Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17508 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 23/08/2011), n.17508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.F.G. (OMISSIS), considerato domiciliato

“ex lege” in ROMA,37, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato DI FRANCESCO OLINDO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.G., TORO ASSICURAZIONI SPA, O.G.;

– intimati –

sul ricorso 19000-2009 proposto da:

D.F.O. (OMISSIS), considerato domiciliato “ex

lege” in ROMA, 37, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato DI FRANCESCO OLINDO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

e contro

T.G., O.G., TORO ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 532/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, 3^

Sezione Civile, emessa il 18/04/2008, depositata il 17/06/2008;

R.G.N. 625/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Nel 1997 D.F.G., in proprio ed in rappresentanza del figlio O. nato il (OMISSIS), agì giudizialmente nei confronti della Toro Assicurazioni s.p.a. e di G. e Ta.Ge. domandandone la condanna solidale al risarcimento di tutti i danni conseguiti al sinistro nel quale aveva riportato lesioni il ragazzo, travolto in data (OMISSIS) mentre andava in bicicletta a Porto Empedocle dalla vettura condotta da Ta.Ge., che aveva invaso la corsia percorsa dal minore.

Resistette la sola società assicuratrice, che negò il fatto.

Con sentenza n. 5 del 21.2.2003 il tribunale di Agrigento accolse esclusivamente la domanda proposta nell’interesse del minore, ritenendo che potessero superarsi le incongruenze e le contraddizioni evidenziate dalla Toro.

2.- Così non ha ritenuto la corte d’appello di Palermo che, in accoglimento dell’appello incidentale della società assicuratrice, l’ha invece respinta con sentenza n. 532 del 2008 sul conclusivo rilievo che non era stata data prova sufficiente del sinistro, condannando l’attore alle spese del doppio grado.

Avverso la sentenza ricorrono per cassazione con autonomi ricorsi D. F.G. ed D.F.O., articolando con ciascun ricorso sei motivi.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2.- D.F.G. articola sei motivi, benchè anche l’ultimo rechi, come il quinto, il n. 5 (cfr. pagina 24 del ricorso).

2.1.- Col primo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 292, 300 e 436 c.p.c. per non essere stato l’appello incidentale notificato all’ex minore, divenuto maggiorenne “dopo” la pubblicazione della sentenza.

La censura è manifestamente infondata, essendo basata su un presupposto insussistente: alla data della sentenza di primo grado (del 2003) D.F.O. (nato nel (OMISSIS)) aveva, infatti, da tempo raggiunto la maggiore età.

2.2.- Col secondo motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 292 e 436 c.p.c. per non essere stato l’appello incidentale della Toro notificato ai convenuti contumaci dopo il mutamento del rito (da ordinario a rito del lavoro) disposto all’udienza del 12.5.2006 con ordinanza notificata ai contumaci.

Anche questa censura è manifestamente infondata. Non si afferma che l’appello non sia stato notificato ai contumaci (nel qual caso si sarebbe dovuta dedurre violazione degli artt. 331 o 332 c.p.c.), ma che non lo sia stato dopo il mutamento del rito: il che non è previsto da alcuna disposizione.

2.3.- Col terzo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 327 e 334 c.p.c., per non essere stato dichiarato inammissibile l’appello incidentale della Toro, in quanto proposto oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza (viene richiamata Cass., n. 886 del 1987).

La censura è infondata alla luce del consolidato orientamento secondo il quale, in base al combinato disposto degli artt. 334, 343 e 371 cod. proc. civ., è ammessa l’impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l’atto di costituzione dell’appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni;

l’unica conseguenza sfavorevole dell’impugnazione cosiddetta tardiva è che essa perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile (così, tra le altre, Cass., nn. 15483/08, 8212/07, 7049/07, 8105/06, 2126/06, 1826/04, 11042/03, 12536/00, 11700/99, 3502/99, 12970/95, 2145/94, 1652/94, 3143/93, 11741/91).

2.4.- Col quarto motivo è dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza e del procedimento per avere la corte d’appello esaminato un appello inammissibile per le ragioni di cui al terzo motivo.

La manifesta infondatezza della censura discende da quanto osservato a proposito del terzo motivo.

2.5.- Col quinto e sesto motivo – che possono congiuntamente esaminarsi – la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 232 c.p.c., artt. 2043, 2054, 2699, 2700, 2702, 2727, 2738 e 2729 c.c., art. 40 c.p., nonchè per omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo.

Vi si afferma che la corte d’appello ha sostanzialmente posto in essere un’inversione dell’onere della prova laddove ha ritenuto fondate le doglianze dell’appello incidentale ed ha contraddittoriamente ritenuto che il D.F. non avesse dato prova sufficiente del sinistro.

Nella parte in cui non è inammissibile in quanto risolventesi in una censura dell’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice del merito e non reiterabile dal giudice di legittimità, la censura è infondata in quanto la corte d’appello ha dato ampia e niente affatto contraddittoria spiegazione delle ragioni per le quali era giunta alle suddette conclusioni (alle pagine da 4 a 9 della sentenza).

3.- Anche D.F.O. articola sei motivi di ricorso.

3.1.- Col primo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 292, 300, 328 436 c.p.c. in relazione all’art. 24 Cost., per non essere stato l’atto d’appello notificato al minore, divenuto maggiorenne nel corso del giudizio.

3.2. La censura è fondata alla luce del principio enunciato da Cass., sez. un., 28/07/2005, n. 15783, cui s’è uniformata la giurisprudenza successiva, secondo il quale qualora uno degli eventi idonei a determinare l’interruzione del processo (nella specie, il raggiungimento della maggiore età da parte di minore costituitosi in giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della f chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell’art. 190 cod. proc. civ.), e tale evento non venga dichiarato nè notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell’art. 300 cod. proc. civ., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati: e ciò alla luce dell’art. 328 cod. proc. civ., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell’impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l’evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato nè notificato.

La sentenza d’appello è dunque nulla.

3.3.- Va conseguentemente cassata, con assorbimento degli altri motivi del ricorso.

Il giudice del rinvio provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità quanto ad D.F.O..

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, rigetta quello di D.F.G., accoglie il primo motivo del ricorso di D.F.O. e dichiara assorbiti gli altri, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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