Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17505 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2019, (ud. 06/02/2019, dep. 28/06/2019), n.17505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26260/2013 R.G. proposto da:

LILLO SPA (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

FRANCESCO MANZON, con domicilio eletto presso il proprio studio in

Napoli, Corso Umberto I, 174;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 115/15/13, depositata il 5 aprile 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio

2019 dal Consigliere Filippo D’Aquino.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Lillo s.p.a. ha impugnato l’avviso di rettifica per il recupero di diritti doganali del luglio 2009 emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Dogane a seguito della revisione a posteriori di un’importazione di lampade fluorescenti (CFL), accompagnate da certificati EUR 1 rilasciati dall’autorità tunisina, rivelatesi di origine cinese.

Come risulta dagli atti del giudizio, la revisione origina da un rapporto OLAF, sulla base del quale l’Ufficio doganale ha fatto applicazione dei dazi antidumping.

La CTP di Napoli ha rigettato il ricorso.

La CTR della Campania, con sentenza depositata il 5 aprile 2013, ha respinto l’appello della società contro la sentenza di prime cure, ritenendo adeguatamente motivato l’avviso e fondata la pretesa doganale sulla base del rapporto Olaf ed escludendo che vi fosse stata violazione del diritto di difesa, posto che la contribuente avrebbe potuto instaurare in via preventiva il procedimento amministrativo previsto in materia doganale.

Lillo s.p.a. propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi, cui resiste l’Ufficio con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo la ricorrente deduce omessa pronuncia e violazione di legge in relazione al diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., e al “diritto comunitario come interpretato dalla Corte di Giustizia”, nonchè violazione dell’art. 2697 c.c., per non essere l’avviso di accertamento stato preceduto dalla notificazione di alcuna preventiva comunicazione, richiamando giurisprudenza Eurounitaria (sentenza Corte Giustizia, 18 dicembre 2008, Sopropè, C-349/07) della quale invoca l’efficacia retroattiva; assume al riguardo che la necessità del contraddittorio preventivo non sarebbe surrogabile dalla possibilità di instaurare una controversia doganale (TULD, art. 65 e ss.), la quale in ogni caso dovrebbe essere proposta avverso un atto definitivo e non avverso un atto interlocutorio quale il processo verbale di revisione; rileva inoltre che la stessa abrogazione del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, comma 7, e l’introduzione del D.Lgs. ult. cit., art. 11, comma 4-bis, dimostrerebbero la necessità di un contraddittorio anticipato.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione di legge in relazione al Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913, art. 220, paragrafo 2, in tema di affidamento dell’operatore di buona fede; sostiene, richiamando il documento (OMISSIS) del 24 giugno 2008 e giurisprudenza comunitaria, che, nonostante l’uso della propria diligenza professionale qualificata, l’errore non sarebbe stato riconoscibile, in quanto indotto dal comportamento dell’autorità doganale tunisina, che, pur essendo necessariamente a conoscenza della diversa origine della merce, non avrebbe sollevato alcuna contestazione in ordine alle inesatte dichiarazioni rese dall’esportatore.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione di legge in relazione al D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11,comma 5-bis, L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, e L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, nonchè vizio di motivazione, deducendo che dal rapporto OLAF non emergerebbe la prova, di cui l’ufficio doganale era onerato, dell’origine cinese della merce importata o, quanto meno, la prova che tutte le spedizioni della medesima merce giunte dalla Tunisia avessero ad oggetto merce di origine cinese.

1 – Il primo motivo, sul quale la ricorrente insiste anche nella memoria ex art. 378 c.p.c., è infondato.

1.1 – In linea di massima è corretto affermare che il diritto dell’Unione Europea riconosce in materia doganale la necessità di un contraddittorio anticipato anche nella fase amministrativa, benchè il Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913 del 1992, non lo richieda espressamente, trattandosi di principio generale, peraltro, affermato dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, art. 41, comma 2, primo alinea, (in vigore dal 1.12.2009).

Va tuttavia osservato che la Corte di Giustizia ha ritenuto che il principio di audizione preventiva risulta rispettato “se la normativa nazionale che consente all’interessato di contestare l’atto nell’ambito di un ricorso amministrativo si limita a prevedere la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecuzione di tale atto fino alla sua eventuale riforma rinviando all’art. 244 del codice doganale, senza che la proposizione di un ricorso amministrativo sospenda automaticamente l’esecuzione dell’atto impugnato” (Corte di Giustizia, 20 dicembre 2017, Preqù, C-276/16).

E’, inoltre, consentito, secondo la giurisprudenza Eurounitaria, omettere l’audizione preventiva del contribuente in materia di intimazioni di pagamento doganali, audizione non espressamente prevista dal Reg. (CEE) n. 2913 del 1992, ove la presentazione di un ricorso avverso l’atto impositivo abbia “l’effetto di sospendere l’esecuzione dell’intimazione stessa soltanto quando vi siano motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata alla normativa doganale, o si debba temere un danno irreparabile per l’interessato” (Corte di Giustizia, 3 luglio 2014, Kamino, cause riunite C-129/13, 130/13).

