Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17502 del 18/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 18/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 18/06/2021), n.17502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1766/2020 proposto da:

R.H.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

ERITREA 20, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO GIUTTARI,

rappresentato e difeso dall’avvocato TIZIANA GIUTTARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 8177/2019 del TRIBUNALE DI FIRENZE,

depositato il 07/12/2019 R.G.N. 12245/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. il Tribunale di Firenze, con decreto pubblicato il 7 dicembre 2019, ha respinto il ricorso proposto da R.H.O., di nazionalità nigeriana, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale aveva a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;

2. il Tribunale ha preliminarmente ritenuto inattendibile il racconto, del richiedente asilo per plurime ragioni ed ha poi considerato che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), “atteso che nella regione di provenienza del ricorrente, ossia lo Stato di Lagos, non v’è una situazione di conflitto armato violento in grado di produrre violenza indiscriminata”, sulla base delle informazioni attinte dal Collegio nel rapporto EASO del novembre 2018; circa la richiesta di protezione umanitaria, il Tribunale, dopo aver affermato che l’istante, lasciando la Nigeria, non si era allontanato da una condizione personale di effettiva privazione, dei diritti umani, ha ritenuto che questi “non risulta essere affetto da patologie gravi non adeguatamente curabili nel paese d’origine, nè avere maturato una particolare integrazione socio-lavorativa in Italia, considerato che lo stesso non ha documentato lo svolgimento di alcuna attività lavorativa”;

3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato soccombente con 2 motivi; il Ministero dell’Interno, ha depositato “atto di Stato costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il primo motivo di ricorso denuncia violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 e successive modifiche per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; si critica la sentenza impugnata per, aver ritenuto inattendibile il narrato del richiedente protezione; si sostiene altresì che il paese di origine dell’istante si trova in una condizione di violenza indiscriminata e di instabilità;

2. la censura, per come formulata, è inammissibile;

qualora le dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale

giudicate inattendibili secondo i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), ed in applicazione dei canoni di ragionevolezza e dei criteri generali di ordine presuntivo, l’accertamento così compiuto dal giudice di merito integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice cui esso è devoluto e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v., ex multis, Cass. n. 30105 del 2018; Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 29279 del 2019; Cass. n. 8020 del 2020);

nel caso il Collegio decidente, confermando la valutazione già compiuta dalla Commissione territoriale, ha ritenuto il racconto dell’istante non credibile, sicchè la doglianza relativa ad una pretesa violazione di legge non meglio illustrata costituisce una mera contrapposizione alla valutazione che il giudice di merito ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, novellato;

il Tribunale poi, citando le fonti internazionali indicate a pag. 8 del decreto impugnato, ha accertato in fatto che nella regione di provenienza dell’istante, non fosse in atto una situazione assimilabile a quella di un conflitto armato generatore di violenza indiscriminata; lo stabilire se tale accertamento sia corretto o meno è questione di fatto, come tale incensurabile in questa sede se, non evidenziando l’omesso esame di un fatto decisivo o la manifesta irrazionalità della decisione, censure neanche prospettate dall’odierno ricorrente (di recente: Cass. n. 6897 del 2020); inoltre, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali, alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni, non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti, alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica, circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019); in realtà chi ricorre si limita a prospettare una diversa valutazione della situazione del Paese di provenienza, con una censura che attiene chiaramente ad una quaestio fatti che non può essere riesaminata innanzi alla Corte di legittimità, perchè si esprime un mero dissenso valutativo delle risultanze di causa e si invoca, nella sostanza, un diverso apprezzamento di merito delle stesse (di recente, tra molte, v. Cass. n. 2563 del 2020);

3. parimenti inammissibile il secondo motivo con cui si lamenta il diniego della protezione umanitaria, deducendo violazione ed errata applicazione di legge D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 e art. 19, nonchè D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29 e art. 32 comma 3;

anche in questo caso non viene individuato l’errore di diritto in cui sarebbe incorso il Collegio decidente, ma si propone solo una diversa valutazione in ordine alla pretesa condizione di vulnerabilità dell’istante;

inoltre le Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 29459 del 2019), hanno condiviso l’orientamento che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale (indirizzo, inaugurato da Cass. n. 4455 del 2018, seguita, tra varie, da Cass. n. 11110 del 2019 e da Cass. n. 12082 del 2019), puntualizzando però che non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertati in relazione al paese di provenienza (Cass. n. 17072 del 2018); si prenderebbe altrimenti considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 9304 del 2019); nella specie tale comparazione risulta effettuata dal Collegio del merito e non può essere sovvertita in questa sede di legittimità sulla mera diversa opinione del ricorrente;

4. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese in difetto di attività difensiva del Ministero intimato;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testò introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2002, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

 

 

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