Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17507 del 01/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 01/09/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 01/09/2016), n.17507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23873-2013 proposto da:

P.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SABOTINO 2-A, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO VULPETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO BARRACCHIA giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 50/1/2013 della CON1MISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE, della PUGLIA dell’8/04/2013, depositata il 29/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di P.R., medico convenzionato, del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza di rimborso dell’IRAP versata per il 2005, la C.T.R., con la sentenza indicata in epigrafe, nell’accogliere l’appello dell’Ufficio, ha ritenuto non dovuto il richiesto rimborso, evidenziando che, nella specie, l’attivita professionale fosse dotata di autonoma organizzazione, in quanto il professionista si era avvalso di una segretaria par time.

Avverso la sentenza ricorre, su due motivi, il contribuente.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il primo motivo, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione di legge ed, in particolare, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 è manifestamente fondato, con conseguente assorbimento del secondo, denunziante vizio motivazionale.

Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa e stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: “il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzazioni riferibili ad altrui responsabilita ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

La sentenza impugnata, desumendo la sussistenza dell’autonoma organizzazione dalla presenza di una segretaria par time, non ha deciso in conformita dei detti principi.

2. Di conseguenza, in accoglimento de primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, va accolto il ricorso introduttivo del contribuente.

Atteso che sul thema decidendum oggetto della lite vi è stato intervento recente delle Sezioni Unite di questa Corte, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttive del contribuente; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA