Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17506 del 18/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 18/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 18/06/2021), n.17506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28349-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD S.p.A., (già Equitalia ETR S.P.A.) in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso MARCO GARDIN, rappresentata e

difesa dall’avvocato FABIO DELL’ANNA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE

ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO;

– controricorrenti –

e contro

B.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1011/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 25/05/2015 R.G.N. 325/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

B.F. chiese al Tribunale di Brindisi di annullare le intimazioni di pagamento, notificate da Equitalia s.p.a., con le quali INPS ed S.C.C.I. s.p.a. avevano richiesto il pagamento di contributi;

il Tribunale dichiarò prescritti i crediti contributivi e la Corte d’appello di Lecce, a seguito dell’impugnazione proposta da Equitalia Sud s.p.a., rigettò l’impugnazione, affermando che il termine di prescrizione delle obbligazioni contributive continua ad essere quinquennale anche se gli stessi siano stati richiesti con cartella esattoriale non opposta tempestivamente dal debitore;

avverso tale sentenza Equitalia Sud s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2946,2953 e 2934 c.c. e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 in ragione del fatto che il termine quinquennale di prescrizione deve ritenersi inapplicabile alla cartella di pagamento divenuta definitiva a causa della sua mancata opposizione; 2) omesso esame degli atti interruttivi del termine prescrizionale prodotti in giudizio da Equitalia Sud s.p.a. con conseguente violazione dell’art. 2943 c.c., comma 4, art. 1219 c.c., comma 1, e art. 2945 c.c., comma 1;

resiste l’INPS mediante controricorso;

B.F. è rimasto intimato;

Equitalia Sud s.p.a. ha depositato istanza con la quale ha dichiarato che nelle more del giudizio l’INPS aveva disposto lo sgravio totale di tutte le cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio di legittimità e ciò a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 119 del 2018, art. 4, alla quale è stata allegata copia degli estratti di ruolo ed ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

Diritto

CONSIDERATO

che:

preliminarmente si osserva che Equitalia Sud s.p.a. ha depositato memoria con la quale ha dedotto che è stato emanato il D.L. n. 119 del 2018, conv. con modif. in L. n. 136 del 2018, (cd. decreto fiscale 2019), che prevede lo stralcio ex lege dei debiti tributari che non superano l’importo di Euro 1.000,00, affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010, ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese tra le parti;

la norma non richiede la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati, perchè l’annullamento è automatico ed in particolare, il D.L. cit., art. 4, comma 1, ha stabilito che: “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili…”;

il D.L. n. 34 del 2019, art. 16-quater, conv. con modif. in L. n. 58 del 2019, ha poi aggiunto che “Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione”;

per quanto riguarda l’ambito operativo, il medesimo articolo, al successivo comma 4, ha espressamente escluso l’annullamento ex lege dei crediti riguardanti il recupero di risorse proprie tradizionali dell’UE, l’IVA all’importazione, il recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dall’UE ovvero da condanne della Corte dei conti ed anche le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie inflitte in sentenze penali di condanna;

tre sono i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio (da ultimo Cassazione n. 23227 del 2020):la sorte capitale; 2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo; 3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;

il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni e non si tiene conto, invece, degli interessi di mora e dell’aggio della riscossione;

tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicchè nell’ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a Euro 1000,00, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione non superi l’importo di mille Euro;

per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l’importo complessivo della cartella;

ovviamente l’importo del debito residuo di Euro 1000,00 per singolo carico va calcolato alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018);

pertanto, lo stralcio automatico da parte del Fisco riguarda, con effetto al 31 dicembre 2018, le cartelle esattoriali in cui: a) il carico risulta affidato dall’ente impositore all’agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010; b) i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione) alla data del 24 ottobre 2018 sono di importo residuo massimo di Euro 1000,00 (comprensivo di sanzioni ed interessi);

le pretese tributarie oggetto del presente giudizio rientrano, come si evince dalla lettura degli estratti di ruolo allegati alla memoria, per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento nell’ambito operativo della disposizione sopra riportata;

deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alle pretese correlate ai debiti del contribuente annullati ex lege;

considerato che alla luce della richiesta di Equitalia Sud s.p.a. non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all’estinzione del processo pendente, in accoglimento di tale richiesta, va dichiarata l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, essendosi verificata la fattispecie prevista dalla legge;

ricorrono valide ragioni, derivanti dal sopravvenuto intervento normativo, per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

PQM

dichiara l’estinzione del giudizio, per intervenuta cessazione della materia del contendere, e compensate le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

 

 

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