Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17504 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2019, (ud. 06/02/2019, dep. 28/06/2019), n.17504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22217/2013R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

LILLO SPA, (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

FRANCESCO MANZON, con domicilio eletto presso il proprio studio in

Napoli, Corso Umberto I, 174;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 157/1/13, depositata il 4 marzo 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio de16 febbraio

2019 dal Consigliere Filippo D’Aquino.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La CTR della Campania, con sentenza depositata in data 4 marzo 2013, ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane avverso la sentenza della CTP di Napoli che, in accoglimento del ricorso di Lillo s.p.a., aveva annullato l’atto di contestazione di sanzione notificato alla società nel luglio 2009 per aver importato – secondo quanto contestato con precedente avviso di accertamento – lampade elettroniche (CFL-i) accompagnate da certificati di origine tunisina che, a seguito di indagine OLAF, erano risultate di origine cinese.

La CTR ha ritenuto che il TULD, art. 303, non si applica nel caso in cui l’accertamento riguardi la diversa origine della merce importata, atteso che la norma fa testuale riferimento alle sole ipotesi di difformità della quantità, della qualità e del valore delle merci, e che l’omesso riferimento alla loro origine è frutto di consapevole scelta da parte del legislatore, in quanto l’importatore non potrebbe espletare alcun controllo su un fatto “certificato da un Ente pubblico del Paese esportatore”.

L’Agenzia delle Dogane propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi, cui la contribuente resiste con controricorso, spiegando altresì ricorso incidentale affidato a tre motivi.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo la ricorrente principale deduce violazione del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303, per avere il giudice di appello ritenuto inapplicabile la sanzione all’ipotesi di accertamento a posteriori del difetto di origine della merce dichiarata in dogana, la quale, invece, rientrerebbe fra le “qualità” cui la norma fa riferimento.

Con il secondo motivo l’Ufficio deduce violazione del Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913, art. 81, oltre che degli artt. 2697,2699,2700 c.c., contestando che l’importatore non abbia alcun controllo sulla dichiarazione di origine; rileva in proposito che il certificato FORM A che accompagna le merci importate non ha valore fidefaciente, con la conseguenza che la violazione inerente l’origine delle merci falsamente dichiarata dall’esportatore alle autorità del paese di esportazione non può essere sottratta alla responsabilità dell’importatore.

Con il primo motivo di ricorso incidentale Lillo s.p.a. invoca, in virtù del principio del favor rei, l’applicazione del disposto del TULD, art. 303, comma 3, novellato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, che ha modificato le sanzioni previste dal TULD, art. 303, in senso più favorevole al contribuente.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale la controricorrente denuncia violazione del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, comma 5-bis, e L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, nonchè vizio di motivazione, deducendo la mancanza di motivazione dell’atto di accertamento presupposto.

Con il terzo motivo di ricorso incidentale la società lamenta violazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, comma 2, nonchè vizio di motivazione, deducendo la propria mancanza di colpevolezza.

Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di sanzioni per violazioni delle disposizioni in materia doganale, il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303, contempla un’unica fattispecie sanzionatoria.

Non può ritenersi, difatti, che la ipotesi prevista dalla suddetta norma, comma 3, configuri una fattispecie legale diversa rispetto a quella di cui al comma 1, configurandone, bensì,una mera circostanza aggravante, che comporta una maggiorazione dell’entità della stessa sanzione, comminata per “le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci” non corrispondenti all’accertamento degli Uffici finanziari, fermo restando che ricadono nel suo ambito applicativo – poichè nel concetto di “qualità” di una merce rientra qualsiasi caratteristica, proprietà o condizione che serva a determinarne la natura ed a distinguerla da altre simili – anche le dichiarazioni sull’origine (o la provenienza) della merce stessa, in quanto sintomatiche della specificità del prodotto (fra molte: Cass., sez. V, 25 gennaio 2019, n. 2169; Cass., sez. V, 20 dicembre 2018 n. 32956; Cass., sez. V, 27 settembre 2016, n. 15872; Cass., sez. V, 14 febbraio 2014, n. 3467).

Resta assorbito il secondo motivo del ricorso principale, peraltro volto a contestare un passo della sentenza privo di autonoma valenza decisoria e costituente mera argomentazione posta dal giudice a quo a sostegno della statuizione (erroneamente) assunta di inapplicabilità al caso di specie della sanzione.

Il ricorso incidentale è invece inammissibile.

Le censure svolte da Lillo s.p.a. riguardano infatti questioni (ivi compresa quella attinente allo ius superveniens) assorbite dall’annullamento dell’atto di irrogazione delle sanzioni; pertanto rispetto a tali questioni, ancorchè riproponibili in sede rescissoria, la società non può ritenersi soccombente e difetta di interesse all’impugnazione.

All’accoglimento del primo motivo del ricorso principale conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, per un nuovo esame, alla CTR della Campania in diversa composizione; il giudice del rinvio terrà conto, in ogni caso, della legge, più favorevole alla controricorrente, sopravvenuta alla decisione impugnata e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la

sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione, la quale provvederà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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