Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17508 del 01/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/09/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 01/09/2016), n.17508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26072-2013 proposto da:

D.G.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato ANTON

GIULIO LANA, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE TARRICONE

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 160/23/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA del 23/02/2012, depositata il 02/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA Giulia.

Fatto

IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione, da parte di D.G.G., medico convenzionato, di cartella avente ad oggetto IRAP 2005, la C.T.R., con la sentenza indicata in epigrafe, nel rigettare l’appello del medico, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso del contribuente, ritenendo che, nella specie, l’attivita professionale fosse dotata di autonoma organizzazione, avendo il professionista percepito compensi di notevole importo ed essendo l’attività esercitata con l’ausilio di personale dipendente.

Avverso la sentenza ricorre, su un solo motivo, il contribuente. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’unico motivo, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione di legge ed, in particolare, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 è manifestamente fondato.

2. Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa e stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte, 1e quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: “il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi firma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. La sentenza impugnata, desumendo la sussistenza dell’autonoma organizzazione, dalla presenza di una segretaria par time oltre che dall’elevatezza dei guadagni del professionista, dato questo, di per se, irrilevante ai fini dell’IRAP, non ha deciso in conformità dei detti principi.

3. Alla luce di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, va accolto il ricorso introduttivo del contribuente.

Atteso che sul thema decidendum oggetto della lite vi è stato intervento recente delle Sezioni Unite di questa Corte, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2016

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