Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17507 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 28/06/2019), n.17507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10221-2013 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE BRUNO

BUOZZI 49, presso lo studio dell’avvocato RICCIONI ALESSANDRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VECCHIO GIANFRANCESCO giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato BARONI MASSIMO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CIAVARELLA ANTONIO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 74/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 06/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/04/2019 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO ALDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROSSI per delega orale

dell’Avvocato CIAVARELLA che si riporta al controricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 472/65/09 la CTP di Roma accoglieva il ricorso con cui S.F. aveva impugnato la cartella di pagamento n. 09720080289765363 riguardante l’ICI per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 per mancata notifica degli avvisi di accertamento quali atti prodromici alla cartella stessa.

Avverso tale sentenza proponeva appello il COMUNE di ROMA chiedendone la riforma sul rilievo che la notifica degli avvisi di accertamento si era in realtà perfezionata in data 22.12.2006 mediante ricezione della raccomandata da parte dello stesso ricorrente come dimostrato dal relativo avviso di ricevimento e dalla firma apposta in calce.

Si costituiva nella fase di appello S.F. eccependo, preliminarmente l’inammissibilità come mezzo di prova dell’avviso di ricevimento in quanto non prodotto in primo grado. Eccepiva, altresì, la nullità della notifica in quanto avvenuta a mani di persona diversa dal contribuente (il padre) e in luogo diverso da quello di sua residenza (in via (OMISSIS) invece che in via (OMISSIS)).

La CTR del Lazio, con sentenza 74/37/12 del 6.3.2012 in accoglimento dell’appello proposto dall’Ente comunale, statuendo che “…. Nel caso di specie, pur in presenza di irregolarità formali, tuttavia il Comune ha notificato entro i termini la cartelle di pagamento per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 sanando le irregolarità pregresse”.

Avverso tale sentenza S.F. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a 2 motivi.

ROMA CAPITALE ha resistito con controricorso.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato “violazione o falsa applicazione degli artt. 138,139,156 e 160 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” sul rilievo che, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune nelle proprie controdeduzioni in sede di appello circa la notifica a mani proprie degli avvisi, la notifica era da considerare nulla in quanto, come già accennato, eseguita in luogo (via (OMISSIS) n. 4) e a persona diversa dall’appellato (Scolamacchia Nunzio) e non in via (OMISSIS) quale luogo di sua abitazione dal 31.10.2003.

Ciò comportava palese violazione della normativa in materia di notificazione da parte della CTR che, invece, aveva ritenuto come pur in presenza di irregolarità (rectius: nullità) della notifica degli avvisi di accertamento, la successiva notifica entro i termini della cartella di pagamento sanasse le pregresse irregolarità.

Il motivo è fondato.

In via preliminare, va precisato come non risultino violazioni del principio di autosufficienza del ricorso in quanto pur in presenza di una esposizione sommaria dei fatti la Code è messa in grado di acquisire piena conoscenza della situazione sottoposta al suo esame.

Ciò posto, è di tutta evidenza la violazione della normativa in tema di notificazione (artt. 138 e 139 c.p.c. richiamati dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60) della decisione impugnata laddove è previsto che le notificazioni debbano avvenire in mani proprie del destinatario nella casa di abitazione o dove ha sede l’ufficio o esercita l’industria o il commercio. Parimenti violata risulta la disposizione dell’art. 160 c.p.c. che sancisce la nullità della notifica nei casi di mancata osservanza delle disposizioni circa la persona cui deve essere consegnato l’atto.

Va qui solo rilevato che l’unica possibilità di sanatoria di una notifica nulla è data dal raggiungimento dello scopo da parte dell’atto. In proposito la Code ha più volte affermato il principio per cui la nullità della notifica potrebbe essere sanata solo a seguito della proposizione tempestiva da parte del contribuente del ricorso essendo la contestazione sintomo di conoscenza dell’atto (cass. 10445/2011). Nel caso in esame, la mancata proposizione di impugnazione degli avvisi di accertamento da parte del ricorrente è tale da attestare l’assenza di conoscenza del contenuto dell’atto.

Il secondo motivo enunziato come “violazione o falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, (legge finanziaria 2007) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” riguarda l’aspetto sostanziale della accertata violazione da parte della CTR della normativa in tema di notificazione in quanto dalla disposizione della legge finanziaria citata si evince, tra l’altro, come il presupposto per la notifica di una cartella di pagamento sia quello della notifica al contribuente “… anche a mezzo posta con avviso di ricevimento…” di un apposito avviso motivato dimodochè, nel caso in esame la nullità della notifica degli avvisi di accertamento è da ritenere che abbia comportato la nullità anche della notifica della cartella di pagamento (cass. 17975/2012; 14861/2012)..

L’accoglimento del ricorso comporta a cassazione della sentenza impugnata e non essendovi ulteriori accertamenti la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte resistente. Quelle del merito vanno dichiarate interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente. Compensa le spese del merito e condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 500,00 oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA