Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17500 del 14/07/2017
Cassazione civile, sez. trib., 14/07/2017, (ud. 05/06/2017, dep.14/07/2017), n. 17500
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4457 del ruolo generale dell’anno 2010
proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, si
domicilia;
– ricorrente –
contro
V.G.;
– intimato –
per la cassazione delle sentenze della Commissione tributaria
regionale della Lombardia, sede di Brescia, sezione 63^, depositata
in data 26 gennaio 2009, n. 26/63/09.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate accertò nei confronti del contribuente maggiore materia imponibile ai fini dell’Iva, dell’Irpef, dell’Irap e dei contributi previdenziali per l’anno 1999 facendo applicazione dei parametri previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 184 e V.G. impugnò il relativo avviso di accertamento, ottenendone il parziale annullamento dalla Commissione tributaria provinciale.
Quella regionale ha accolto il successivo appello del contribuente, sostenendo che l’applicazione dei parametri non sia da sola sufficiente a giustificare l’accertamento.
Contro questa sentenza l’Agenzia propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui non v’è replica.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perchè connessi, l’Agenzia delle Entrate censura, sia deducendo violazione di legge, sia vizio di motivazione, la sentenza impugnata, sostenendo che l’avviso di accertamento, nell’applicare i parametri, abbia tenuto conto delle considerazioni svolte dal contribuente nel corso del procedimento ed all’uopo riporta lo stralcio rilevante dell’avviso.
La censura risulta fondata, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in adesione ai principi fissati dalle sezioni unite con le sentenze n. 26635, 26636, 26637 e 26638/09, la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata ex lege dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività -, ma nasce in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente (che può, tuttavia, restare inerte, assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo atteggiamento); esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell’accertamento (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2808).
2.- La sentenza impugnata non è conforme a questi principi, giacchè il giudice d’appello, pur dando conto in narrativa della posizione dell’Ufficio, secondo cui gli elementi addotti dal contribuente in giudizio erano già stati valutati nel corso del procedimento precontenzioso (il che postula che il contraddittorio col contribuente sia stato espletato), senza escludere la circostanza, si è limitato a sostenere che l’accertamento si sia esclusivamente basato sull’applicazione dei parametri.
La sentenza va in conseguenza cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, perchè riesamini la vicenda e regoli le spese.
PQM
la Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017