Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17506 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 14/07/2017, (ud. 05/06/2017, dep.14/07/2017),  n. 17506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16874/2010 R.G. proposto da:

SO.GE.CLI. s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via Fasana, n.

21, presso lo studio dell’avvocato Stefania Sielo, e rappresentata e

difesa dall’avvocato Gaetano Torcia, giusta procura speciale apposta

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– intimata –

e contro

Equitalia Polis s.p.a. (già Gest Line s.p.a.), con sede in

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 83/52/09, depositata il 6 maggio 2009.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 5 giugno 2017

dal Consigliere Dott. Giuseppe Nicastro.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

1.- La Gest Line s.p.a., agente della riscossione per la Provincia di Napoli, notificò alla SO.GE.CLI. s.p.a. una cartella di pagamento emessa a seguito della liquidazione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, delle imposte dovute in base alle dichiarazioni modelli Unico/2002 e 770/2002 relative all’anno 2001. Tale atto recava l’iscrizione a ruolo, in particolare, dell’IRPEG e dell’IRAP nonchè delle ritenute alla fonte dovute in base alle predette dichiarazioni e non versate dalla contribuente, oltre che dei relativi interessi e delle conseguenti sanzioni.

2.- La menzionata cartella di pagamento fu impugnata dalla SO.GE.CLI. s.p.a. davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli (hinc: “CTP”) che accolse parzialmente il ricorso nel senso che: a) le imposte e gli interessi iscritti a ruolo dovevano essere ridotti in relazione a quanto era stato versato dalla contribuente per le stesse imposte sulla base della domanda di definizione dei ritardati od omessi versamenti da essa presentata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis e non accolta dall’Ufficio; b) le sanzioni iscritte a ruolo dovevano essere ridotte a un terzo, a condizione che esse fossero versate entro trenta giorni dalla notificazione della stessa sentenza della CTP.

3.- Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle entrate, Ufficio di Napoli (OMISSIS), propose appello alla Commissione tributaria regionale della Campania (hinc: “CTR”). La SO.GE.CLI. s.p.a. propose appello incidentale. La CTR accolse l’appello dell’Ufficio, statuendo che, mentre la riduzione delle imposte e degli interessi iscritti a ruolo (peraltro non contestata dall’appellante) doveva ritenersi corretta, la riduzione delle sanzioni a un terzo era stata invece illegittimamente disposta dalla CTP in quanto: da un lato, l’iscrizione a ruolo delle somme risultate dovute a seguito del controllo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, doveva ritenersi pienamente legittima, stante anche la definitività del rigetto della citata domanda di definizione dei ritardati od omessi versamenti per effetto della sentenza della CTP di Napoli n. 74/07/07, depositata il 15 marzo 2007 e non appellata; dall’altro, “nessuna disposizione di legge consente la riduzione di sanzioni legittimamente irrogate, soprattutto in presenza del documentato invio preliminare dell’invito bonario ad effettuare il versamento omesso”. La stessa CTR dichiarò invece infondato l’appello incidentale proposto dalla SO.GE.CLI. s.p.a. – con il quale era stata dedotta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, che impone la chiarezza e la motivazione degli atti – “in quanto semplicemente ripetitivo di quanto già oggetto di negativo esame in sede di ricorso di primo grado”.

4.- Avverso tale sentenza della CTR ricorre per cassazione la SO.GE.CLI. s.p.a., che, dichiarando un valore del procedimento di “circa Euro 50.000,00”, affida il proprio ricorso, notificato all’Agenzia delle entrate il 18 giugno 2010 e spedito all’Equitalia Polis s.p.a., agente della riscossione per la Provincia di Napoli, il 18 giugno 2010, a due motivi.

5.- L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

6.- L’Equitalia Polis s.p.a. non si è costituita.

7.- Il ricorso è stato successivamente fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, aggiunto dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. a), n. 2), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, art. 1, comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2,comma 2 e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, che prevedono che, prima di procedere all’iscrizione a ruolo, l’amministrazione finanziaria, rispettivamente, comunichi al contribuente l’esito della liquidazione della dichiarazione – comunicazione che costituisce l’unico strumento idoneo a consentire il pagamento delle imposte dovute usufruendo della riduzione delle sanzioni a un terzo – e inviti lo stesso contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti; previsione, quest’ultima, che l’amministrazione finanziaria “non ha rispettato” atteso che “agli atti non vi è prova dell’avvenuta emissione e dell’invio preliminare dell’invito bonario e/o comunicazione di irregolarità, e, a maggior ragione, della sua ricezione da parte della SO.GE.CLI.”. Secondo la ricorrente, i menzionati comunicazione e invito sarebbero stati, nella specie, necessari, stante la presentazione della citata domanda di definizione ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis e i conseguenti versamenti operati, sicchè il mancato invio degli stessi avrebbe determinato l’illegittimità della cartella di pagamento “per lo meno per la parte riguardante i 2/3 delle sanzioni iscritte a ruolo”.

