Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17505 del 18/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 18/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 18/06/2021), n.17505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2558/2020 proposto da:

S.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difeso dall’avvocato GIACINTO CORACE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 2655/2019 del TRIBUNALE DI POTENZA,

depositato il 11/12/2019 R.G.N. 1704/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. il Tribunale di Potenza, con decreto pubblicato in data 1l dicembre 2019, ha respinto il ricorso proposto da S.M., proveniente dal Mali, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;

2. il Tribunale ha ritenuto – per quanto ancora qui interessa – che non sussistessero le condizioni per riconoscere la protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto, dalle informazioni tratte da fonti internazionali specificamente indicate, non emergevano elementi per ritenere che “nella zona di provenienza del ricorrente posta nel sud-ovest” del Mali ci fosse una situazione di violenza generalizzata; circa la richiesta di protezione umanitaria, il Tribunale ha ritenuto non sussistesse alcuna situazione vulnerabilità nell’istante, perchè: “a) il Mali, soprattutto con riferimento alla regione di provenienza dell’istante, non presenta una situazione politico economica così, grave da pregiudicare al S. la possibilità di esercitare i suoi diritti,’ l’fondamentali in caso di rimpatrio; b) la documentazione medica depositata risalente al 2017 al 2018 non riporta alcuna diagnosi di particolare gravità ed, i disturbi per i quali il S. è stato ricoverato sono stati tutti trattati in maniera farmacologica”;

3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con 3 motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale della Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il primo motivo di ricorso denuncia “omesso esame di fatti e documenti decisivi” nonchè violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, avuto riguardo al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), lamenta che il Tribunale di Potenza avrebbe omesso di tenere in considerazione le fonti più aggiornate e pertinenti rispetto alla zona di provenienza del ricorrente, dalle quali risulterebbe l’aggravamento della situazione di pericolo su tutto il territorio del Mali;

2. la censura è inammissibile;

il Tribunale, citando fonti internazionali accreditate specificate alle pagine 4, 5 e 6 del decreto impugnato, ha accertato in fatto che nella regione del sud-ovest di provenienza dell’istante non fosse in atto una situazione assimilabile a quella di un conflitto armato generatore di violenza indiscriminata; lo stabilire se tale accertamento sia corretto o meno è questione di fatto, come tale incensurabile in questa sede se non evidenziando l’omesso esame di un fatto decisivo o la manifesta irrazionalità della decisione (di recente: Cass. n. 6897 del 2020); in realtà chi ricorre si limita a prospettare una diversa valutazione della situazione del Paese di provenienza, con una censura che attiene chiaramente ad una quaestio facti che non può essere riesaminata innanzi alla Corte di legittimità, perchè si esprime un mero dissenso valutativo delle risultanze di causa e si invoca nella sostanza, un diverso apprezzamento di merito delle stesse (da ultimo, tra molte, v. Cass. n. 2563 del 2020);

3. con il secondo motivo si denuncia “la violazione dei parametri normativi relativi all’analisi delle domande di protezione, internazionali, come disciplinati nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3”, perchè il Tribunale di Potenza, nel valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non avrebbe compiuto alcun esame della situazione oggettiva del paese di provenienza e non avrebbe indicato le fonti in base alle quali era stata accertata l’eseguibilità del rimpatrio in sicurezza e nel rispetto dei diritti umani ritenuti inviolabili;

con il terzo mezzo si denuncia “omesso esame di fatti e documenti determinanti” nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, perchè il Tribunale di Potenza, nell’escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria” avrebbe erroneamente ritenuto non vulnerabile il ricorrente in assenza di una valutazione complessiva ed in concreto della situazione personale dell’istante, del suo stato di salute, della necessità di cure e visite mediche, della sua situazione familiare, sebbene questi avesse esplicitamente fatto riferimento a diversi profili di vulnerabilità;

4. le censure, congiuntamente esaminabili in quanto criticano il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, sono inammissibili;

invero non viene individuato di diritto in cui sarebbe incorso il Collegio decidente, mentre, per principio acquisito, se nel ricorso per cassazione si sostiene l’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo, si deve chiarire a pela di inammissibilità l’errore di diritto imputato al riguardo alla sentenza impugnata, in relazione alla concreta controversia (Cass. SS.UU. 216721 del 2013); in caso contrario, la censura – pur formalmente formulata come vizio di violazione di norme legge – nella sostanza si traduce in una inammissibile denuncia di errata valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti, effettuata nell’esercizio di un sindacato non censurabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione, peraltro nei ristretti limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che deve rispettare gli enunciati posti da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 che hanno rigorosamente interpretato detta disposizione novellata nel 2012 nella specie si propone solo una diversa valutazione in ordine alla pretesa condizione di vulnerabilità dell’istante, anche attraverso il riferimento inammissibile ad un omesso esame di fatti e documenti nonchè ad una diversa opinione sulle condizioni di salute del richiedente;

inoltre le Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 29459 del 2019) hanno condiviso l’orientamento che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva è oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale (indirizzo inaugurato da Cass. n. 4455 del 2018, seguita, tra varie, la Cass. n. 11110 del 2019 e da Cass. n. 12082 del 2019), puntualizzando però che non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del conteso di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione paese di provenienza (Cass. n. 17072 del 2018); si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per pè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 9304 del 2019);

5. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese in difetto di attività difensiva del Ministero intimato;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre dare atto, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove il dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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