Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17504 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/08/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 21/08/2020), n.17504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22316-2018 proposto da:

IMPRESA GEOMETRA F.D.V. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 42, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PAGLIARA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO GALANTE;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO C.E.R. IN LIQUIDAZIONE COATTA, BANCAPULIA SPA, FALLIMENTO

(OMISSIS) SCRL, PROVINCIA DI LECCE, FALLIMENTO (OMISSIS) DEL

GEOMETRA A.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 111/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 24/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’impresa geom. F.D.V. s.a.s. ricorre avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Lecce ha confermato il rigetto in primo grado delle domande dalla medesima proposte nei confronti delle intimate al fine della riscossione dei corrispettivi dovuti per l’esecuzione in regime di subappalto di lavori di adeguamento per conto della Provincia di Lecce.

La cassazione di detta sentenza è ora chiesta dalla soccombente sulla sulla base di un unico motivo di ricorso, seguito da memoria ex art. 380-bis c.p.c., non resistito dalle intimate che non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Con il predetto motivo di ricorso la ricorrente censura il deliberato d’appello – nella parte in cui la Corte decidente ha ritenuto inammissibile la domanda di nullità del subappalto in quanto proposta in via subordinata all’accoglimento dell’analoga domanda di Bancapulia, accoglimento nella specie non avvenuto – sul presupposto che, indipendentemente dalla natura subordinata di detta domanda, la nullità, la cui rilevazione avrebbe reso possibile l’esercizio dell’azione di indebito arricchimento nei confronti della Provincia, andrebbe accertata d’ufficio.

3. Il motivo è inammissibile.

Eppur vero che secondo gli intendimenti enunciati dalle SS.UU. 26242/14 e n. 26243/14 il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l’esistenza di una causa di quest’ultima diversa da quella allegata dall’istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicchè è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio. E tuttavia le stesse SS.UU. avvertono, pur conferendo questo potere al giudice d’appello e a questa stessa Corte, che il rilievo officioso della nullità consentito in queste sedi è possibile in caso di mancata rilevazione officiosa della nullità in primo grado, arrestandosi viceversa il corrispondente potere di fronte all’autorità del giudicato.

Ora, poichè nella specie per quanto consta dalla ricognizione operata dalla Corte d’Appello la domanda di nullità del subappalto proposta dalla banca, al cui accoglimento la D.V. aveva inteso subordinare la propria domanda di arricchimento senza causa, non è stata accolta dal giudice di primo grado, nè risulta che essa sia stata riproposta dalla banca in appello (il doc. 2 allegato al ricorso ex art. 366 c.p.c., n. 4 non è la comparsa di risposta, bensì la comparsa conclusionale, di banca Apulia in appello, e peraltro non riporta la questione di nullità tra quelle tempestivamente sollevate in quel grado di giudizio), deve ritenersi che su di essa si sia formato il giudicato e che non è perciò nuovamente statuibile in via di cognizione officiosa da parte del giudice d’appello.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 5 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA