Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17500 del 18/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 18/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 18/06/2021), n.17500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1573/2020 proposto da:

A.Y., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE LUFRANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SIRACUSA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 698/2019 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 07/11/2019 R.G.N. 442/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza pubblicata il 7 novembre 2019, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da A.Y., cittadino pakistano, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda, di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;

2. la Corte, confermata la non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente, asilo, quanto al riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ha escluso che nel paese di origine dell’istante, “che trovasi nella parte settentrionale della regione del Punjab, pakistano”, vi fosse una situazione di violenza indiscriminata per un conflitto armato interno o, internazionale sulla scorta dei rapporti EASO del 2017 e del 2018; circa la domanda, di riconoscimento della protezione umanitaria, la Corte ha considerato che non sussistessero le condizioni per il riconoscimento di tale diritto; da un canto per una mancanza di radicamento nel territorio italiano e, d’altra parte, per la scarsa credibilità del racconto che “impedisce di avere adeguata contezza di uno sradicamento dal territorio di origine, tale – oggi – da profilare una specifica condizione di vulnerabilità”;

3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con 2 motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, “per motivazione apparente, per aver escluso l’esistenza nel Paese di provenienza di una situazione di violenza indiscussa e incontrollata”;

2. la censura è inammissibile;

la Corte, citando fonti internazionali attendibili (pag. 7 della sentenza impugnata) ha accertato in fatto che nella regione di provenienza del richiedente non fosse in atto una situazione assimilabile a quella di un conflitto armato generatore di violenza indiscriminata; lo stabilire se tale accertamento sia corretto o meno è questione di fatto, come tale incensurabile in questa sede se non evidenziando l’omesso esame di un fatto decisivo o la manifesta irrazionalità della decisione, censure neanche prospettate dall’odierno ricorrente (di recente: Cass. n. 6897 del 2020); in realtà chi ricorre si limita a prospettare una diversa valutazione della situazione del Paese di provenienza, con una censura che attiene chiaramente ad una quaestio facti che non può essere riesaminata innanzi alla Corte di legittimità, perchè si esprime un mero dissenso valutativo delle risultanze di causa e si invoca, nella sostanza, un diverso apprezzamento, di merito delle stesse (da ultimo, tra molte, v. Cass. n. 2563 del 2020);

3. parimenti inammissibile il secondo motivo con cui si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, “per non aver ritenuto sussistenti le condizioni di vulnerabilità del ricorrente, in caso di rientro forzoso in patria”;

le Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 29459 del 2019) hanno condiviso l’orientamento che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale (inaugurato da Cass. n. 4455 del 2018, seguita, tra varie, da Cass. n. 11110 del 2019 e da Cass. n. 12082 del 2019), puntualizzando però che non può essere riconosciuto cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi, umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione nè il diritto può essere affermato in considerazione del “contesto” di generale e specifica compromissione dei diritti umani accertato in “relazione” al paese di provenienza (Cass. n. 17072 del 2018); si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 9304 del 2019);

orbene, nella specie in ricorso non viene adeguatamente specificato ne quando nè come siano stati sottoposti all’attenzione del giudice di merito quegli elementi di fatto individualizzanti che consentissero di enucleare una Condizione di vulnerabilità, tenuto conto che anche per la giurisprudenza unionale ad essere in possesso delle informazioni relative alla sua storia personale è proprio chi richiede la protezione che deve indicare gli elementi relativi all’età, all’estrazione sociale, ai rapporti familiari, ai luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, alle domande eventualmente già presentate (CGUE, 5 giugno 2014 causa C-146/14); nel caso che ci occupa il ricorrente deduce a fondamento della censura formule del tutto generiche ed astratte, senza chiarire quale sarebbe sua specifica condizione di vulnerabilità, facendo piuttosto riferimento ad una condizione generale del Paese di provenienza, come tale non sufficiente a giustificare la richiesta di protezione per motivi umanitari;

4. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese in difetto di attività difensiva svolta dall’amministrazione intimata;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove, dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (cfr. Cass., SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

 

 

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