Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17501 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 23/08/2011), n.17501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’Avvocato GALLO GIUSEPPE con studio in 70122 BARI, VIA

ARGIRO 117 giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato STEFANI’ GIOVANNI con studio in 70122 BARI,

PIAZZA EROI DEL MARE 5 giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4027/2008 del GIUDICE DI PACE di BARI, emessa

il 31/5/2008, depositata il 07/06/2008, R.G.N. 1142/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’estinzione per

rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.P. ha proposto il ricorso nei confronti di S. C., per la cassazione della sentenza resa dal Giudice di Pace di Bari in data 7 giugno 2008, con la quale era stata solo parzialmente accolta l’opposizione all’esecuzione proposta dalla C. avverso l’atto di precetto notificatole dallo S..

Ha resistito con controricorso S.C..

In data 8 giugno 2011 è pervenuto atto di rinuncia della ricorrente, con adesione del resistente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che è stato depositato regolare atto di rinunzia della ricorrente e di adesione del resistente, che comporta l’estinzione del giudizio di cassazione;

ritenuto che, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c., non deve essere pronunciata condanna alle spese, in quanto alla rinuncia ha ritualmente aderito la controparte.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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