Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17502 del 26/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 26/07/2010, n.17502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.I., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA AUGUSTO

IM3PERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato POTTINO GUIDO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZAULI CARLO, giusta

procura speciale a margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

Z.D., Z.P. entrambe quali eredi di M.

G.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 192/2009 del TRIBUNALE di RAVENNA del 10.3.09,

depositata il 31/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2010 dal Presidente Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

per la ricorrente è solo presente l’Avvocato Walter Galeotti (per

delega avv. Carlo Zauli.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata al difensore della parte ricorrente:

“Il relatore Cons. Mario Finocchiaro;

letti gli atti depositati, osserva:

Con ricorso 11 marzo 2008 V.I., premesso che con contratto 30 gennaio 2003 aveva stipulato, in qualità di concedente, un contratto di affitto agrario con M.G. alla quale aveva concesso il godimento di un appezzamento di terreno in comune di Ravenna ad uso chiosco per vendita fiori e piante, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Ravenna, sezione specializzata agraria, Z.P. e Z.D., eredi della M., denunziando l’inadempimento contrattuale della affittuaria che, da un lato, non aveva chiesto la revisione della qualificazione catastale del terreno necessaria dopo la installazione su di esso e l’accatastamento del chiosco destinato a uso commerciale, dall’altro, aveva omesso di coltivare il fondo, da ultimo, aveva interrotto la attività commerciale di vendita, con conseguente deprezzamento dell’immobile e perdita dell’avviamento commerciale e chiedendo per l’effetto, lo scioglimento del rapporto ai sensi della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 49, e, ai sensi dell’art. 1627 c.c., per intervenuto recesso della locatrice, con lettera 12 maggio 2007.

Ha rappresentato altresì l’attrice la eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto in conseguenza della classificazione dell’immobile nel settore dei negozi e delle botteghe e del suo assoggettamento all’ICI e i danni per la mancata restituzione dell’immobile e la sottrazione del tendaggio chiedendo, altresì la acquisizione del chiosco in capo a essa ricorrente per il verificarsi dell’accessione a norma dell’art. 934 c.c. e – da ultimo – la condanna delle convenute al rilascio dell’immobile e al risarcimento dei danni da liquidare in Euro 50 mila o nella diversa misura di giustizia.

Costituitesi in giudizio le convenute hanno eccepito la esistenza, tra le parti, di un contratto di locazione commerciale e la infondatezza, nel merito della domanda.

Con sentenza 10 marzo – 31 agosto 2009 l’adita sezione ha dichiarato la propria incompetenza ratione materiae a conoscere della controversia.

V.I. ha proposto regolamento di competenza, avverso tale pronunzia assumendo la sussistenza nella specie della competenza della sezione specializzata agraria del tribunale di Ravenna e assumendo che, se del caso, la sezione avrebbe dovuto rimettere la causa al presidente del tribunale per la assegnazione della controversia alla sezione del tribunale di Ravenna tabellarmente competente.

Ritiene il relatore che la proposta istanza non possa trovare accoglimento.

Alla luce delle considerazioni che seguono:

– rientrano nella competenza funzionale ratione materiae delle sezioni specializzate agrarie tutte le controversie nelle quali, in base alla domanda dell’attore o all’eccezione del convenuto, la decisione della causa implichi un accertamento positivo o negativo dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti in materia di contratti agrari, salvo che appaia ictu oculi infondata la tesi volta a ricondurre il rapporto controverso nell’ambito di quelli contemplati dalla speciale legislazione sui contratti agrari, e, quindi, senza che sia consentito alcun accertamento sulla base delle risultanze processuali, quali l’interpretazione di una scrittura privata o (come nella specie) di una precedente sentenza tra le parti, in quanto ciò attiene al merito della controversia e presuppone già esistente la competenza del giudice (Cass. 13 giugno 2006 n. 13644);

– sono contratti di affitto agrario solo quelli che hanno per oggetto il godimento di un fondo rustico, intendendosi per tale quello destinato alla coltivazione per il suo sfruttamento agricolo, e non quindi, i contratti di godimento di costruzioni terreni attrezzati non coltivabili (Cfr. Cass. 28 luglio 2005,n. 15804; Cass. 5 giugno 1996, n. 5261);

– le questioni relative ai rapporti tra il Tribunale in composizione ordinaria e la sezione specializzata agraria sono di competenza e non di ripartizione degli affari all’interno del medesimo ufficio.

