Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17505 del 26/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2010, (ud. 05/07/2010, dep. 26/07/2010), n.17505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLAUDIO

MONTEVERDI 18, presso lo studio dell’avvocato SGARRA VITO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PITUCCO EDUARDO, giusta mandato

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., C.R., C.M. quest’ultima

nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della

CAPAMARO SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1380/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

3.7.09, depositata il 14/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

La Corte:

Letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: si controverte in ordine alla proprietà di un immobile compravenduto e poi risultato in possesso di un terzo che lo aveva ceduto in locazione.

Con sentenza depositata in data 14 settembre 2009 la Corte d’Appello di Palermo ha dichiarato la CA.PA.MARO S.r.l. legittima proprietaria dell’immobile e ha condannato Z.V. all’immediata restituzione e al pagamento di Euro 12.431,61.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..

3. – Il ricorso non rispetta la prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4 – che impone la formulazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano – come comunemente interpretata (confronta Cass. Sez. 3^, n. 20652 del 2009) – essendo il giudizio di Cassazione a critica vincolata (Cass. Sez. 3^, n. 18202 del 2008).

Il ricorrente non si è attenuto ai principi ivi enunciati, in quanto ha svolto una serie di argomentazioni critiche alla sentenza impugnata concludendo con l’affermazione che essa risultava viziata sotto tre diversi profili trattati con i tre motivi in cui è articolato il ricorso.

Il primo denuncia violazione dell’art. 12 preleggi e dei principi generali in tema di interpretazione degli atti, ricavabili dagli artt. 1362-1371 c.c.; il secondo violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; il terzo palese illogicità della motivazione evidente nello stesso testo della sentenza impugnata.

Ma con siffatto modus censurandi, gli asseriti vizi della sentenza rimangono svincolati dalle argomentazioni poste a sostegno, trattate unitariamente, quindi non discernibili senza un’operazione interpretativa che la Corte non è tenuta a compiere, e prima della formulazione dei singoli motivi.

Si osserva comunque: a) il primo motivo è generico e non dimostra le asserite violazioni di norme di diritto, ma attiene a valutazioni di merito, peraltro poggiate su documenti in relazione ai quali non è stato rispettato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione; b) il secondo motivo risulta ugualmente generico (a quali diversi risultati la Corte territoriale sarebbe pervenuta se avesse adeguatamente valutato le deposizioni testimoniali di cui si lamenta la pretermissione?), implica esame delle risultanze processuali e apprezzamenti di fatto, attività non consentite al giudice di legittimità; c) il terzo motivo tratta quattro punti diversi in modo del tutto apodittico e implica valutazioni squisitamente di merito.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, rilevando inoltre che il ricorrente non ha trascritto le prove su cui ha argomentato;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010

 

 

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