La Corte di Giustizia ha, poi, esplicitamente affermato il principio della cd. prova di resistenza, secondo cui “una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, determina l’annullamento del provvedimento adottato al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso” (Corte di Giustizia, 3 luglio 2014, cit.; Corte di Giustizia, 14 febbraio 1990, Rep. Francese, C-301/87, punto 31; Corte di Giustizia, 5 ottobre 2000, Rep. Fed. di Germania, C-288/96, punto 101; Corte di Giustizia, 2 ottobre 2003, Thyssen, C-194/99, punto 31; Corte di Giustizia, 1 ottobre 2009, Foshan, C-141/08, punto 94); da quanto premesso, consegue che “una violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa comporta l’annullamento della decisione di cui trattasi soltanto quando, senza tale violazione, il procedimento avrebbe potuto condurre ad un risultato differente” (sentenza Kamino, cit.).

1.2 – Queste conclusioni sono fatte proprie dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, la quale ha statuito che il principio dell’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale preventivo va affermato ratione temporis (anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1), nel caso in cui chi se ne dolga non si limiti alla relativa formalistica eccezione, ma “assolva l’onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato” (Cass., Sez. U., 9 dicembre 2015, n. 24823; Cass., Sez. V, 15 marzo 2013, n. 6621; Cass., Sez. VI, 23 maggio 2018, n. 12832).

Nè può sostenersi che la normativa interna vigente all’epoca dei fatti (2008) prevedesse un obbligo indiscriminato del contraddittorio, essendo stato chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte che, relativamente agli avvisi di rettifica in materia doganale precedenti l’entrata in vigore del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, che ha introdotto il D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 4-bis, non trova applicazione retroattiva la L. 20 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, (Cass., Sez. VI, 23 maggio 2018, n. 12832). Si è ritenuto in proposito che la disciplina doganale resti regolata ratione temporis dalla disposizione di diritto speciale costituita dal D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, commi 1, 5 – 7, secondo cui, quando dalla revisione eseguita di ufficio dell’accertamento divenuto definitivo emergano inesattezze, omissioni, o errori relativi agli elementi presi a base

dell’accertamento, l’Ufficio procede alla relativa rettifica e ne dà comunicazione all’operatore interessato notificando apposito avviso. Successivamente, l’interessato può, entro trenta giorni dalla data della notifica dell’avviso, contestare la rettifica e in tal caso si procede alla redazione di apposito verbale dall’Ufficio doganale, ai fini della eventuale instaurazione dei procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie previsti dal TULD, art. 66 e ss., (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).

Pertanto, contrariamente a quanto osservato dalla ricorrente, è proprio il procedimento amministrativo, cui rinvia la norma, che consente la instaurazione, in via preventiva rispetto alla sede giurisdizionale (benchè successiva rispetto alla adozione dell’atto impositivo), del pieno contraddittorio con il contribuente, essendo detto procedimento amministrativo preordinato a garantire un contraddittorio pieno in un momento anticipato rispetto all’impugnazione in sede giurisdizionale (Cass., Sez. V, 25 gennaio 2019, n. 2177).

2 – Il secondo motivo è infondato laddove deduce la violazione di legge e inammissibile laddove denuncia il vizio di motivazione.

E’ principio consolidato quello secondo cui, ove venga accertata in sede di controllo la falsità o anche solo la non corrispondenza al vero dei certificati di origine della merce (fatto che abilita l’autorità doganale a procedere alla contabilizzazione a posteriori dei maggiori dazi dovuti), l’esimente della buona fede che consente all’importatore di andare esente da tale maggiore imposizione a termini del Reg. (CEE) n. 2913 del 1992, art. 220, par. 2, lett. b), prescinde del tutto dal suo stato soggettivo, ossia dalla sua effettiva consapevolezza della falsità delle informazioni fornite dall’esportatore alle autorità del proprio Stato.

Diversamente, costituisce onere del debitore doganale dimostrare che, per tutta la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito secondo uno standard oggettivo di diligenza qualificata – richiesta dall’art. 1176 c.c., comma 2, in ragione dell’attività professionale di importatore svolta- per verificare la ricorrenza delle condizioni per il trattamento preferenziale, mediante un controllo sull’esattezza delle informazioni rese dall’esportatore (Cass., Sez. V, 23 maggio 2018, n. 12719), controllo che si estende al controllo dell’esattezza delle informazioni fornite dall’esportatore allo Stato di esportazione (Cass., Sez. V, 15 marzo 2013, n. 6621).

