Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17501 del 14/07/2017
Cassazione civile, sez. trib., 14/07/2017, (ud. 05/06/2017, dep.14/07/2017), n. 17501
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11745 del ruolo generale dell’anno 2010
proposto da:
G.G., rappresentato e difeso, giusta procura speciale
a margine del ricorso, dagli avvocati Angelo Cuva e Giovanni
Palmeri, elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo in
Roma, alla piazza del Fante, n. 2;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persone del direttore pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Sicilia, sezione 1^, depositata in data 23 marzo
2009, n. 30/01/09.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate contestò al contribuente per il 2001 la mancata registrazione di ricavi, in base ad un processo verbale di constatazione, dal quale emergeva che egli insieme con altri avrebbe proceduto all’irregolare estrazione di considerevoli quantitativi di prodotti petroliferi dal deposito costiero Esso di Palermo in evasione d’imposta. Il contribuente impugnò il conseguente avviso, senza successo in primo, nè in secondo grado.
In particolare, il giudice d’appello, per quanto ancora d’interesse, ha rilevato che la sentenza con la quale il giudice penale ha assolto il contribuente da quasi tutte le imputazioni, basate pressochè sugli identici fatti, non fa stato nel giudizio tributario, sia perchè non emerge che l’Agenzia abbia partecipato al processo penale, sia perchè l’avviso di accertamento trova giustificazione nelle circostanze evidenziate nel processo verbale di constatazione.
Contro questa sentenza il contribuente propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi ed illustra con memoria, cui non v’è replica.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Col primo motivo di ricorso il contribuente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 20 e 21, in combinazione con l’art. 654 c.p.p., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 e art. 116 c.p.c., perchè il giudice d’appello avrebbe omesso di verificare la rilevanza della sentenza penale irrevocabile di assoluzione che avrebbe acclarato la propria estraneità ai fatti.
La censura è infondata, in quanto, come sunteggiato in narrativa, il giudice d’appello ha preso in considerazione la sentenza penale di assoluzione, per escluderne non soltanto l’efficacia di giudicato, in ragione della mancata partecipazione dell’Agenzia al processo penale, ma anche la rilevanza probatoria, in considerazione degli elementi addotti nel processo verbale di constatazione.
1.1.- La pronuncia si pone in linea col consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui nel contenzioso tributario la sentenza penale irrevocabile intervenuta per reati attinenti ai medesimi fatti su cui si fonda l’accertamento degli uffici finanziari rappresenta un semplice elemento di prova, liberamente valutabile in rapporto alle ulteriori risultanze istruttorie, anche di natura presuntiva (tra varie, Cass. 13 febbraio 2015, n. 2938; 22 maggio 2015, n. 10978).
2.- Ne deriva l’assorbimento del secondo motivo, che ripropone la medesima questione, sotto il profilo del vizio di motivazione.
Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.
PQM
la Corte:
rigetta il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017