Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17503 del 26/07/2010
Cassazione civile sez. VI, 26/07/2010, (ud. 05/07/2010, dep. 26/07/2010), n.17503
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
T.L., C.C. nella qualità di successore a
titolo particolare di P.R., elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato
ORLANDO MARCO, rappresentati e difesi dall’avvocato PIGNATIELLO
NICOLA, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA A.
MANCINI 4/B, presso lo studio dell’avvocato FASANO GIOVANNANTONIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato AIEVOLA ANTONIO, giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
B.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2391/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
12.6.09, depositata il 15/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO.
La Corte:
Letti gli atti depositati.
Fatto
OSSERVA IN FATTO
E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: in un appartamento si sono verificate infiltrazioni provenienti dalla sopraelevazione realizzata sopra il terrazzo di copertura.
Con sentenza depositata in data 15 luglio 2009 la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dalla nuova proprietaria ( C.C.) e dall’occupante ( T. L.) dell’immobile danneggiato proposta contro il proprietario del terrazzo all’epoca dei fatti ( R.F.) e l’ha dichiarata prescritta nei confronti della successiva proprietaria ( B. M.).
2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c..
3. – Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051, 2697 c.c., artt. 100, 101 e 115 c.p.c.. Essi, dato atto alla Corte territoriale di avere ritenuto il R. legittimato passivamente essendo all’epoca dell’evento dannoso ancora proprietario dell’immobile da cui provenivano le infiltrazioni, la censurano per non avere ritenuto il T. legittimato ad agire, assumendo che non era stato posto nella condizione di provare di occupare con le proprie masserizie l’immobile danneggiato.
Ma la procura speciale apposta a margine del ricorso risulta sottoscritta esclusivamente da C.C. e non anche dal T.L., per cui il ricorso di costui risulta inammissibile e rende tale la censura in esame, che riguarda soltanto la sua posizione.
Per quanto sopra affermato, il secondo motivo va esaminato solo con riferimento alla posizione della C.. Costei allega l’atto di acquisto della proprietà dalla P., ma non spiega le ragioni giustificatrici del proprio interesse processuale, considerato che i danni lamentati si erano verificati alcuni anni prima che essa acquistasse l’immobile. In ogni caso ipotizza contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia con argomentazioni che fanno riferimento alla consulenza tecnica, in relazione alla quale non è stato rispettato l’onere processuale di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e che implicano inammissibili apprezzamenti di fatto.
4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, osservando che il ricorso della C. è inammissibile anche perchè si è dichiarata successore a titolo particolare senza darne la prova;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 600,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010