Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17507 del 26/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 26/07/2010), n.17507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 50,

presso lo studio dell’avvocato COSSU BRUNO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato TOFFOLI PAOLO, giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 95/2006 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 04/07/2006 R.G.N. 381/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2010 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato BOMBOI SAVINA per delega COSSU BRUNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La corte d’appello di Trieste, con sentenza depositata il 4 luglio 2006, respingendo l’appello, ha confermato la sentenza di primo grado che, accogliendo la domanda di P.L., dipendente del Ministero della giustizia, aveva dichiarato il diritto della P. alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno.

La Corte di merito, accogliendo la tesi difensiva della P., ha ritenuto che l’attuale rapporto a tempo parziale fosse la trasformazione di un precedente rapporto a tempo pieno, ed ha applicato la clausola dell’art. 22 CCNL, comma 4 – comparto Ministeri del 16 febbraio 1999,che consente a richiesta del dipendente il ripristino delle precedenti modalità di lavoro.

Il Ministero della Giustizia chiede la cassazione della sentenza con ricorso per due motivi.

La P. resiste con controricorso, nel quale, fra l’altro, eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata formulazione dei quesiti ex art. 366 bis. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso denuncia nel primo motivo violazione del CCNL 16 febbraio 199, art. 22, comma 4, – travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – illogicità manifesta – violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, degli artt. 1362 e segg. c.c. – motivazione incongrua, erronea e generica e nel secondo motivo “superficiale motivazione dei fatti e delle norme contrattuali. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti”.

Come detto, la sentenza impugnata risulta pubblicata il 4 luglio 2006. L’ammissibilità del ricorso deve esser quindi scrutinata alla luce dell’art. 366 bis c.p.c., il quale – è opportuno notarlo – “è stato abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 47 (riforma rito civile) ma senza effetto retroattivo, motivo per cui è rimasto in vigore per i ricorsi per cassazione presentati avverso sentenze pubblicate prima del 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della riforma” (Cass. 2010 n. 428).

Va quindi fatta applicazione del principio, applicabile anche nel caso di denunzia di vizi di violazione di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (Cass. 19560/2007) secondo cui nel ricorso per cassazione, è necessaria, a pena di inammissibilità, la formulazione del quesito di diritto anche nei ricorsi per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non potendo ritenersi sufficiente il fatto che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dal motivo di ricorso, perchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., che ha introdotto, anche per l’ipotesi di ricorso in esame, il rispetto del requisito formale che deve esprimersi nella formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronunzia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigalo del quesito formulato dalla parte. (V. per tutte, Cass. Sez. Un., 23732/2007).

Quanto alla denunzia di vizi motivazionali la giurisprudenza di questa Corte, muovendo dalla constatazione che in tal caso, secondo il cit. art. 366 bis c.p.c., l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, e orientata nel senso che la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. un. 20603/2007; Cass. 4309/2008;

27680/4309) ossia un’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass. 2008/8897).

Il primo dei due motivi non contiene alcun esplicito quesito di diritto. Nel secondo motivo manca il menzionato momento di sintesi, a corredo della denunzia di vizi di motivazione.

Il ricorso va quindi dichiaralo inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese in Euro 16,00 oltre ad Euro 2000 per onorari, IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010

 

 

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