In sostanza, ai fini della sussistenza dell’esimente della buona fede quale fatto impeditivo all’applicazione dei maggiori dazi derivanti da un controllo a posteriori sulla origine non preferenziale della merce importata (e della verifica circa la sussistenza di questo standard oggettivo), occorre che – oltre all’osservanza di tutte le prescrizioni in vigore – ricorrano congiuntamente le circostanze del rilascio irregolare dei certificati di origine a causa di un errore delle autorità competenti (ancorchè del paese di esportazione) e della non riconoscibilità dell’errore da parte dell’importatore/dichiarante (ex multis Corte di Giustizia, 14 maggio 1996, Faroe Seafood, C153/94 e 204/94, punto 83; Corte Giustizia, 3 marzo 2005, Biegi Nahrungsmittel C-499/03 P, punto 46, Corte Giustizia, 18 ottobre 2007, Agrover, C-173/06, punto 30; Cass., Sez. V, 16 ottobre 2006, n. 22141).

Solo nel caso in cui il rilascio del certificato di origine sia dovuto ad errore (cd. attivo) delle autorità doganali occorre accertare che tale errore non fosse ragionevolmente riconoscibile secondo la diligenza professionale richiesta all’importatore al fine di ritenere che sussista il suo legittimo affidamento. Ed è onere di quest’ultimo provare, quale fatto impeditivo, oltre al rispetto delle prescrizioni normative, sia l’esistenza di questo errore da parte dell’autorità competente, sia la non riconoscibilità dello stesso secondo standard obiettivi di diligenza. (Cass., Sez. V, 14 marzo 2012, n. 4022).

Ne consegue che possono verificarsi sia casi di importatori tenuti al pagamento dei maggiori dazi, a seguito di controllo a posteriori, per errori attivi delle autorità doganali competenti al rilascio dei certificati di origine riconoscibili secondo la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176 c.c., comma 2, sia casi di debitori doganali in capo ai quali non è necessario accertare alcun rispetto degli standard oggettivi di diligenza, in quanto non sussiste, all’atto del rilascio della dichiarazione di origine preferenziale, alcun errore attivo da parte dell’autorità doganale competente, che si è limitata a recepire le inesatte dichiarazioni rese dell’esportatore.

2.2 – Ed è quanto avvenuto nel caso di specie, ove, secondo quanto espressamente riconosciuto dalla ricorrente, l’esportatore ha rilasciato inesatte dichiarazioni alle autorità doganali competenti (tunisine).

Nel qual caso, come si è detto, non occorre interrogarsi sul rispetto dello standard di diligenza dell’importatore, perchè non costituisce errore rilevante ai fini della esimente in oggetto quello ingenerato dalle inesatte dichiarazioni rilasciate dall’esportatore, circostanza la quale rientra nel normale rischio commerciale dell’importatore, costretto a sopportare eventuali irregolarità o falsità di un documento commerciale rivelatosi tale in occasione di un successivo controllo (Cass., Sez. V, 16 ottobre 2016, n. 22141; Cass., Sez. V, 6 luglio 2016, n. 13770).

2.3 – La ricorrente sostiene poi, sotto il profilo di fatto, che il mero transito in Tunisia della merce in oggetto, allo scopo di trasbordarla in un diverso contenitore, dimostrerebbe l’errore “attivo” della dogana tunisina, che non poteva non avere conoscenza dell’origine cinese della merce, e che, inoltre, non vi sarebbe prova che l’operazione oggetto di contestazione riguardasse merce di origine cinese, in quanto il rapporto Olaf aveva accertato la provenienza dalla Cina solo di parte delle spedizioni di lampade importate dalla Tunisia.

Ora (al di là del rilievo che con i predetti assunti Lillo, anzichè contestare passi specifici della sentenza d’appello, sembra richiedere in via diretta a questa Corte un riesame del merito della vertenza) va ricordato che ai sensi dell’attuale testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (applicabile ratione temporis in quanto la decisione impugnata è stata depositata il 5 aprile 2013) il vizio di motivazione può essere ricondotto unicamente all’omesso esame di un fatto storico decisivo che abbia formato oggetto di discussione fra le parti: ne consegue che, ai fini dell’ammissibilità delle censure, la ricorrente avrebbe dovuto specificare come ed in qual modo le circostanze di fatto in questa sede allegate fossero state devolute alla cognizione del giudice d’appello ed inoltre indicare il dato, testuale od extratestuale, in base al quale esse potevano ritenersi accertate.

3 – Il terzo motivo è inammissibile in quanto, oltre che fondato su allegazioni difensive che non risultano essere state dedotte in appello, risulta sostanzialmente diretto a contestare la congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, laddove, invece, avrebbe dovuto censurare il capo della sentenza che ha ritenuto l’avviso pienamente motivato sulla base dei risultati dell’indagine OLAF.

Il ricorso va, pertanto rigettato, con regolazione delle spese del giudizio di legittimità secondo il principio della soccombenza.

Segue nel caso di specie l’accertamento della sussistenza dei presupposti del raddoppio del versamento del contributo unificato a termini del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, avuto riguardo alla data di notificazione del ricorso introduttivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna Lillo s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Dogane, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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