Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17506 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/08/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 21/08/2020), n.17506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25842-2018 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, in persona del legale rappresentante

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO

2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FRONTONI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MAURIZIO PARISI, con procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.D. s.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

LUIGI TABACCO, con procura speciale in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonchè

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, in persona del legale rappresentante

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO

2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FRONTONI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MAURIZIO PARISI, con procura speciale in calce

al ricorso;

-controricorrente-

avverso la sentenza n. 277/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza del 9.3.11, il Tribunale di Messina, accogliendo la domanda della L.D. s.r.l., dichiarò la nullità delle clausole di conto corrente stipulato con Banca MPS s.p.a. riguardanti interessi ed anatocismo, accertando il saldo debitore nella somma di Euro 13.636,76. Ritenne, tra l’altro, tardiva la eccezione di prescrizione sollevata da Banca MPS.

La società propose appello che la Corte territoriale di Messina rigettò con sentenza del 19.3.18, osservando che: premessa la tempestività della produzione del contratto di conto corrente da parte della banca convenuta, tale contratto non era da ritenere nullo in quanto conteneva le prescrizioni negoziali, con specifica approvazione delle disposizioni ex art. 1341 c.c.; non era censurabile la consulenza tecnica d’ufficio riguardo al ricalcolo del tasso d’interesse; il consulente aveva correttamente calcolato la data delle valute in conformità al contratto; era infondato l’appello incidentale della banca, in quanto l’eccezione di prescrizione, pur se tempestiva, era infondata perchè il termine prescrizionale incomincia a decorrere dalla data di chiusura del rapporto, e nella specie doveva ritenersi provata ai sensi dell’art. 115 c.p.c. “la natura ripristinatoria della provvista” non avendo la banca eccepito alcuna contestazione al riguardo nel giudizio di primo grado.

Banca MPS s.p.a. ricorre in cassazione con due motivi.

La società resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato a unico motivo, illustrato anche con memoria; la ricorrente principale resiste all’incidentale con controricorso.

Il giudice designato ha formulato la proposta ex art. 380bis c.p.c.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si censura il rigetto della eccezione di prescrizione, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2935 e 2967, c.c. Premesso che la prescrizione del diritto alla restituzione inizia a decorrere dalla data di chiusura del rapporto solo per le rimesse c.d. ripristinatorie mentre decorre dalle singole rimesse per quelle solutorie, osserva la ricorrente, da un lato, che non grava sulla banca che eccepisce la prescrizione -bensì sul correntista che deduca l’esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione eccepita- l’onere di provare la natura delle rimesse, dall’altro che il riferimento, espresso nella sentenza impugnata, all’art. 115 c.p.c. è errato, illegittimo e inconducente. Ciò sia perchè la modifica dell’art. 115 di cui alla L. n. 69 del 2009, non è applicabile ratione temporis al presente giudizio, sia perchè parte attrice in primo grado si era limitata a chiedere genericamente la ripetizione di tutte le rimesse senza in alcun modo precisare la natura dei versamenti, sì da non rendere necessaria alcuna contestazione sul punto da parte della banca convenuta in sede di formulazione della eccezione di prescrizione.

Con il secondo motivo si lamenta l’erronea liquidazione delle spese di lite.

L’unico motivo del ricorso incidentale denunzia la violazione degli artt. 117, comma 5, TUB, nonchè degli artt. 1341 e 1284 c.c., comma 3, e omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, lamentando che il giudice di secondo grado abbia tenuto conto del documento prodotto che non è configurabile quale contratto, omettendo pertanto la rideterminazione degli interessi al tasso legale.

Il primo motivo è fondato, quanto alla denunziata violazione dell’art. 115 c.p.c., nell’accertamento relativo alla natura delle rimesse, su cui si fonda il rigetto della eccezione di prescrizione.

Al riguardo, va in linea generale osservato che, anche nella interpretazione giurisprudenziale dell’art. 115 c.p.c., nella versione anteriore alla modifica introdotta con la L. n. 69 del 2009, il principio di non contestazione, con conseguente “relevatio” dell’avversario dall’onere probatorio, postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all’onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito alla quale l’altra parte è tenuta a prendere posizione: l’onere di contribuire alla fissazione del “thema decidendum” opera invero, nel sistema di preclusioni operante nel processo civile, identicamente rispetto all’una o all’altra delle parti in causa, sicchè, a fronte di una generica deduzione da parte dell’attore, la difesa del convenuto non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (cfr. tra molte: Cass.Sez.1 n. 21847/14; Sez.3 19896/15; n. 3023/16; n. 21075/16). Peraltro, nella materia specifica in esame deve anche tenersi presente il principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a tenore del quale, in tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (SU, n. 15895/19).

Una corretta applicazione del disposto dell’art. 115 c.p.c., avrebbe dunque comportato che il giudice di merito verificasse il presupposto della ritenuta non contestazione, cioè l’allegazione specifica da parte dell’attore in primo grado circa la natura ripristinatoria della provvista di tutte o alcune delle rimesse, più precisamente l’allegazione specifica dei fatti (in primo luogo, se il conto corrente fosse o non assistito da apertura di credito) che la dovrebbero sorreggere. Della esistenza di tali allegazioni puntuali non vi è traccia nella sentenza impugnata, nè la controricorrente afferma di averle espresse nel giudizio di merito. Illegittima deve dunque ritenersi l’applicazione del principio di non contestazione operata nella specie dalla Corte di merito.

Il secondo motivo è da ritenere assorbito nell’accoglimento del primo.

L’unico motivo del ricorso incidentale è inammissibile. Invero, a prescindere dalla questione relativa alla pretesa tardività della produzione in giudizio del contratto di conto corrente del 1998 (che il controricorso si limita ad enunciare escludendo espressamente di volere fondare su di essa il proprio gravame), il motivo si mostra, da un lato, diretto a sollecitare un inammissibile riesame della valutazione compiuta dal giudice di merito circa il contenuto del documento prodotto in giudizio (senza peraltro neppure riportarne specificamente il contenuto), dall’altro a evidenziare una questione (violazione del disposto dell’art. 118 T.U.B., per mancata prova della comunicazione alla correntista delle variazioni sfavorevoli) non emergente dalla sentenza impugnata, senza precisare se e come sollevata nel giudizio di merito.

Si impone dunque, in accoglimento del motivo accolto, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame alla Corte messinese, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Messina (N.dr. testo non leggibile) anche per le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma l-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di entrambe le parti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma lbis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

 

 

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