Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17501 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/08/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 21/08/2020), n.17501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18023-2019 proposto da:

B.A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI

3/B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO COLAGRANDE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ISABELLA PASQUALINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 02/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con decreto n. 5639/2019 depositato il 2-5-2019 il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso di B.A.A., cittadino della Nigeria, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della relativa domanda da parte della locale Commissione Territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito perchè nella sua città vi erano stati violenti scontri tra gli Hausa, allevatori, e Yoruba, in quanto i primi portavano il bestiame in città. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della Nigeria e dell’Osun State, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. Il ricorrente, nel lamentare la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, deduce che il Tribunale ha omesso di valutare, quanto alla condizione di sua vulnerabilità, il fattore degli scontri tra i gruppi etnici Haussa, unito a quello dei Fulani, e Yoruba, cui appartiene il ricorrente. Lamenta, inoltre, la mancata valutazione della situazione del suo Paese di origine con riferimento alla tutela dei diritti umani fondamentali, riportando nel testo del ricorso parte del rapporto di Amnesty International in reazione al periodo dal 2016 al 2017, e rileva che il diniego della protezione umanitaria ha comportato la mancata tutela di libertà democratiche e diritti garantiti dalla Costituzione italiana.

4. Il motivo è inammissibile.

4.1. Occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

Ciò posto, non è minimamente specificata in ricorso quale sia la condizione di vulnerabilità del ricorrente, che è stata esclusa con motivazione idonea dal Tribunale. I Giudici di merito hanno espresso un giudizio di non credibilità della vicenda personale narrata dal richiedente, affermandone anche la non credibilità estrinseca in base alle informazioni sul Paese di origine (pag. n. 2 e 5 decreto impugnato). Il ricorrente non censura specificamente il giudizio di non credibilità e non indica elementi individualizzanti di rilevanza o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019).

Inoltre la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata).

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

 

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