Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17502 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 14/07/2017, (ud. 05/06/2017, dep.14/07/2017),  n. 17502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11866 del ruolo generale dell’anno 2010

proposto da:

B.S., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a

margine del ricorso, dall’avv. Giuseppe Bonanno, col quale

elettivamente si domicilia in Roma, alla via Foligno, n. 10, presso

lo studio dell’avv. Massimo Errante;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione delle sentenze della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sezione 14^, depositata in data 18 marzo

2009, n. 47/14/09.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate accertò nei confronti del contribuente maggiore materia imponibile ai fini dell’iva, dell’irpef, dell’irap per l’anno 2002 facendo leva sullo studio di settore applicabile e B.S. impugnò il relativo avviso di accertamento, senza successo in primo, nè in secondo grado.

In particolare, la Commissione tributaria regionale ha sottolineato che l’Amministrazione ha sollecitato il contraddittorio endoprocedimentale, senza esiti, ed ha fornito in sede contenziosa ulteriori riscontri probatori. Ha ribadito che, come già osservato dalla Commissione tributaria provinciale, i rilievi dedotti nella memoria depositata dal contribuente nel corso del giudizio di primo grado integrano in realtà domanda nuova, in quanto tale inammissibile ed ha escluso nel caso in esame l’obbligo dell’Amministrazione di procedere all’ispezione dei luoghi.

Contro questa sentenza propone ricorso il contribuente per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi ed illustra con memoria, cui l’Agenzia replica con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Infondato è il primo motivo di ricorso, col quale, deducendo la violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), si afferma che lo studio di settore debba necessariamente adattarsi alla concreta ed effettiva situazione del contribuente.

Ciò in quanto il giudice d’appello ha accertato che l’Agenzia ha promosso il contraddittorio endoprocedimentale, ma che il contribuente è rimasto inerte. Va dunque applicato l’orientamento di questa Corte (tra varie, Cass. 6 agosto 2014, n. 17646), secondo cui nella fase del contraddittorio endoprocedimentale il contribuente ha la facoltà di contestare l’applicazione degli standard provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’Ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento; tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi, oppure si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l’Ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati standard.

2.- Queste considerazioni spogliano d’interesse il secondo motivo di ricorso, col quale il contribuente si duole dell’insufficienza della motivazione in ordine agli ulteriori elementi di prova che il giudice d’appello assume siano stati addotti dall’Ufficio.

3.- Inammissibile per carenza d’interesse ad agire è, poi, il terzo motivo di ricorso, col quale si contesta, deducendo la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, la valutazione di novità delle deduzioni contenute nella memoria depositata del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24, relative agli errori nell’esposizione degli ammortamenti.

Ciò in quanto quando l’Ufficio faccia leva sugli studi di settore, non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritraibili dallo studio che ritenga sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente (in termini, tra varie, Cass. ord. 13 gennaio 2014, n. 457); laddove, in violazione del principio di autosufficienza, il contribuente non ha dato conto degli elementi tratti dallo studio di settore sui quali l’Ufficio ha basato il proprio accertamento, in modo da consentire alla Corte di poter apprezzare la rilevanza dei dati concernenti il valore dei beni ammortizzabili.

4.- Queste considerazioni determinano l’infondatezza del quarto motivo di ricorso, che, riproponendo la questione sotto il profilo del vizio di motivazione, si risolve in una proposta di rilettura delle risultanze processuali, inibita a questa Corte, giacchè involge un apprezzamento riservato al giudice di merito, che non è tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (tra varie, Cass. 22 febbraio 2016, n. 3425).

5.- Per conseguenza, vanno respinti il primo ed il quarto e vanno dichiarati inammissibili i restanti.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

la Corte:

rigetta il primo ed il quarto motivo, dichiara inammissibili i restanti e condanna il contribuente a pagare le spese, che liquida in Euro 3600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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