Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17504 del 14/07/2017

Cassazione civile, sez. trib., 14/07/2017, (ud. 05/06/2017, dep.14/07/2017),  n. 17504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16849 del ruolo generale dell’anno 2010

proposto da:

V.B., rappresentata e difesa, giusta procura speciale

in calce al ricorso, dall’avv. Francesco Falzone, presso lo studio

del quale in Roma, alla via Luigi Angeloni, n. 4, elettivamente si

domicilia;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione delle sentenze della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sede di Latina, sezione 39^, depositata in data

19 maggio 2009, n. 324/39/09.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La narrativa della sentenza riferisce delle doglianze della contribuente riguardanti l’accertamento di maggiore materia imponibile compiuto nei propri confronti, fondate sul fatto che l’attività è esercitata in zona periferica ed in un piccolo locale, nonchè sulle precarie condizioni di salute sue e del marito. L’impugnazione non ha avuto successo in primo, nè in secondo grado.

La contribuente propone ricorso contro la sentenza d’appello per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, che illustra con memoria, cui l’Agenzia replica con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Fondato e con rilievo assorbente dei restanti, rispettivamente concernenti il vizio di motivazione ed il merito della vicenda, è il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, col quale la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata, per la sua motivazione apparente, deducendo la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4.

L’art. 118 disp. att. c.p.c., prescrive la concisione della redazione della sentenza. La motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purchè, però, resti autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass., ord. 8 gennaio 2015, n. 107). In definitiva, è legittima la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame, purchè il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto (tra varie, Cass. 7 maggio 2012, n. 7347 e 10 ottobre 2015, n. 20648).

Nella specie, la sentenza gravata risulta priva anche delle argomentazioni della sentenza di primo grado, nonchè della enunciazione della pretesa impositiva e delle ragioni dedotte a fondamento di essa.

La censura va in conseguenza accolta.

Ne segue la cassazione della sentenza, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

PQM

 

la Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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