Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17508 del 14/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 14/07/2017, (ud. 05/06/2017, dep.14/07/2017),  n. 17508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24621/2010 R.G. proposto da:

Equitalia ETR s.p.a. (già E.TR. Esazione Tributi s.p.a.),

rappresentata e difesa dall’Avvocato Ivana Carso, con domicilio

eletto presso l’avvocato Antonella Fiorini, in Roma, via Nomentana,

n. 403 B/2, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.G., rappresentato e difeso nei gradi di merito dal Dott.

Mario Asciuti, con studio in Bari, via Salvemini, n. 69;

– intimato –

e contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 31/9/10, depositata l’8 marzo 2010.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 5 giugno 2017

dal Consigliere Dott. Giuseppe Nicastro.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

1.- La E.TR. Esazione Tributi s.p.a. (ora Equitalia ETR s.p.a.), agente della riscossione per la Provincia di Bari, notificò a L.G. (il 27 dicembre 2007) una cartella di pagamento, emessa a seguito della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari (hinc: “CTP”) n. 332/3/06, pronunciata il 13 giugno 2006, e recante l’iscrizione a ruolo di IVA per l’anno d’imposta 1998.

2.- La menzionata cartella di pagamento fu impugnata dal L. davanti alla CTP di Bari, che accolse il ricorso, dichiarando la nullità della stessa cartella perchè priva dell’indicazione del responsabile del procedimento.

3.- Avverso tale pronuncia, l’Equitalia ETR s.p.a. propose appello alla Commissione tributaria regionale della Puglia (hinc: “CTR”), che lo rigettò. La CTR affermò di ritenere di dovere “affrontare l’esame del vizio dedotto di omessa indicazione del responsabile del procedimento e l’omessa sottoscrizione” della cartella di pagamento. La stessa CTR statuì quindi che, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2 e del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 31 del 2008, art. 1, comma 1, mentre per le cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 la mancanza “di sottoscrizione e/o del responsabile del procedimento” è causa di nullità (come espressamente stabilito dalla seconda delle disposizioni citate), per le cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima della predetta data – come era, pacificamente, quella impugnata – la stessa mancanza, pur non costituendo causa di nullità (come pure previsto dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter), comportava l’annullabilità della cartella per violazione di legge. La CTR affermò, in fine, che “Può, pertanto, conclusivamente ammettersi che le cartelle di pagamento emesse in relazione a ruoli consegnati prima dell’1.08.2007 afflitte dal vizio di sottoscrizione sono annullabili; quelle, invece, successive all’1.08.2007 sono nulle per effetto di un inasprimento della sanzione (nullità) che il legislatore ha voluto imprimere alla medesima fattispecie”.

4.- Avverso tale sentenza della CTR, non notificata, ricorre per cassazione l’Equitalia ETR s.p.a., che, dichiarando un valore del procedimento di Euro 5.202,94, affida il proprio ricorso, notificato al L. il 22 ottobre 2010 e all’Agenzia delle entrate il 21/22-25 ottobre 2010, a cinque motivi.

5.- L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

6.- L.G. non si è costituito.

7.- Il ricorso è stato successivamente fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, aggiunto del D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. a), n. 2), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, art. 1, comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e la falsa applicazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36,comma 4-ter, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 31 del 2008, art. 1, comma 1 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, per avere la CTR affermato l’annullabilità dell’impugnata cartella di pagamento, relativa a ruoli consegnati all’agente della riscossione prima del 1 giugno 2008, per “vizio di sottoscrizione”, laddove le due invocate disposizioni, poste dalla stessa Commissione a fondamento della propria pronuncia, non disporrebbero affatto la sottoscrizione delle cartelle di pagamento, bensì il diverso requisito dell’indicazione, nelle stesse, del responsabile del procedimento.

2.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e la falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7,comma 2, lett. a) e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, nonchè del D.M. Finanze 28 giugno 2009 (recte: 1999), per avere la CTR affermato l’invalidità dell’impugnata cartella di pagamento per l’omessa sottoscrizione della stessa, laddove, posto che – come già dedotto con il primo motivo di ricorso – la L. n. 212 del 2000, art. 7,non impone la sottoscrizione delle cartelle di pagamento ma l’indicazione, nelle stesse, del responsabile del procedimento, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25,stabilisce che la cartella di pagamento sia redatta in conformità ai modelli approvati con decreti del Ministero delle finanze, i quali non ne prevedono la sottoscrizione da parte dell’agente della riscossione.

3.- Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e la falsa applicazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36,comma 4-ter, della L. n. 241 del 1990, art. 5, comma 2 e art. 21-octies, comma 2, atteso che la sentenza impugnata, là dove afferma l’annullabilità dell’impugnata cartella di pagamento – relativa a ruoli consegnati all’agente della riscossione prima del 1 giugno 2008 – perchè priva dell’indicazione del responsabile del procedimento, non considera: in primo luogo, che in base alla disciplina applicabile prima dell’applicabilità del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, detta mancata indicazione non comportava l’invalidità della cartella, operando, in tale caso, la “norma suppletiva” di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 5, comma 2 (in base alla quale “è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma dell’art. 4, comma 1”); in secondo luogo, che, anche a volere ritenere che la mancata indicazione del responsabile del procedimento costituisse un vizio dell’impugnata cartella di pagamento, giammai sarebbe stato possibile annullare la stessa, ostando a ciò il disposto della L. n. 241 del 1990, art. 21-octies, comma 2, che esclude l’annullabilità dei provvedimenti che, ancorchè adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, in ragione della loro natura vincolata, non avrebbero potuto avere, come nel caso della cartella di pagamento, un contenuto diverso da quello in concreto adottato.

4.- Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulle questioni dell’applicabilità, nella fattispecie, dei menzionati (nell’ambito del terzo motivo di ricorso) della L. n. 241 del 1990, art. 5, comma 2 e art. 21-octies, comma 2, le quali avevano costituito motivo di appello alla stessa CTR.

5.- Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25,comma 2, del D.M. Finanze 28 giugno 2009 (recte: 1999) e della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a), perchè la CTR: ha ritenuto l’annullabilità dell’impugnata cartella di pagamento in quanto priva della sottoscrizione e dell’indicazione del responsabile del procedimento, laddove il modello di cartella di pagamento approvato – a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2 – con il citato decreto, non prevede nè la sottoscrizione nè, per le cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1 giugno 2008, l’indicazione del responsabile del procedimento; ha fatto derivare dalla mancanza dell’indicazione del responsabile del procedimento, prevista dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a), l’annullabilità della cartella di pagamento, con un “automatismo” che “confligge irrimediabilmente con il criterio ermeneutico volto a limitare al massimo le cause di invalidità o di inammissibilità chiaramente irragionevoli”.

6.- Il primo, il secondo e il quinto motivo – quest’ultimo per la parte relativa alla denuncia di violazione e di falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25,comma 2 e del D.M. Finanze 28 giugno 1999, per avere la CTR affermato l’annullabilità della cartella di pagamento per l’omessa sottoscrizione della stessa – possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi.

Essi sono fondati.

L’impugnata sentenza della CTR ha affermato l’invalidità (in specie, l’annullabilità) della cartella di pagamento priva della sottoscrizione, fondando tale affermazione sulle disposizioni del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter e della L. n. 212 del 2000, art. 7 (in particolare, quanto a quest’ultimo, sulla lett. a del comma 2 dello stesso, che la sentenza impugnata cita testualmente).

