Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17509 del 01/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/09/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 01/09/2016), n.17509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2963-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BAIAMONTI 4,

presso lo studio dell’avvocato ROSARIA INTERNULLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUISA FONTI, giusta

procura in calce dal controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 187/29/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO del 23/05/2012, depositata il 03/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA;

udito l’Avvocato Paolo Mandati per delega verbale dell’Avvocato Luisa

Fonti. difensore della controricorrente, che insiste per il rigetto

del ricorso.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di C.F. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione “Tributaria Regionale del Lazio n. 187/29/2012, depositata in data 3/09/2012, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2004 al 2007 è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame della contribuente, hanno sostenuto che nella specie, trattandosi di medico di medicina generale convenzionato con il SSN, implicante necessariamente per il professionista la disponibilità di uno studio dotato delle attrezzature prescritte dall’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale reso esecutivo con D.P.R. n. 270 del 2000, non era emerso il requisito dell’autonoma organizzazione, presupposto per l’applicazione dell’IRAP, non essendo sufficiente “nè la presenta di ridotto personale” (“semplice ausilio di portieraggio”, secondo quanto allegato dalla appellante), nè la sussistenza di compensi a terzi, dovendo il medico del SSN obbligatoriamente “provvedere alla sostituzione nel periodo finale a proprie spese”; non erano peraltro emersi nè “eventuali introiti diversi da quelli convenzionali”, nè prestazioni di terzi diverse da quella di sostituzione”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rimale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e art. 2697 c.c., in quanto la C.T.R. non si sarebbe conformata ai principi stabiliti dall’evoluzione giurisprudenziale in materia di IRAP, avendo ritenuto che i compensi “corrisposti ad un solo dipendente” fossero insufficienti ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione.

2. La censura è infondata.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente, a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. Secondo la Corte “lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – eccedenti, secondo l’id quod plerumque aceidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non piò che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si investa all’impiego di un collaboratore”, il cui apporto, “mediato o generico”, all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.

Nella specie, l’Agenzia incentra il motivo proprio sulla non corretta valutazione da parte della C.T.R. dell’apporto dato al professionista dall’unico dipendente, “un inserviente addetto alla porta”, con mansioni sostanzialmente esecutive. Nel corpo del morivo si fa altresì riferimento alle spese per compensi a terzi, ma non si inficia quanto statuito dai giudici della C.T.R. in ordine al fatto che risulterebbe trattarsi di compensi corrisposti a colleghi per sostituzioni, secondo quanto prescritto per i medici di medicina generale convenzionati con il SSN.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Ricorrono giusti motivi, tenuto conto del recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2016

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