Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17505 del 23/08/2011
Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 23/08/2011), n.17505
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.L.M., D.L.P., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CONCA D’ORO 300, presso lo studio dell’avvocato BAFILE
GIOVANNI, rappresentati e difesi dall’avvocato CORRADETTI EMIDIO
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO – INAIL, in persona del Dirigente con incarico di livello
generale Dott. V.P. Direttore della Direzione Centrale
Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,
presso lo studio dell’avvocato ROSSI ANDREA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato TARANTINO CRISTOFARO giusta delega in
calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
D.G.G., D.G.R., DE.GI.
R.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 532/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
Sezione Civile, emessa il 9/05/2006, depositata il 29/06/2006; R.G.N.
1227/2003.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/06/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato BAFILE GIOVANNI per delega dell’Avvocato CORRADETTI
EMIDIO;
udito l’Avvocato RASPANTI RITA per delega dell’Avvocato ROSSI ANDREA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino che ha concluso per rigetto.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
il D.G. citò in giudizio D.L.L. (proprietario del veicolo), D.L.M. (conducente) e la Unione Euroamericana di Ass.ni per il risarcimento del danno da sinistro stradale;
il Tribunale di Teramo accolse la domanda, ritenendo D.M. L. unico responsabile del sinistro; la sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di L’Aquila;
propongono ricorso per cassazione i D.L. a mezzo di due motivi;
resiste con controricorso l’INAIL; osserva che:
il primo motivo (in cui, sotto il profilo del vizio della motivazione, i ricorrenti deducono che il giudice non ha tenuto conto della dichiarazione di un chirurgo francese secondo il quale la patologia della vittima era dipesa non tanto dal sinistro stradale, quanto dalla cattiva esecuzione dell’intervento chirurgico alla quale la vittima stessa era stata sottoposta) è inammissibile, sia per mancata formulazione del quesito, sotto forma di momento di sintesi richiesto, appunto, a pena d’ammissibilità in ragione della data di deposito della sentenza impugnata, sia per mancata riproduzione dell’intero documento al quale è fatto riferimento;
altrettanto inammissibile è il secondo motivo, sia per inadeguatezza del quesito, sia perchè la sua esposizione si risolve nella mera riproduzione di una serie di massime giurisprudenziali;
il ricorso deve essere pertanto respinto, con condanna dei ricorrenti in solido a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5200,00, di cui Euro 5000,00 per onorari, oltre spese ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011