Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17500 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/08/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 21/08/2020), n.17500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 8109-2019 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITO

GIUSEPPE GALATI 100/C, presso lo studio dell’avvocato ENZO

GIARDIELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato FERNANDO PIETRO DE

GISI;

– ricorrente –

contro

G.B.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 27/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 18/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza n. 27/2018 depositata il 18-9-2018, ha parzialmente accolto l’appello proposto da P.A. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 594/2018, rideterminando l’importo dell’assegno divorzile in favore di G.B. in Euro 250 (così corretto con ordinanza del 28-12-2018), con decorrenza dalla pronuncia della sentenza.

Avverso la succitata sentenza, P.A. propone ricorso per cassazione, con due motivi, nei confronti di G.B., che è rimasta intimata. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

2. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9, per non avere il Giudice del merito ordinato alla G., su cui incombeva l’onere di provare l’insussistenza di suoi mezzi economici, il deposito delle dichiarazioni dei redditi.

2.1. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, per avere il Giudice del merito omesso l’esame di un fatto decisivo, ossia il fatto che la beneficiaria fosse priva di mezzi adeguati e nell’impossibilità di procurarseli, e la violazione dell’art. 115 c.p.c., per non avere il Giudice del merito posto a fondamento della decisione le prove proposte dallo stesso e i fatti non specificamente contestati dalla controparte. Ad avviso del ricorrente la Corte d’appello ha omesso di considerare che: i) l’ex coniuge aveva acquistato nel gennaio 2017 un’autovettura nuova del valore di circa Euro13.000, presumibilmente in contanti; li) la G., convivendo con la madre, aveva disponibilità stabile di una casa di abitazione, senza spese e costi; iii) dalla documentazione prodotta (articoli di giornale e filmati audio-video) risultava che la G. sapeva operare ed interagire in contesti imprenditoriali e commerciali ove in precedenza aveva lavorato per lungo tempo.

3. Il primo motivo è infondato.

3.1. La L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, u.c., (come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74), il quale impone, alle parti, di presentare la dichiarazione dei redditi all’udienza di comparizione presidenziale, non fa obbligo al giudice delle successive fasi di merito, di far ricorso a simile documento. Esso costituisce, infatti, solo uno dei mezzi – sia pure privilegiato dalla legge – attraverso il quale il giudice può prendere conoscenza delle condizioni patrimoniali della parte, e del quale egli può, pertanto, motivatamente, fare a meno (Cass. n. 4067/1997). Questa Corte ha chiarito altresì che l’esercizio del potere del giudice di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull’onere della prova; l’esercizio di tale potere discrezionale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del “bagaglio istruttorio” già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova; tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicchè la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati (Cass. n. 8744/2019 e n. 23263/2016).

3.2. Nella specie non ricorre il vizio denunciato, atteso che il ricorrente si era limitato a fare riferimento a pregressa attività attività lavorativa dell’ex moglie, o ad un suo ruolo in un’associazione rappresentativa locale, senza neppure prospettare che fosse remunerato.

La Corte territoriale, con motivazione idonea (Cass. S.U. n. 8053/2014), valutando tutte le circostanze del caso concreto, ha ritenuto provate solo prestazioni lavorative della G. di carattere saltuario, anche in considerazione dell’età della stessa e delle concrete possibilità ed offerte di lavoro esistenti al momento della disgregazione del vincolo matrimoniale, ed ha affermato che non erano dimostrati ulteriori attività o incarichi dell’ex coniuge presso società o aziende. A fronte della genericità delle contrarie allegazioni dell’ex marito, nonchè in applicazione dei principi suesposti, non è censurabile, sotto il profilo prospettato dai ricorrente, la mancata attivazione di indagini patrimoniali al riguardo.

4. Il secondo motivo è inammissibile.

4.1. Il ricorrente censura, in buona sostanza, la valutazione effettuata dai Giudici di merito circa la comparazione delle situazioni reddituali dei coniugi e circa l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex moglie. Nello specifico, quanto al lavoro da badante ed al reddito relativo, la Corte territoriale ha precisato (pag.7 sentenza impugnata) che trattasi di circostanze pacifiche, ed il ricorrente si limita genericamente ad affermare di averle sempre contestate, senza tuttavia precisare dove e come; quanto alle prove proposte nel giudizio di merito (art. 210 c.p.c. e prova testimoniale) il ricorrente si limita ad affermare di averne chiesto la ammissione in primo grado, ma non deduce di averne lamentata in appello la mancata ammissione. Infine, circa la possibilità dell’ex moglie di procurarsi mezzi di sostentamento adeguati, ed in genere sulle valutazioni delle risultanze probatorie, il ricorrente si limita a prospettare delle presunzioni, disattese dal giudice di merito nell’ambito della sua discrezionalità motivata, che non può essere sindacata in sede di legittimità, tantomeno sotto il profilo della violazione dell’art. 115 c.p.c., salva la ricorrenza del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella specie neppure dedotta.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione dell’art. 115 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità, essendo riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, nonchè la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 24434/2016 e Cass. n. 21187/2019).

La Corte territoriale ha esaminato i fatti allegati dal P. a sostegno della richiesta di revoca o riduzione dell’assegno divorzile, dando conto delle circostanze di rilevanza (condizione reddituale della G. come dimostrata in causa, raffronto con la situazione patrimoniale del ricorrente, età e condotta complessiva della G., concrete possibilità ed offerte di lavoro esistenti al momento della disgregazione del vincolo matrimoniale, ruolo svolto dalla stessa a livello endofamiliare e durata del matrimonio). La Corte territoriale ha ritenuto, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 18287/2018, nonchè con idonea motivazione, che non poteva ritenersi integrato il parametro dell’adeguatezza dei mezzi di cui disponeva l’ex moglie, a cui riconosceva, perciò, l’assegno divorzile nell’importo di Euro 250, ridotto rispetto a quello quantificato dal Tribunale (Euro 500).

Il suddetto convincimento è stato, pertanto, fondato su un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, al di fuori delle ipotesi, nelle specie, come già rilevato, non dedotte, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione della parte intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

 

 

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