Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17502 del 31/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17502 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 26501-2011 proposto da:
SNC LUNA GIUSEPPE & C. 01801720655 in persona
dell’amministratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIPRO
46, presso lo studio dell’avvocato NOSCHESE VINCENZO,
rappresentatao e difesa dall’avvocato MARILENA MARTUSCELLI,
giusta procura a margine del ricorso;
– 11C01Tente –

contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del legale rappresentante pro
tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di
Cartolarizzazione dei Crediti Inps (SCCI) SpA, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e

6%22

Data pubblicazione: 31/07/2014

difeso dagli avvocati ENRICO MITTONI, ANTONINO SGROI,
LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta procura speciale in
calce al controricorso;

– controricorrente –

EQUITALIA POLIS SPA – Agente della Riscossione;

-intimata avverso la sentenza n. 1643/2011 del TRIBUNALE di SALERNO,
depositata 111/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito per il controricorrente l’Avvocato Ester Sciplino (per delega avv.
Antonino Sgroi) che si riporta agli scritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito
di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio,
letta la memoria di parte ricorrente.
Il Tribunale di Salerno, con sentenza dell’I 1 aprile 2011, respingeva
l’opposizione proposta dalla s.n.c. Luna Giuseppe & C. avverso la
cartella esattoriale notificata il 15.7.2010, avente ad oggetto il
pagamento di somme a titolo di contributi omessi relativi all’anno
1991.
Risulta dalla sentenza che l’opponente, oltre a sollevare contestazioni
riguardanti il merito della pretesa contributiva (che non rilevano più
nella presente sede), aveva eccepito, quanto ai vizi formali, l’irregolarità
della cartella per omessa sottoscrizione dell’atto e l’insufficiente
indicazione dei titoli di credito azionati.

Ric. 2011 n. 26501 sez. ML – ud. 17-06-2014
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nonché contro

Per la cassazione di tale sentenza la società propone ricorso ex art.
111 Cost. con un unico motivo, con cui denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602/73 e degli artt. 1 e 6
del d.m. 3.9.99 n. 321, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. , per nullità del
ruolo e della cartella in quanto priva dei contenuti essenziali e di

regole del contenuto minino della cartella di pagamento, segnatamente
deducendo che, nel caso in cui l’iscrizione a ruolo consegua ad un atto
precedentemente notificato, devono essere indicati gli estremi di tale
atto e la relativa data di notifica, mentre nel caso di specie la cartella
riportava quale “atto precedentemente notificato” il precetto
1.10.2009″, senza alcuna data di notifica. Deduce che l’Inps, nella
memoria di costituzione, aveva riferito che la cartella opposta trovava
fondamento “nel decreto ingiuntivo n. 2419/95 depositato in data
29.12.95 reso esecutivo in data 17 gennaio 1996 notificato in data 31
gennaio 1996”, cui aveva fatto seguito “l’atto di precetto notificato in
data 20.4.2004 e ricevuto in data 23.4.2004”. Da ciò derivava che nella
cartella era stato indicato un atto inidoneo a fondare la pretesa
dell’Ente e mai notificato al debitore, posto che per espressa
ammissione dell’Istituto si sarebbe dovuto procedere all’iscrizione a
ruolo di un credito basato su un titolo diverso (precetto notificato il 20
aprile 2004) e non sul precetto indicato nella cartella, mai notificato al
debitore. L’errata indicazione dell’atto dal quale era conseguita
l’iscrizione a ruolo comprovava dunque la nullità del ruolo e della
cartella. A fronte di ciò il Tribunale si era limitato ad affermare, con
motivazione insufficiente, che nella cartella opposta erano stati
“sufficientemente indicati i titoli di credito azionati anche con
riferimento all’anno di maturazione del credito”.
L’INPS resiste con controricorso.
Ric. 2011 n. 26501 sez. ML – ud. 17-06-2014
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motivazione. Lamenta che era stata violata la prescrizione che detta le

