Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17502 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2019, (ud. 06/02/2019, dep. 28/06/2019), n.17502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6620/2013 R.G. proposto da:

LILLO SPA, (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

FRANCESCO MANZON, con domicilio eletto presso il proprio studio in

Napoli, Corso Umberto I, 174;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 10/44/12,depositata il 20 gennaio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio de16 febbraio

2019 dal Consigliere Filippo D’Aquino.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Lillo s.p.a. ha impugnato l’atto di irrogazione della sanzione notificatole nel luglio 2008 dall’Agenzia delle Dogane per aver importato – secondo quanto contestato con precedente avviso di rettifica dell’accertamento – lampade elettroniche (CFL) accompagnate da certificati FORM A di origine malese che, a seguito di indagine condotta dall’OLAF, erano risultate di origine cinese.

La CTP di Napoli ha rigettato il ricorso.

La CTR della Campania, con sentenza depositata in data 20 gennaio 2012, ha respinto l’appello della società contro la sentenza di prime cure, ritenendo adeguatamente motivato il provvedimento impugnato e fondata nel merito la pretesa dell’Ufficio di ripresa dei dazi sulla base del rapporto OLAF; escludendo, inoltre, la buona fede dell’importatrice ai sensi dell’art. 220 CDC, ed affermando l’applicabilità della sanzione di cui al TULD, art. 303, comma 3, anche alla falsa dichiarazione di origine.

Lillo s.p.a. propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a cinque motivi, cui resiste l’Ufficio con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge per erronea applicazione del TULD, art. 3, comma 3, assumendo che tale disposizione si applica solo in caso di difformità, rispetto all’accertamento, delle dichiarazioni relative alla qualità, quantità e valore delle merci, ipotesi cui non sarebbe assimilabile la difformità nell’origine delle merci.

Con il secondo motivo Lillo invoca, in virtù del principio del favor rei, l’applicazione del disposto del TULD, art. 303, comma 3, novellato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, che ha modificato le sanzioni previste dal TULD, art. 303, in senso più favorevole al contribuente.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, comma 2, nonchè vizio di motivazione, lamentando che il giudice di appello abbia ritenuto legittimo l’atto di irrogazione delle sanzioni omettendo di esaminare l’eccezione da essa sollevata in ordine alla mancanza di sua colpevolezza.

Con il quarto motivo deduce violazione del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, comma 5-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, e L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, per essere l’avviso di accertamento presupposto all’atto di irrogazione della sanzione privo di adeguata motivazione, con particolare riferimento alla prova della origine non malese, ma cinese, della merce;

Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la CTR abbia ritenuto applicabile il TULD, art. 303, anche nel caso, quale quello di specie, in cui il fatto contestato sia stato oggetto di denuncia penale.

Il primo motivo è infondato, posto che è principio consolidato di questa Corte che in tema di sanzioni per violazioni delle disposizioni in materia doganale, il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303, contempla un’unica fattispecie sanzionatoria, non prevedendo, invero, al comma 3, una fattispecie legale diversa rispetto a quella di cui al comma 1, ma configurandone una mera circostanza aggravante, che comporta una maggiorazione dell’entità della stessa sanzione, comminata per “le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci” non corrispondenti all’accertamento degli Uffici finanziari, fermo restando che ricadono nel suo ambito applicativo – poichè nel concetto di “qualità” di una merce rientra qualsiasi caratteristica, proprietà o condizione che serva a determinarne la natura ed a distinguerla da altre simili – anche le dichiarazioni sull’origine (o la provenienza) della merce stessa, in quanto sintomatiche della specificità del prodotto (fra molte: Cass., sez. V, 25 gennaio 2019, n. 2169; Cass., sez. V, 20 dicembre 2018 n. 32956; Cass., sez. V, 27 settembre 2016, n. 15872; Cass., sez. V, 14 febbraio 2014, n. 3467).

Il secondo motivo è fondato; la sanzione di cui si discute è stata irrogata, sulla base dell’originario testo del TULD, art. 303, comma 3, (che la prevedeva in un importo pari da uno a dieci volte l’ammontare della differenza accertata, se superiore al 5% del valore dichiarato) nella misura di Euro 63.765,58, corrispondente al minimo edittale; la disposizione è stata però modificata dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 11, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, secondo cui in caso di accertamento di maggiori diritti di confine superiori ad Euro 4.000,00, la sanzione è determinata tra un minimo di Euro 30.000,00 e sino a dieci volte l’importo dei diritti; la normativa sopravvenuta risulta dunque più favorevole alla ricorrente e deve trovare applicazione a termini del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3, quale ius superveniens che, per quanto non rilevabile di ufficio (Cass., Sez. V, 28 settembre 2018, n. 23518), può essere veicolato attraverso le censure della parte;

Il terzo motivo è infondato, posto che la CTR ha implicitamente respinto la questione concernente l’eccepita mancanza di colpevolezza della contribuente laddove ha escluso che questa potesse invocare l’esimente della buona fede;

Il quarto motivo è inammissibile, in quanto, oltre che fondato su allegazioni difensive che non risultano essere state dedotte in appello, risulta sostanzialmente diretto a contestare la congruità della motivazione dell’avviso di accertamento presupposto, laddove, invece, avrebbe dovuto censurare il capo della sentenza che ha ritenuto l’avviso pienamente motivato;

Il quinto motivo è, del pari, inammissibile per contraddittorietà, posto che la stessa ricorrente, che invoca l’inapplicabilità del TULD, art. 303, nel caso in cui il fatto costituisca più grave reato, ha dato atto che il giudice penale ha assolto il suo legale rappresentante dall’imputazione ascrittagli.

All’accoglimento del secondo motivo di ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla CTR della Campania in diversa composizione per la determinazione dell’ammontare della sanzione in base alla nuova disciplina sanzionatoria più favorevole; il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta nel resto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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