Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17509 del 18/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 18/06/2021), n.17509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36252-2019 proposto da:

B.M., B.F., B.C., in proprio e

quali eredi della madre P.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA OSLAVIA 6, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI

ACQUARELLI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5061/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Milano Assicurazioni S.p.A., oggi Unipolsai Assicurazioni S.p.A. ha convenuto in giudizio ai sensi dell’art. 389 c.p.c., dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, P.M., in proprio e nella qualità di erede di B.L., nonchè B.F., B.M. e B.C. al fine di sentirli condannare, ciascuno per la propria parte, alla restituzione delle somme dagli stessi incassate in esecuzione della Sentenza della Corte d’Appello di Roma del 27.02.1997 riformata in sede di legittimità.

Si costituivano in giudizio P.M., B.F., B.M. e B.C. chiedendo, in via preliminare di essere autorizzati a chiamare in causa l’avv. Mauro Rufini, nel merito di accertare e dichiarare la responsabilità professionale del difensore per la conduzione della costituzione di parte civile nel processo penale del de cuius B.A. e per l’effetto condannarlo a tenere indenni i convenuti dalle richieste restitutorie avanzate dalla Unipolsai S.p.A.

Interrotto il giudizio per il decesso di P.M., il giudizio veniva riassunto dalla Uniposai S.p.A. nei confronti di B.F., B.M. e B.C. in proprio e nella loro qualità di eredi della madre P.M..

2. La Corte d’Appello con sentenza n. 5061/2019 ha dichiarato inammissibile la chiamata in causa del terzo e condannato i fratelli B.C., B.F. e B.M. al pagamento in solido della somma di Euro 311.417,16 in favore della UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

3. Avverso tale decisione B.C., B.F. e B.M. propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del combinato disposto di cui all’art. 112 c.p.c. e art. 754 c.c..

Sostengono che la Corte d’Appello, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avrebbe erroneamente mutato il titolo di responsabilità dei ricorrenti da esclusiva e ripartita a solidale. La Corte d’Apello, infatti, avrebbe condannato i ricorrenti al pagamento dell’intera somma in solido nonostante la domanda attorea fosse chiaramente riferita ai convenuti, in proprio e nella qualità di eredi della madre P.M., ciascuno per la quota parte del debito ad essi spettante.

Il ricorso è fondato.

Dall’esame degli atti, così come riportati dal ricorso in ottemperanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6, emerge chiaramente che la Unipolsai S.p.A. ha chiesto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle somme, ciascuno per la quota a sè spettante, ed in proporzione alla loro quota ereditaria, per la somma dovuta dalla madre P.M..

Come noto, nelle obbligazioni parziarie, a differenza di quelle solidali, ogni debitore (o creditore) è tenuto a prestare (o a ricevere) la sola parte che gli compete dell’intera prestazione.

La Corte d’Appello, pertanto è incorsa in una palese violazione dell’art. 112 c.p.c., poichè ha arbitrariamente mutato il titolo di responsabilità, trasformandolo da parziale a solidale. Pertanto è errata la sentenza della Corte d’Appello di Roma là dove ha affermato (pag. 4 sentenza impugnata) che ‘le somme debbono essere restituite all’ente assicurativo istante in solido dai congiunti B..

6. Pertanto la Corte accoglie il ricorso come in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

PQM

la Corte accoglie il ricorso come in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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