Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17501 del 01/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/09/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 01/09/2016), n.17501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21886-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), società con socio unico soggetta

all’attività di direzione e coordinamento della Equitalia Spa, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CERVETERI 48, presso lo studio

dell’avvocato PIERLUIGI NAZZARO, rappresentata e difesa

dall’avvocato STEFANO CARNEVALE giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERFRANCO

SONETTI 88/90, (c/o ADN1 SRL) presso l’avvocato LUIGI VINGIANI, che

lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NAPOLI, MINISTERO DELL’INTERNO

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 611/2014 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA

SEZIONE DISTACCATA di CASTELLAMMARE DI STABIA del 28/02/2014,

depositata l’11/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Stefano Carnevale difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

Equitalia Sud spa propone ricorso per cassazione contro G.N., che resiste con controricorso, nonchè contro UTG di Napoli e Ministero dell’interno, che non svolgono difese, avverso la sentenza del tribunale di Torre Annunziata, ex sez. di Castellamare di Stabia del 28.2.2014, che ha accolto l’appello del G. ed annullato la cartella n. (OMISSIS) di Euro 951,72 con condanna alle spese sul presupposto che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione ma si perfeziona con la consegna del plico e l’avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare la consegna, la data e l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita, per cui la mancata produzione dell’avviso comporta l’invalidità della notifica e l’illegittimità della cartella basata sull’avviso di accertamento ma non preceduta dalla regolare notifica dell’avviso stesso.

Parte ricorrente denunzia violazione dell’art. 91 c.p.c. e vizi di motivazione in quanto la società esercente il servizio di riscossione non può ritenersi soccombente posto che l’omessa notifica del verbale è unicamente ascrivibile alla Prefettura od al Ministero.

Equitalia e G. hanno presentato memorie.

E’ il caso di osservare che avverso la cartella sono esperibili i rimedi di cui all’art. 617 c.p.c. nei termini perentori di legge ma anche l’opposizione ex lege n. 689 del 1981 e quella ex art. 615 c.p.c. (Cass. 20.4.2006 n. 9180, Cass. 8.2.2006 n. 2819, Cass. 18.7.2005 n. 15149, etc.).

Nella specie, l’opposizione alla cartella è stata proposta per la violazione della legge 689/81 per la mancata notifica del verbale, quindi, in funzione recuperatoria della pregressa tutela.

A suffragio della condanna in solido vanno richiamate Cass. 10.11.2011 n. 23459 e Cass.20.11.2007 n. 27154 mentre a suffragio della tesi della ricorrente Cass. 20.12.2013 n. 28513 e Cass. 31.1.2011 n. 2279.

Al riguardo va rilevato che, se è vero che l’esattore agisce su richiesta dell’ente impositore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all’opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido (Cass. n. 8494/2016).

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 800, di cui 700 per compensi, dando atto della sussistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2016

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