvocato MANFEROCE TOMMASO, rappresentata e difesa dall’avvocato

MANES SANTO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

A.E., A.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 325/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

2^ Sezione Civile, emessa il 25/03/2008, depositata il 24/05/2008;

R.G.N. 1440/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato DE SANTISL STANISLAO;

udito l’Avvocato MANFEROCE TOMMASO per delega dell’Avvocato MANES

SANTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza depositata i 24-5- 2008, ha respinto l’appello proposto dall’Autoservizi Fiorino Preite s.r.l. e da L.L. avverso la sentenza del Tribunale di Paola che, decidendo in ordine ad un sinistro stradale occorso fra un autobus di proprietà dell’Autoservizi Fiorino, condotto da L. L. ed assicurato con l’Assitalia s.p.a. e l’autocarro di proprietà di A.E., condotto, da A.M. e assicurato la società Unipol, rigettò le domande proposte dall’Autoservizi Fiorino Preite s.r.l. e da L.L. e la domanda riconvenzionale proposta da A.E. e da A. M.. La Corte di Appello, sul rilievo che il sinistro avvenne a causa dell’invasione dell’opposta corsia di marcia dovuta alla scoppio di un pneumatico del furgone condotto dall’ A., ritenne che lo scoppio pneumatico fosse un ipotesi di caso fortuito, idonea ad escludere la responsabilità del conducente del furgone.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Autoservizi Fiorino Preite s.r.l. con due motivi illustrati da memoria. Resistono con controricorso l’Ina Assitalia s.p.a, che ha presentato memoria, e la UGF Assicurazioni s.p.a – già Unipol Assicurazioni. Gli altri intimati non presentano difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i due motivi la ricorrente denunzia vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio: motivo 1 per aver La Corte di merito omesso di valutare adeguatamente le lesioni a carico del pneumatico e ritenuto illogicamente che lo stato della gomme fosse buono , che gli elementi probatori fossero adeguati e sufficienti per escludere una consulenza ulteriore,che l’ A. avesse assolto l’obbligo di diligenza a suo carico; motivo 2 per aver la Corte di merito ritenuto che non vigessero “limiti tabellari ” e che le condizioni di tempo e di luogo non comportassero la necessità di una condotta di guida particolarmente prudente.

2. I due motivi sono inammissibili.

Le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 16528 del 2008, hanno chiarito che secondo l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile nel caso di specie perchè la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 24-5- 2008, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 3441/2008, 2697/2008). Inoltre, la relativa censura (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) “deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), costituente una parte del motivo che si presenti, a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità”. L’art. 366 bis c.p.c., richiede, quindi, un quid pluris rispetto alla mera illustrazione del motivo, con un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, quale “momento di sintesi … che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare l’incertezze, nè in sede di formulazione del ricorso, ne1 in sede di valutazione della sua ammissibilità (omologo al quesito di diritto).

3. Nel caso di specie i motivi con i quali viene denunziato vizio di motivazione risultano prospettati secondo un modello difforme da quello delineato nei termini sopra esposti, sostanziandosi in generiche asserzioni, senza la “chiara indicazione” delle “ragioni” che rendono inidonea la motivazione a sorreggere la decisione, prive del motivo di sintesi di contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile.

L’individuazione dei denunziati vizi di motivazione risulta rimessa all’attività esegetica di questa Corte, con disamina dell’intero quadro probatorio che implica vantazioni di merito inammissibili in questo giudizio di legittimità.

Pertanto il ricorso deve dichiarasi inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del procedimento di cassazione liquidate in favore dell’UGF Assicurazioni s.p.a – già Unipol Assicurazioni – in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per spese ,oltre spese generali ed accessori come per legge ed in favore dell’Ina Assitalia s.p.a. in Euro 6.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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