Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17501 del 26/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 26/07/2010), n.17501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.J.G. in proprio e quale titolare della già omonima

impresa individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

BALDUINA 44, presso lo Studio Legale BENEDETTI-LORUSSO-BENEDETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DUGNI FRANCO, giusta procura

alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore nonchè mandatario

della SOCIETA’ di CARTOLARIZZAZIONE dei CREDITI INPS, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI

ANTONINO, MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA ESATRI SPA – già Esatri Esazione Tributi SpA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1138/2 008 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

7.5.07, depositata il 10/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Salvatore Bartoli (per delega avv.

Franco Dugni) che si riporta agli scritti, insistendo per

l’accoglimento del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FUCCI

Costantino che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Z.J.G. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 26.6.2006, che aveva respinto l’opposizione alla cartella esattoriale di pagamento all’INPS di Euro 43.858,89 per contributi dovuti per n 4 dipendenti nel periodo marzo 1999, luglio 2000, oltre interessi e somme aggiuntive.

La Corte di Appello di Milano, con sentenza depositata il 10.10.2008, respingeva l’appello sul rilievo che il verbale ispettivo confermato in giudizio dai due ispettori, le dichiarazioni rese ai verbalizzanti dai quattro lavoratori e la mancanza di contrari elementi, costituivano prova sufficiente del rapporto di lavoro subordinato e delle modalità di svolgimento dello stesso.

Avverso detta sentenza il sig. Z. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo con il quale, denunciando violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., sostiene che i verbali ispettivi e le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori, in mancanza di ulteriori elementi di prova, non possono costituire prova sufficiente del rapporto di lavoro subordinato nè delle concrete modalità di svolgimento del rapporto.

L’Inps, in proprio e quale mandatario della SCCI s.p.a., ha resistito con controricorso. Equitalia Esatri s.p.a. non si è costituita.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso è infondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che sebbene i verbali redatti dagli ispettori facciano piena prova, fino a querela di falso, solo dei fatti che i funzionari attestano avvenuti in loro presenza, nondimeno, per le altre circostanze riferite ai verbalizzanti, e in particolare per le dichiarazioni rese ai verbalizzanti dai lavoratori interrogati, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto, il concorso di altri elementi e la mancata richiesta di altri mezzi istruttori, consentano al giudice di ritenere provati i fatti in questione (vedi Cass. n. 3525/2005, n. 11946/2005, n. 14022/2004).

Va anche ricordato che la qualificazione del rapporto di lavoro sulla base delle risultanze processuali costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in cassazione, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato (vedi Cass. 14371/2008, 16681/2007, 4171/2006).

Nella specie i giudici di merito hanno fondato il proprio convincimento sulle circostanze evidenziate dal verbale ispettivo, confermato in giudizio dai verbalizzanti, e sulle dichiarazioni rese agli stessi verbalizzanti dai quattro lavoratori, dalle quali era dato ricavare gli elementi qualificanti del rapporto di lavoro subordinato (inserimento nell’impresa, orario di lavoro, retribuzione, potere direttivo del datore di lavoro). Dal canto suo l’opponente, che non ha mai negato il rapporto intercorso con i quattro connazionali, non ha nè allegato nè provato la sussistenza di diversi elementi di fatto sintomatici di un rapporto di lavoro autonomo e si è limitato a contestare l’esistenza di prove sufficienti della subordinazione. Il richiamo ad una frase espunta da Cass. n. 12964/2008 e riferita a tutt’altro contesto fattuale non vale certo ad inficiare la precedente costante giurisprudenza della Cassazione.

In definitiva il ricorso deve essere respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’INPS delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Nulla per le spese nei confronti di Equitalia Esatri che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’INPS delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro trenta per esborsi ed in Euro tremila per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA