Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17503 del 01/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/09/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 01/09/2016), n.17503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14106/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XXIV

MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato CORRADO GRANDE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO GUIDO

ANTONINI, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7306/27/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 19/12/2014, depositata il 31/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi, nei confronti del contribuente G.A. per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 7306/27/14, depositata il 31 dicembre 2014, che ha affermato l’inutilizzabilità, a sostegno dell’accertamento tributario, di elementi di valutazione e/o prova acquisiti dall’Amministrazione finanziaria francese attraverso i canali previsti dalla direttiva CEE 77/779, nonchè dalla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con la Francia, confermando integralmente la sentenza di primo grado.

Il contribuente resiste con controricorso.

Con il primo, complesso, motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, conv. nella L. n. 102 del 2009, in combinato con l’art. 2697 c.c., con la direttiva n. 77/799/CEE, con gli artt. 191 e 240 dpp, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31 bis, e con l’art. 27 della Convenzione Italo-francese ratificata con la L. n. 20 del 1992, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente affermato l’inutilizzabilità della documentazione posta a fondamento dell’accertamento a carico del contribuente, acquisita nell’ambito di collaborazione informativa internazionale (Direttiva 77/799/CEE) e della menzionata Convenzione internazionale tra Francia ed Italia, ratificata con la L. n. 20 del 1992.

Il motivo appare fondato, con assorbimento dell’ulteriore motivo.

Ed invero come questa Corte ha già affermato, proprio con riferimento all’utilizzabilità di elementi tratti dalla c.d. “Lista Falciani”, “in tema di accertamento tributario, è legittima l’utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da una specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, quali l’inviolabilità della libertà personale, del domicilio etc. (Cass. 24293/2011), non rinvenendosi nell’ordinamento tributario una disposizione analoga a quella contenuta nell’art. 191 c.p.p., a norma del quale “le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.

Ne consegue che sono utilizzabili ai fini della pretesa fiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall’autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della Direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, senza onere di preventiva verifica da parte dell’autorità destinataria, sebbene acquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto alla riservatezza bancaria (Cass. 8605/2015).

Nel caso di specie gli elementi posti dall’Ufficio a base dell’accertamento risultano trasmessi dall’Amministrazione finanziaria francese a quella italiana nelle forme previste dalla Direttiva 77/700/CEE e della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Francia il 5/10/1989, ratificata con la L. n. 20 del 1992, e dunque nell’ambito delle procedure sullo scambio di informazioni previste dalla direttiva e dalla Convenzione.

Non appare dunque condivisibile la statuizione di inutilizzabilità, contenuta nell’impugnata sentenza, atteso che, come questa Corte ha già affermato, l’Amministrazione finanziaria, nella sua attività di accertamento dell’evasione fiscale, può – in linea di principio -avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una disposizione di legge o dal fatto di essere stati acquisiti dall’Amministrazione, in violazione di un diritto del contribuente.

Sono perciò utilizzabili nell’accertamento e nel contenzioso con il contribuente, i dati bancari acquisiti dal dipendente di una banca residente all’estero e ottenuti dal fisco italiano mediante gli strumenti di cooperazione comunitaria, senza che assuma rilievo l’eventuale illecito commesso dal dipendente stesso e la violazione dei doveri di fedeltà verso l’istituto datore di lavoro e di riservatezza dei dati bancari, che non godono di copertura costituzionale e di tutela legale nei confronti del fisco medesimo. Spetta al giudice di merito, in caso di rilievi avanzati dall’amministrazione, valutare se i dati in questione siano attendibili, anche attraverso il riscontro delle contestazioni mosse dal contribuente” (Cass. 8605/20156; 16950/2015, 17183/15).

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2016

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