Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17506 del 31/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17506 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 29987-2011 proposto da:
SNC VOGLIA DI PIZZA DI ERRIU PIETRO ED EMILIO
01100490588 in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO PACINOTTI 8,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GAZZELLA, che la
rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Direttore Centrale Entrate e
legale rappresentante in proprio e quale mandatario della Società di
Cartolarizzazione dei Crediti Inps, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

5831

Data pubblicazione: 31/07/2014

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO,
giusta procura in calce al ricorso notificato;

– resistente nonché contro

-intimata avverso la sentenza n. 7476/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 19.10.2011, depositata 11 09/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito per il resistente, l’Avvocato Ester Sciplino (per delega avv.
Antonino Sgroi) che si riporta agli scritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito
di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio,
letta la memoria di parte ricorrente.
La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in oggetto,
rigettava l’appello proposto dalla s.n.c. Voglia di pizza s.n.c. di Pietro
ed Emilio Erriu e confermava la pronuncia di primo grado, con cui il
Tribunale adito aveva dichiarato non dovute le somme richieste
dall’Inps con la cartella n. 097 2004 01086343 89 limitatamente ai
contributi relativi al periodo anteriore al maggio 1997, respingendo nel
resto l’opposizione proposta dalla società.
Osservava la Corte territoriale che l’appello proposto dalla società
opponente era inammissibile in parte qua, poiché il giudice di primo
grado aveva dichiarato che l’eccezione di prescrizione poteva essere
accolta limitatamente al periodo anteriore al quinquennio corrente dal
primo atto interruttivo, costituito dal “verbale di accertamento del
Ric. 2011 n. 29987 sez. ML – ud. 17-06-2014
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EQUITALIA SUD SPA;

maggio 2002”, e la società appellante si era limitata a sostenere, quale
motivo di gravame, che “i contributi prescritti riguardavano l’intero
periodo fino al 2002”, senza confutare l’accertamento della intervenuta
interruzione delle prescrizione.
Per la cassazione di tale sentenza la soc. Voglia di pizza s.n.c. di

con cui denuncia vizio di insufficiente motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.)
per non avere la Corte territoriale debitamente considerato che
l’eccezione di prescrizione era stata specificamente trattata nel terzo
motivo di appello, del seguente tenore: “ha errato il Tribunale a
considerare prescritti soltanto i contributi previdenziali per il periodo
ante maggio 1997, in quanto sono tutti prescritti gli anni dal 1996 al
2002”.
Deve osservarsi quanto segue.
La Corte di appello, nel rilevare l’inammissibilità dell’impugnazione
avente ad oggetto l’eccezione di prescrizione per difetto di specificità
del motivo (art. 434 c.p.c.), ha osservato che nessun rilievo era stato
mosso dalla società appellante sul punto concernente l’interruzione
della prescrizione per effetto del verbale di accertamento ispettivo
dell’Inps del 2002, dal quale era stato calcolato a ritroso il termine
quinquennale di prescrizione del diritto al pagamento dei contributi
omessi. Poiché l’atto di appello non aveva specificamente censurato
tale statuizione, di accoglimento della controeccezione di interruzione
della prescrizione, il motivo si rilevava inidoneo a devolvere al giudice
di secondo grado la questione vertente sull’estensione del periodo
prescritto, che – ad avviso dell’appellante – avrebbe dovuto coprire
l’intero credito contributivo dell’Istituto. Lo stesso motivo di gravame
trascritto ora in ricorso è, all’evidenza, confermativo di quanto
affermato nella sentenza impugnata.
Ric. 2011 n. 29987 sez. ML – ud. 17-06-2014
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Pietro ed Emilio Erriu propone ricorso affidato ad un unico motivo,

Ciò premesso, il ricorso per cassazione è privo di attinenza al decisum,
poiché non censura la statuizione di inammissibilità dell’appello, dalla
quale prescinde completamente per riproporre pedissequamente
l’eccezione di prescrizione nei termini originari, sì che il motivo di
ricorso per cassazione risulta avulso dal contesto della sentenza che

La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di
specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile
alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 numero 4
cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile
anche d’ufficio (Cass. n. 21490 del 7 novembre 2005, 9 ottobre 1998 n.
9995, 26 marzo 2010 n. 7375).
Competono al procuratore dell’INPS, che si è costituito al solo fine di
partecipare alla discussione, i compensi professionali per lo studio della
controversia e per la discussione orale (cfr. Cass. n. 11619/10 e n.
3325/11), oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del
compenso totale per la prestazione, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 10
marzo 2014, n. 55, e accessori di legge.
Nulla deve statuirsi quanto ad Equitalia Sud s.p.a., che non ha svolto
attività difensiva.
P.Q.M.

intende contestare.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la società
ricorrente al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese del presente
giudizio, che liquida in Euro 400,00 per compensi e in Euro 100,00 per
esborsi, oltre accessori di legge e 15% per spese forfettarie.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

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