Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17504 del 01/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/09/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 01/09/2016), n.17504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14554/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI

11, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO TOBIA, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7130/9/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 20/11/2014, depositata il 26/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato Gianfranco Tobia difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, nei confronti del contribuente G.A., che resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 7130/9/14, depositata il 26 novembre 2014, che, confermando la sentenza della CTP di Viterbo ha annullato l’avviso di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, a carico del contribuente avverso gli avvisi di accertamento per Irpef relativa all’anno 2007.

La CTR ha affermato che l’accertamento sintetico effettuato dall’Ufficio non aveva pienamente valutato la particolare situazione, nell’anno di riferimento, del contribuente, il quale aveva provveduto ad accudire l’anziana nonna: risultava pertanto del tutto verosimile che egli avesse ricevuto, non soltanto dalla nonna, ma anche dal padre, contributi economici di una certa consistenza, dovendo in particolare ritenersi carente di prova l’assunto dell’ufficio, secondo cui le somme che questi aveva ricevuto dal padre, costituissero compenso “in nero” per prestazioni lavorative nell’impresa di costruzioni di quest’ultimo. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, in relazione dell’art. 360 n.3) cpc, lamentando che la CTR, a fronte delle risultanze del c.d. “redditometro”, abbia erroneamente ritenuto assolto l’onere di prova contraria in capo al contribuente, sulla base di meri criteri di verosimiglianza.

Il motivo appare fondato.

Ed invero questa Corte, nel chiarire la portata della disposizione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, ha affermato che l’accertamento del reddito con metodo sintetico impone al contribuente l’onere di dimostrare, attraverso “idonea documentazione”, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte, a titolo di imposta.

La norma, dunque, prevede qualcosa in più della prova della mera disponibilità di ulteriori redditi richiedendo espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (Cass. 25104/2014 e Cass. 14855/2015).

In tal senso va inteso lo specifico riferimento alla prova – risultante da idonea documentazione – dell’entità di tali ulteriori redditi e della durata del loro possesso, prova che ha la finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi, per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali uletriori redditi.(Cass. 25104/2014 e Cass. 14855/2015)

In particolare, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca che tale spesa sia il frutto di liberalità, la relativa prova deve essere fornita dal contribuente con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all’interno del nucleo familiare di tali redditi (della nonna e degli altri familiari) ma anche l’entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente (nella specie, il figlio) interessato dall’accertamento.

Orbene, nel caso di specie la CTR non ha fatto buon governo dei principi su richiamati, in quanto ha ritenuto assolto l’onere probatorio gravante sul contribuente sulla base di una mera valutazione di verosimiglianza, omettendo di verificare, dandone conto in motivazione, se detta prova fosse fondata su prova documentale ed ancorata a fatti oggettivi.

L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2016

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