Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17502 del 01/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/09/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 01/09/2016), n.17502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMABRDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24081/2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA – DIREZIONE REGIONALE LAZIO -, in persona del

Responsabile Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE

VARI’, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso gli UFFICI DELL’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIORGIO PASQUALI, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.A.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO

NICOLA 16/A, presso lo studio dell’avvocato MARCO VELLI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza a 8356/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

10/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Pasquale Vari difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Equitalia Sud spa propone ricorso per cassazione contro C.A.P. e nei confronti di Roma Capitale, che resistono con controricorso, avverso la sentenza del tribunale di Roma 10.4..2014 che ha condannato Roma Capitale ed Equitalia in solido alle spese.

Parte ricorrente denunzia violazione dell’art. 91, e dell’art. 97 c.p.c., D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12, 24 e 25, per avere il tribunale palesemente errato nel ritenere Equitalia soccombente in primo grado e conseguentemente nel ritenere erronea la compensazione delle spese in quel giudizio condannandola alle spese dei due gradi. E’ il caso di osservare che avverso la cartella sono esperibili i rimedi di cui all’art. 617 c.p.c., nei termini perentori di legge ma anche l’opposizione ex L. n. 689 del 1981, e quella ex art. 615 c.p.c., (Cass. 20.4.2006 n. 9180, Cass. 8.2.2006 n. 2819, Cass. 18.7.2005 n. 15149, etc.).

Nella specie, l’opposizione alla cartella è stata proposta per la violazione della L. n. 689 del 1981, per la mancata notifica del verbale, quindi, in funzione recuperatoria della pregressa tutela.

A suffragio della condanna in solido vanno richiamate Cass. 10.11.2011 n. 23459 e Cass.20.11.2007 n. 27154 mentre a suffragio della tesi della ricorrente Cass. 20.12.2013 n. 28513 e Cass. 31.1.2011 n. 2279.

Al riguardo va rilevato che, se è vero che l’esattore agisce su richiesta dell’ente impositore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all’opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido (Cass. n. 8496/2016).

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese in Euro 700,00, di cui 600,00, per compensi, oltre accessori, in favore di ciascun controricorrente, dando atto della sussistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2016

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