Il ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità.
Va premesso che la questione oggetto del ricorso attiene alla mancata
indicazione, nella cartella di pagamento notificata al contribuente, degli
elementi previsti dall’art. 25 d.p.r. n. 602/1973, tra i quali – per quanto
qui interessa – gli estremi dell’atto sulla cui base è avvenuta l’iscrizione

carenza di tali indicazioni avrebbe determinato l’impossibilità di
effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione, con
conseguente nullità della cartella e la illegittimità della riscossione dei
contributi.
La doglianza verte dunque sull’interpretazione del contenuto della
cartella esattoriale e specificamente sulla questione della corretta
indicazione dell’atto sulla cui base è avvenuta l’iscrizione a ruolo.
In primis, deve rilevarsi che è stata denunciata sub specie violazione di
legge (art. 360 n. 3 c.p.c.) una questione che invece attiene
all’interpretazione del contenuto della cartella esattoriale, e dunque alla
ricognizione di un fatto, riconducibile nell’alveo del vizio di
motivazione.
In proposito, va osservato che il sindacato di legittimità demandato
alla Corte di Cassazione investita di un ricorso straordinario ex art. 111
della Costituzione è circoscritto al mero controllo di legalità del
provvedimento impugnato, con la conseguenza che l’inosservanza
dell’obbligo di motivazione può essere fatta valere nella sola misura in
cui essa integri il vizio della violazione di legge, per essere la
motivazione stessa totalmente assente, ovvero espressa con
argomentazioni del tutto inidonee a sorreggere la “rado decidendi”
perché perplesse, incomprensibili, o tra loro logicamente inconciliabili
(Cass. n. 8752 del 1998). Il difetto di motivazione costituisce violazione
di legge denunciabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art.
Ric. 2011 n. 26501 sez. ML – ud. 17-06-2014
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a ruolo e la data di notifica di tale atto; deduce il ricorrente che la

111 Cost. soltanto se si traduce nella mancanza di motivazione ovvero
nella radicale inidoneità della stessa ad esprimere la “ratio decidendi”,
così da determinare la nullità della sentenza per carenza assoluta di un
requisito di forma essenziale (Cass. S.U. n. 319 del 1999). Trattasi di
una situazione che, all’evidenza, non ricorre nella fattispecie in esame.

intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da
parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366,
primo comma, n. 6, cod. proc. civ. e dall’art. 369, secondo comma, n. 4
cod. proc. civ., a pena di improcedibilità del ricorso – di indicare
esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo
di parte si trovi il documento in questione, e di indicarne il contenuto,
trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso (ex plurimis, tra le più
recenti, Cass. 2966 del 2011) In tema di ricorso per cassazione, il
soddisfacimento del requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 6,
cod. proc. civ., postula che nel detto ricorso sia specificatamente
indicato l’atto su cui esso si fonda, precisandosi al riguardo che
incombe sul ricorrente l’onere di indicare nel ricorso non solo il
contenuto di tale atto, trascrivendolo o riassumendolo, ma anche in
quale sede processuale lo stesso risulta prodotto. L’inammissibilità
prevista dalla richiamata norma, in caso di violazione di tale duplice
onere, non può ritenersi superabile qualora le predette indicazioni
siano contenute in altri atti, posto che la previsione di tale sanzione
esclude che possa utilizzarsi il principio, applicabile alla sanzione della
nullità, del cosiddetto raggiungimento dello scopo, sicché solo il
ricorso può assolvere alla funzione prevista dalla suddetta norma ed il
suo contenuto necessario è preordinato a tutelare la garanzia dello
svolgimento della difesa dell’intimato, che proprio con il ricorso é

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Per altro verso, va osservato che il ricorrente per cassazione che

posto in condizione di sapere cosa e dove é stato prodotto in sede di
legittimità (Cass. 15628 del 2009).
La società ricorrente non ha adempiuto né l’onere (prescritto a pena
di inammissibilità dell’impugnazione) di trascrivere il contenuto della
cartella esattoriale di cui assume l’erronea interpretazione da parte del

indicare in quale parte del fascicolo l’atto sarebbe rinvenibile.
Il Collegio ha condiviso la relazione e ritiene che in sede di memoria
ex art. 378 c.p.c. non vi siano stati apportati elementi idonei a superare
i rilievi di carattere preliminare che precludono l’ammissibilità del
ricorso.
Le spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo per
esborsi ed onorari, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento
del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 10
marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro
100,00 per esborsi e in Euro 4.500,00 per compensi, oltre accessori di
legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2014
ente

giudice di merito, né quello (posto a pena di improcedibilità) di

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