Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17503 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 23/08/2011), n.17503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

GOZZADINI 30, presso lo studio dell’avvocato P.A.,

difensore di sè medesimo;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

sul ricorso 27321-2006 proposto da:

COMUNE DI ROMA (OMISSIS) in persona del Sindaco V.

W., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso

lo studio dell’avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORUSSO ENRICO

giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

S.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DEI GOZZADINI 30, presso lo studio dell’avvocato

PROSPERINI ALBERTO, che la rappresenta e difende giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 154 61/2005 del TRIBUNALE di ROMA, 2^ SEZIONE

CIVILE, emessa il 2/7/2005, depositata il 06/07/2005, R.G.N.

43705/2003;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato P.A.;

udito l’Avvocato DANIELA GAMBARDELLA per delega dell’Avvocato

GIOVANNI FRANCESCO BIASIOTTI MOGLIAZZA;

lette le conclusioni, scritte dal Sostituto Procuratore Generale

Dott. ANTONIETTA CARESTIA, confermate in camera di consiglio dal P.M.

Dott. RUSSO Libertino Alberto che si riporta alle conclusioni

scritte.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.T. chiedeva al Giudice di Pace di Roma la condanna del Comune di Roma al risarcimento dei danni conseguenti a un sinistro stradale in data 10.1.2001 allorchè alla guida della propria auto era sbandata su una macchia d’olio in via della Riserva Grande;

il Comune si era costituito e il Giudice di Pace, con sentenza n. 20839/2002, rigettava la domanda, ritenendola non provata e tale decisione veniva riformata dal Tribunale di Roma, con la decisione in esame depositata in data 6.7,2005, che riteneva invece sussistente la responsabilità del Comune con conseguente obbligo a carico dello stesso di risarcire i danni.

Ricorrono per cassazione l’avvocato P.A., in via principale, deducendo “omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c. e in relazione all’art. 93 c.p.c.” avendo detto Procuratore chiesto la distrazione delle spese in suo favore quale antistatario e non avendo il secondo Giudice preso in considerazione la domanda, e, in via incidentale tardiva, il Comune di Roma con quattro motivi, deducendo rispettivamente violazione dell’art. 342 c.p.c. (in ordine all’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello non esaminata), violazione dell’art. 2043 e ss. c.c. e difetto di motivazione (in quanto non può affermarsi la responsabilità della P.A. in ordine a strade aperte al pubblico), violazione dell’art. 2697 e delle norme in tema di risarcimento danni. Il P. ha altresì depositato memoria.

Trattandosi di rito camerale, il P.g. ha depositato conclusioni scritte con cui chiede accogliersi il ricorso principale e dichiararsi inammissibile il ricorso incidentale tardivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

Premesso che ratione temporis non è applicabile ai ricorsi in esame l’art. 366 bis c.p.c., in ordine alla formulazione dei quesiti di diritto, deve rilevarsi, quanto al ricorso principale, contrariamente a quanto concluso dal P.g., che, come statuito di recente dalle S.U. di questa Corte (n. 16037/2010), in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, che ad essa si richiama per caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione.

Inammissibile, poi, è il ricorso incidentale tardivo del Comune, in quanto il principio espresso da questa Corte (tra le altre, Cass. n. 12714/2010), secondo cui nelle cause inscindibili o dipendenti, la parte i cui interessi giuridici sono oggetto dell’impugnazione principale è legittimata a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., anche contro una parte diversa da quella che ha introdotto l’impugnazione principale e su un capo di sentenza differente da quello oggetto di quest’ultima impugnazione, non può trovare applicazione nel caso di specie;

infatti, l’istanza di distrazione delle spese non introduce una domanda nuova del giudizio, perchè non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale, sicchè non può farsi applicazione delle norme processuali sui rapporti dipendenti.

In relazione alla reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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