Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17505 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 14/07/2017, (ud. 05/06/2017, dep.14/07/2017),  n. 17505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18008 del ruolo generale dell’anno 2010

proposto da:

B.L., rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata

alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dall’avv. Paolo

Gambi, col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via

Quintino Sella, n. 41, presso lo studio dell’avv. Camilla Bovelacci;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia Romagna, sezione 14^, depositata in data 26

novembre 2009, n. 127/14/09.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il contribuente ha ricevuto cartella di pagamento per Iva, Irpef ed Irap concernenti l’anno 2001, scaturente, tra l’altro, dall’utilizzo di un credito d’imposta, ritenuto indebito e preceduta da comunicazione d’irregolarità. L’impugnazione della cartella ha avuto successo in primo grado, ma non in secondo, in quanto il giudice d’appello ha rimarcato che il credito utilizzato in compensazione non spettava al contribuente.

Contro questa sentenza propone ricorso B.L. per ottenerne la cassazione, che affida ad un unico motivo, che illustra con memoria, cui l’Agenzia replica con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il motivo di ricorso, col quale il contribuente denuncia vizio di motivazione, denunciandone la contraddittorietà, è inammissibile.

Quanto all’Irap, esso non è congruente con la sentenza impugnata.

Il giudice d’appello, difatti, ha chiarito che la cartella non è scaturita dall’omesso versamento delle somme dovute, bensì dall’indebito utilizzo di un credito d’imposta. Per conseguenza, del tutto irrilevante è la pronuncia sulla quale si fa leva in ricorso, con la quale per il medesimo anno d’imposta si sarebbe escluso il presupposto impositivo dell’Irap.

Per il resto, il ricorso è privo di autosufficienza, in quanto il contribuente non enuncia, nè descrive neanche per sunto la documentazione dalla quale emergerebbe il regolare versamento delle somme dovute in relazione agli altri titoli da cui è scaturita l’iscrizione a ruolo.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

la Corte:

dichiara inammissibile il motivo di ricorso e condanna il contribuente a pagare le spese, che liquida in Euro 2700,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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