Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1750 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1750 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 22543-2012 proposto da:
MELIORBANCA SPA con socio unico 012555440150, in persona del
procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
DELLA CROCE ROSSA 2 C, presso lo studio dell’avvocato
TROIANO RICCARDO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato COLOMBO LUIGI giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
FIREMA TRASPORTI SPA IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA, in persona del Commissario Straordinario,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso
lo studio dell’avvocato MANFEROCE TOMMASO, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

8545

Data pubblicazione: 28/01/2014

avverso il decreto n. R.G. 6085/2011 del TRIBUNALE di SANTA
MARIA CAPUA VETERE, depositato il 19/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito l’Avvocato Colombo Luigi difensore della ricorrente che si

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che
aderisce alla relazione.

Ric. 2012 n. 22543 sez. MI – ud. 05-11-2013
-2-

riporta agli scritti;

La Corte rilevato che sul ricorso n. 22543/12 proposto da
Meliorbanca spa nei confronti della Firema Trasporti in
amm.str. il Consigliere relatore ha depositato la relazione che

“Il Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:

RILEVATO
che Meliorbanca spa ha proposto ricorso per Cassazione
sulla base di cinque motivi avverso il decreto del Tribunale di
Santa Maria C.V depositato il 19.7.12 con cui, veniva
rigettata l’opposizione da essa proposto allo stato passivo
della Firema Trasporti in amministrazione straordinaria,
che la Procedura ha resistito con controricorso

Osserva
Il ricorso si rivela inammissibile per mancanza del requisito del
fatto ex art 366 n. 3 cpc.
Come è noto ,il principio di autosufficienza del ricorso impone

segue.

che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice
di legittimita’ in grado di avere la completa cognizione della
controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la
portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni

della sentenza impugnata, senza la necessita’ di accedere ad
altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa.
(ex multis, Cass. n. 7825 del 2006; Cass. 4023/2009; Cass.
SS.UU 2602/2003, 12761/2004).).
In tal senso la giurisprudenza della Corte, ha rilevato che per
soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n.
3, il ricorso per Cassazione deve contenere l’esposizione chiara
ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei
fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche
pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di
diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni
di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo
svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le
argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la
sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di

(

Cassazione, nei limiti del giudizio di legittimita’, una
valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea,
compiuta dal giudice di merito. ( Cass 14075/02)

il contenuto dell’atto – ricorso, che e’ nient ‘altro che la
domanda di impugnazione rivolta alla Corte di cassazione.
Trattandosi di domanda e, quindi, di atto di parte, e’ altrettanto
chiaro che l ‘assolvimento del requisito in funzione di essa e’
immaginato dal legislatore come un ‘attivita ‘ di narrazione del
difensore, che, in ragione dell’espressa qualificazione della sua
modalita’ espositiva come sommaria, postula una narrazione
volta a riassumere sia la vicenda sostanziale dedotta in giudizio
sia lo svolgimento del processo. (Cass 20392/09;Cass
16628/09; Cass 4023/09; Cass6937/ 10 ; Cass 15180/10)
Nel caso di specie il fallimento ricorrente non ha elaborato
alcuna esposizione delle vicende del processo nel senso dianzi
indicato ma si è limitata a riportare quasi integralmente il
contenuto degli atti della fase di merito .
Ora, e’ palese che il detto assemblaggio di atti di cui il ricorso

Il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3, e’ da assolvere attraverso

si compone e’ assolutamente inidoneo ad assolvere al requisito
dell’esposizione sommaria del fatto, perche’ pretende di
assolvervi costringendo la Corte alla lettura integrale

sostanza, detta singolare modalita’ di formulazione del ricorso
equivale ad un mero rinvio alla lettura di detti atti, . Essa è
assolutamente equivalente a quella che potrebbe avere un
ricorso che si limitasse ad indicare i detti atti e rinviasse alla
loro lettura, o nel fascicolo di, o in quello d’ufficio delle fasi di
merito.
Si tratta di una forma assolutamente inidonea al
raggiungimento dello scopo della previsione dell’art. 366
c.p.c., n. 3, perche’ rimanda per l’individuazione del requisito
da esso previsto agli atti del giudizio di merito e, dunque,
aliunde rispetto al ricorso. ( Cass 20392/09;Cass
16628/09; Cass 4023/09; Cass6937/10; Cass 15180/10)
In tal modo il requisito di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 è
assolutamente mancante, perche’ dovrebbe essere assolto da
atti estranei al ricorso e, quindi, non si connoterebbe come

attraverso le decisioni di prima istanza e di appello . In

requisito di contenuto -forma del ricorso.
Aggiungasi che del tutto carente sarebbe la funzione
riassuntiva. In tale situazione non puo’ essere invocato infatti,

normativa formale dell’art. 366 c.p.c., n. 3, il principio
generale di validita’ degli atti giuridici, secondo cui quod
abundat non vitiat: invero, l’invocabilita’ di tale principio
suppone sempre che l’atto di cui si tratti presenti il contenuto
richiesto o quello idoneo all’assolvimento delle sua funzione e
che ad esso si accompagni un dippiu’. In un caso come quello
all’esame, viceversa, l’assemblaggio degli atti del processo di
merito non e’ un dippiu’ ma un qualcosa d’altro rispetto
all’esposizione sommaria del fatto, per come sopra delineata
nei suoi profili di contenuto-forma.
Inoltre, se si ammettesse che la Corte debba procedere alla
lettura integrale degli atti assemblati per estrapolare la
conoscenza del fatto sostanziale e processuale si delegherebbe
alla Corte un’attivita’ che, inerendo al contenuto del ricorso
quale atto di parte e’ di competenza di quest’ultima senza dire

per ritenere comunque raggiunto lo scopo della previsione

che si costringerebbe la Corte ad un’attivita’ che – richiedendo
tempo – sarebbe del tutto esiziale a dispetto del principio della
ragionevole durata del processo di cui all’art 111 Cost.

nel testo del ricorso fotocopie di documenti processuali.
Tale inserimento risulta del tutto irrituale in quanto in
violazione dell ‘art 369 comma 2 n.4 cpc che prevede che
insieme al ricorso ,e non all ‘interno del ricorso ,devono essere
depositati i documenti e gli atti sui quali il ricorso si fonda.
Ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può
essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di
cui all’art 375 cpc.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la
trattazione in Camera di Consiglio
Roma 5.8.13
Il Cons. relatore

Viste le memorie delle parti;

Va ulteriormente osservato che la banca ricorrente ha inserito

Considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di
quelle rassegnate nella relazione di cui sopra, tenuto conto anche delle

(v. Cass sez un. 5698/12; Cass 593/13; Cass10244/13; Cass 17002/13;
Cass 17168/12);
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della
banca ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da
dispositivo
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese di giudizio liquidate in euro 7000,00 oltre euro 100,00 per
esborsi ed oltre accessori di legge.
Roma 5.11.13

recenti sentenze confermative dell’orientamento espresso nella relazione

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