1.1.- Il motivo è inammissibile perchè non si conclude con la formulazione di un quesito di diritto, come stabilito, a pena di inammissibilità, dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

L’art. 366-bis c.p.c., inserito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, comma 1 e applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006 (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2), stabiliva, nel primo periodo del suo unico comma, che “Nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto”.

Tale disposizione è stata successivamente abrogata dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato (ovvero, nei casi in cui non è prevista la pubblicazione, depositato) successivamente al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (art. 58, comma 5, della stessa legge, che fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 19 giugno 2009, n. 140, Supplemento ordinario; nel senso dell’irretroattività dell’abrogazione dell’art. 366-bis c.p.c., ex plurimis, ordinanza n. 7119 del 2010).

Nel caso di specie, rilevato che la sentenza impugnata è stata pubblicata, mediante deposito nella segreteria della CTR, il 6 maggio 2009, e, quindi, successivamente al 1 marzo 2006 e anteriormente al 5 luglio 2009, ne consegue l’applicabilità, ratione temporis, dell’art. 366-bis c.p.c., al ricorso per cassazione proposto avverso la stessa.

Tanto premesso, deve rilevarsi come il motivo in esame sia privo della conclusiva formulazione di un quesito di diritto, richiesta, a pena di inammissibilità del motivo, dall’art. 366-bis c.p.c.. Nè è possibile ovviare a tale carenza deducendo dall’esposizione del motivo il quesito in esso implicitamente contenuto, atteso che una tale interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della citata norma del codice di rito (ex plurimis, sentenze n. 23732 del 2007 e n. 16941 del 2008; ordinanze n. 20409 del 2008 e n. 2799 del 2011).

Va, quindi, affermata l’inammissibilità del motivo.

2.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, congiuntamente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’omessa, in quanto solo apparente, o, comunque, l’insufficiente motivazione circa il punto decisivo della controversia costituito dal proprio motivo di appello incidentale relativo alla violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e la falsa applicazione dello stesso art. 7.

2.1.- Anche tale motivo è inammissibile perchè non è corredato, quanto a quest’ultimo profilo di censura, dalla conclusiva formulazione di un quesito di diritto e, quanto al primo profilo di censura, dal conclusivo momento di sintesi, necessari in forza della duplice previsione dell’art. 366-bis c.p.c. (applicabile, come si è detto, ratione temporis al ricorso).

Con riguardo, in particolare, alla necessità di tale momento di sintesi, questa Corte ha chiarito che il requisito previsto, con riguardo al motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), dall’art. 366-bis c.p.c. – là dove stabiliva (nel secondo periodo del suo unico comma) che l’illustrazione del detto motivo doveva contenere, a pena di inammissibilità, “la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione” – deve interpretarsi nel senso che, al termine dell’esposizione del motivo, deve figurare un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sezioni unite, sentenza n. 20603 del 2007, Sez. 3, ordinanza n. 2652 del 2008). Momento che deve costituire un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, così da consentire al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità dello stesso (Sez. 5, sentenza n. 5858 del 2013, Sez. 3, ordinanza n. 8897 del 2008) e che deve esservi anche quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della censura formulata, posto che la ratio della riportata disposizione, associata alle esigenze deflattive dell’accesso alla Suprema Corte, è quella di porre quest’ultima in condizione di comprendere, dalla lettura del solo cosiddetto “quesito di fatto”, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito (Sez. 5, sentenza n. 24255 del 2011).

Pertanto, nell’ipotesi – qui ricorrente – in cui il ricorrente denunci, congiuntamente, vizi di violazione di legge e di motivazione, la duplice previsione dell’art. 366-bis c.p.c., imponeva che il motivo si concludesse, a pena di inammissibilità dello stesso, con la formulazione, per il primo profilo, di un quesito di diritto e, per il secondo profilo, di un momento di sintesi (Sezioni unite, sentenza n. 7770 del 2009, Sez. 3, sentenza n. 12248 del 2013).

Il difetto, nel presente motivo, di tali requisiti, ne comporta, dunque, l’inammissibilità.

3.- In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non si fa luogo alla condanna della ricorrente alle spese atteso che nè l’Agenzia delle entrate nè l’Equitalia Polis s.p.a. hanno svolto attività difensiva.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 5 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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