Pertanto, è ammissibile il conflitto negativo di competenza proposto con regolamento d’ufficio da uno degli organi giurisdizionali predetti nei confronti dell’altro, ciascuno escludente la propria competenza in relazione ad una domanda di reintegra nel possesso (Cass. 20 agosto 2003, n. 12283);

– infatti, anche a seguito del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, il quale ha novellato (con l’art. 14) il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 48 e introdotto (con l’art. 56) nel codice di procedura civile una nuova sezione (la 6^ – bis nel capo 1^del titolo 1^ del Libro 1^) dedicata alla composizione del Tribunale (art. 50 bis cod. proc. civ., – art. 50 quater cod. proc. civ.), la questione relativa alla devoluzione di una controversia alla sezione specializzata agraria presso il tribunale o a quello stesso Tribunale in composizione ordinaria (monocratica o collegiale che sia) continua a costituire questione di competenza e non di mera ripartizione degli affari all’interno di un unico ufficio giudiziario; è di conseguenza ammissibile il conflitto di competenza d’ufficio, allorquando uno di tali organi contesti la propria competenza individuata dall’altro (Cass. 7 ottobre 2004, n. 19984).

Pacifico quanto precede correttamente la sezione ha declinato la propria competenza ratione materiae a conoscere della controversia certo essendo che ancorchè stipulato con l’assistenza delle organizzazione professionali di categoria (Confederazione italiana Agricoltori e Associazione Coltivatori a Contratto) il contratto aveva a oggetto non già lo sfruttamento del suolo a fini agricoli (cioè per la coltivazione) ma – come espressamente affermato nel contratto puntualmente trascritto nel ricorso per regolamento di competenza -venne concesso il godimento di una limitatissima area di terreno (ha 0.03.00) ad uso chioschi per vendita fiori e piante;

– del resto, a prescindere dalla corrispondenza inter partes anteriore al giudizio, corrispondenza nella quale espressamente il precedente difensore della o-dierna ricorrente assumeva la soggezione del rapporto inter partes alle norme sulle locazioni di immobili a uso commerciale si osserva che nel ricorso introduttivo del presente giudizio in primo grado la odierna ricorrente ha lamentato la interruzione della attività commerciale di vendita e della interruzione della dell’uso del terreno da parte delle convenute con conseguenti deprezzamenti dell’immobile e perdita dell’avviamento commerciale, deprezzamento dell’immobile e perdita dell’avviamento commerciale neppure in tesi prospettabili in presenza di un contratto di affitto agrario ossia di un contratto avente a oggetto lo sfruttamento a fini agricoli di un terreno e nella specie non solo per espressa scelta contrattuale il terreno non era stato dato e concesso in locazione per essere coltivato, ma lo stesso era – per le sue esigue dimensioni (trecento metri quadri) inidoneo a essere utilizzato al detto fine, sì che appariva ictu oculi la estraneità della controversia rispetto a quelle devolute alla competenza della sezione specializzata agraria;

– in alcun modo pertinente, al fine del decidere, e di pervenire a una diversa conclusione della lite appare l’insegnamento contenuto in Cass., sez. un., 16 luglio 2008, n. 19512;

– nella specie era stato impugnato, con regolamento di giurisdizione e di competenza, il provvedimento con cui la sezione agraria aveva rimesso la causa al presidente del tribunale perchè la stessa fosse assegnata ad altra sezione e le SS.UU. cui era precluso indagare se tale provvedimento fosse stato, o meno, adottato nel rispetto delle regole del processo e dei rapporti tra la sezione specializzata agraria e il tribunale ordinario dopo avere affermato che il rapporto tra la sezione specializzata agraria e il tribunale ordinario non pone una questione di giurisdizione ma – attenendo alla ripartizione del potere giurisdizionale all’interno dello stesso ordine giurisdizionale – una questione di competenza e non, quindi, di mera divisione del lavoro nell’ambito dello stesso ufficio giudiziario, come suppone la difesa di parte ricorrente, hanno affermato la inammissibilità del regolamento di competenza, perchè il provvedimento impugnato aveva carattere ordinatorio; – totalmente diversa – palesemente – è la presente fattispecie nella quale la sezione specializzata agraria ha definitivamente chiuso la controversia pendente innanzi a se dichiarando, con sentenza, la propria incompetenza per materia e provvedendo, pertanto, in puntuale attuazione dell’art. 91 c.p.c., anche sulle spese dei lite del giudizio svoltosi innanzi a sè.

Conclusivamente, rigettato il ricorso, deve dichiararsi la competenza del tribunale in composizione ordinaria di Ravenna a conoscere della controversia.” Il collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

conseguentemente va dichiarata la competenza per materia del tribunale di Ravenna in composizione ordinaria (giudice unico).

Nessun provvedimento deve adottarsi in ordine alle spese di questo regolamento, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

Visto l’art. 375 c.p.c., dichiara la competenza del tribunale di Ravenna in composizione ordinaria (giudice unico);

nulla sulle spese di questo regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 5 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010

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