Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17504 del 26/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2010, (ud. 05/07/2010, dep. 26/07/2010), n.17504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.M.T., S.B., – S.

A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 103, presso

lo studio dell’avvocato VAGNOZZI DANIELE, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GOTTARDO SERGIO, giusta mandato –

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ITAS ASSICURAZIONI SPA in persona del legale rappresentante pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso

lo studio dell’avvocato SPINELLI GIORDANO TOMMASO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIACOMO CALDART, giusta mandato con

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1237/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

4.2.09, depositata il 14/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Daniele Vagnozzi che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte Letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: un minorenne privo di patente ha cagionato un sinistro stradale.

L’assicuratore dell’autovettura, risarcito il danno alla persona danneggiata, ha esercitato azione di rivalsa nei confronti del minore ( S.A.), della madre ( B.M.T.) proprietaria dell’autovettura e del padre ( S.B.) titolare della polizza.

Con sentenza depositata in data 14 luglio 2009 la Corte d’Appello di Venezia ha esteso la condanna anche ai genitori, ravvisandone la responsabilità ex art. 2048 c.c..

Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: se vi sia stata mutazione della domanda in appello e se sia configurabile nella specie responsabilità ex art. 2048 c.c..

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..

3. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. e omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio. La censura implica l’interpretazione del contenuto e dei limiti della domanda, interpretazione che spetta al giudice di merito (confronta Cass. n. 21228 del 2009) cui la Corte territoriale non si è sottratta (si veda pag. 6 della sentenza).

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 18 e degli artt. 1203 e 2048 c.c., nonchè insufficiente motivazione circa un fatto controverso.

I ricorrenti fanno leva sulla sentenza n. 8622 del 2003 di questa Corte. Ma la sentenza impugnata non si è affatto discostata dal principio in essa affermato, secondo cui l’azione di rivalsa prevista dalla L. n. 990 del 1969 può essere esercitata solo contro il proprietario – assicurato e sotto tale profilo ha affermato la prevalenza della norma speciale su quella di cui all’art. 1203 c.c., Ma ciò non esclude la configurabilità di una responsabilità a diverso titolo a carico di altri soggetti e, quindi, l’applicabilità dell’art. 2048 c.c.. Pertanto si rivela corretto il riferimento della sentenza impugnata alla, sia pur risalente, Cass. n. 8661 del 1991, secondo cui, in ordine al risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicolo a motore, l’assicuratore, che vi abbia provveduto per il danno derivante dalla circolazione di un veicolo per il quale è obbligatoria l’assicurazione, condotto da minore (privo di patente) con il quale sia stato stipulato il contratto di assicurazione, non può esercitare, contro il genitore non stipulante, la rivalsa prevista dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18, ma può surrogarsi a norma dell’art. 1203 c.c., n. 3, nei diritti del danneggiato verso il predetto genitore, per far valere la responsabilità di questo, ai sensi dell’art. 2048 cod. civ., per i danni cagionati dal figlio.

Il terzo motivo ripropone il tema della violazione e falsa applicazione dell’art. 2048 c.c., cui viene associata la censura di insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

In punto di diritto è inevitabile ribadire la giurisprudenza più volte espressa sul tema da questa Corte (confronta, per tutte, Cass. n. 9556 del 2009). La Corte territoriale ha spiegato le ragioni per cui ha escluso che sia stata fornita la necessaria prova liberatoria.

Le considerazioni dei ricorrenti attengono al merito e non considerano la gravità del fatto e la facilità con cui chi aveva (oltre all’obbligo di educare e vigilare sul figlio minorenne) la disponibilità dell’auto avrebbe potuto impedire che il figlio minore se ne impossessasse.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti; I ricorrenti hanno presentato memoria e chiesto d’essere ascoltati in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dai ricorrenti con la memoria confermano che il primo motivo rende necessaria l’interpretazione della domanda, attività di spettanza del giudice di merito, che il secondo motivo è privo di decisorietà, che il terzo motivo implica apprezzamenti di fatto.

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;

le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010

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