Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17502 del 01/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 01/09/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 01/09/2016), n.17502
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. LOMABRDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24081/2014 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA – DIREZIONE REGIONALE LAZIO -, in persona del
Responsabile Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE
VARI’, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,
presso gli UFFICI DELL’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIORGIO PASQUALI, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
e contro
C.A.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO
NICOLA 16/A, presso lo studio dell’avvocato MARCO VELLI, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza a 8356/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il
10/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato Pasquale Vari difensore della ricorrente che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Equitalia Sud spa propone ricorso per cassazione contro C.A.P. e nei confronti di Roma Capitale, che resistono con controricorso, avverso la sentenza del tribunale di Roma 10.4..2014 che ha condannato Roma Capitale ed Equitalia in solido alle spese.
Parte ricorrente denunzia violazione dell’art. 91, e dell’art. 97 c.p.c., D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12, 24 e 25, per avere il tribunale palesemente errato nel ritenere Equitalia soccombente in primo grado e conseguentemente nel ritenere erronea la compensazione delle spese in quel giudizio condannandola alle spese dei due gradi. E’ il caso di osservare che avverso la cartella sono esperibili i rimedi di cui all’art. 617 c.p.c., nei termini perentori di legge ma anche l’opposizione ex L. n. 689 del 1981, e quella ex art. 615 c.p.c., (Cass. 20.4.2006 n. 9180, Cass. 8.2.2006 n. 2819, Cass. 18.7.2005 n. 15149, etc.).
Nella specie, l’opposizione alla cartella è stata proposta per la violazione della L. n. 689 del 1981, per la mancata notifica del verbale, quindi, in funzione recuperatoria della pregressa tutela.
A suffragio della condanna in solido vanno richiamate Cass. 10.11.2011 n. 23459 e Cass.20.11.2007 n. 27154 mentre a suffragio della tesi della ricorrente Cass. 20.12.2013 n. 28513 e Cass. 31.1.2011 n. 2279.
Al riguardo va rilevato che, se è vero che l’esattore agisce su richiesta dell’ente impositore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all’opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido (Cass. n. 8496/2016).
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese in Euro 700,00, di cui 600,00, per compensi, oltre accessori, in favore di ciascun controricorrente, dando atto della sussistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2016