Così ritenendo, la CTR ha anzitutto violato i menzionati del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter e della L. n. 212 del 2000, art. 7 (primo motivo di ricorso). Tali disposizioni, infatti, non prevedono affatto la sottoscrizione della cartella di pagamento ma l’indicazione, nella stessa, del responsabile del procedimento. Si tratta, all’evidenza, di due distinti elementi dell’atto -che la sentenza impugnata, impropriamente, accomuna – in quanto individuano, il primo (la sottoscrizione), il funzionario responsabile dell’adozione dello stesso e, il secondo (l’indicazione del responsabile del procedimento), quello responsabile dell’istruttoria e degli altri adempimenti inerenti il procedimento (della L. n. 212 del 2000, art. 5, comma 1, secondo cui “Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sè o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonchè, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale”).

Oltre a violare del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter e della L. n. 212 del 2000, art. 7, l’affermazione dell’invalidità della cartella di pagamento priva della sottoscrizione si pone, altresì, in contrasto con la normativa – effettivamente applicabile alla fattispecie – di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e al D.M. Finanze 28 giugno 1999 (secondo e quinto motivo). Premesso che, nella specie, trattandosi di una cartella di pagamento notificata nel 2007, non è applicabile ratione temporis del D.L. n. 78 del 2009, art. 15, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 102 del 2009, art. 1, comma 1 (secondo cui: “La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali (…) può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell’adozione dell’atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”), la predetta affermazione della CTR contrasta con il consolidato principio fatto proprio da questa Corte in base al quale “la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, giacchè l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione” (sentenza n. 26053 del 2015, Rv. 638460; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 25773 del 2014, n. 13461 del 2012, n. 4757 del 2009 e n. 14894 del 2008).

La sentenza impugnata si pone in manifesta contraddizione rispetto a tale principio e deve, quindi, essere cassata.

7.- Il terzo, il quarto e il quinto motivo – quest’ultimo per la parte relativa alla denuncia di violazione e di falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25,comma 2 e del D.M. Finanze 28 giugno 1999, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a), per avere la CTR affermato l’annullabilità della cartella di pagamento per l’omessa indicazione, nella stessa, del responsabile del procedimento – possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi.

Il terzo e il quinto motivo sono fondati, con assorbimento del quarto.

Questa Corte ha più volte ribadito il principio, che questo Collegio condivide, secondo cui l’omessa indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1 giugno 2008 – quale è, pacificamente, quella qui in considerazione – non comporta nè la nullità di dette cartelle, dato che il D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, ha previsto tale sanzione solo con riguardo alle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati a decorrere dalla data menzionata (in tale senso, per tutte, Sezioni Unite, sentenza n. 11722 del 2010), nè l’annullabilità delle stesse, atteso che, “essendo la disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, priva di sanzione, e non incidendo direttamente la violazione in questione sui diritti costituzionali del destinatario, trova applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 octies, il quale, allo scopo di sanare con efficacia retroattiva tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa, prevede la non annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora, per la natura vincolata del provvedimento, come nel caso di cartella esattoriale, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (ordinanza n. 332 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 25773 del 2014, n. 3754 del 2013 e n. 4516 del 2012).

L’affermazione della CTR dell’annullabilità della cartella di pagamento relativa a ruoli consegnati all’agente della riscossione anteriormente al 1 giugno 2008 per l’omessa indicazione, nella stessa, del responsabile del procedimento, si pone in aperto contrasto con il principio ora menzionato e comporta, perciò, la cassazione, anche sotto tale profilo, della sentenza impugnata.

8.- In conclusione, in accoglimento del primo, del secondo, del terzo e del quinto motivo di ricorso, assorbito l’esame del quarto, la sentenza impugnata deve essere cassata.

La causa deve essere rinviata alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, la quale dovrà uniformarsi ai principi di diritto sopra enunciati nonchè pronunciarsi sulle ulteriori questioni dichiarate assorbite a seguito della ritenuta fondatezza delle censure concernenti le questioni qui esaminate. Alla stessa Commissione è rimessa altresì la pronuncia sulle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

 

la Corte: accoglie il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso; dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 5 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA